- I sovrapattini sono dispositivi da applicare sui cingoli delle macchine agricole per consentire la marcia su strada senza danneggiare il manto stradale.
- Su ciascun sovrapattino deve essere impresso il carico massimo ammissibile, calcolato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale di appoggio espressa in cm².
- La pressione convenzionale di appoggio si determina dividendo la massa del mezzo per il prodotto tra il numero dei rulli portanti e l'area di appoggio del singolo sovrapattino.
- Per la circolazione su strada, la pressione convenzionale di appoggio non deve superare 6,5 daN/cm².
- I sovrapattini devono essere conformi alle tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti.
Testo dell'articoloVigente
Art. 283 DPR 495/1992 — Sovrapattini delle macchine agricole cingolate
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
1. I sovrapattini sono dispositivi di adattamento per la marcia su strada delle macchine cingolate, da applicarsi su tutte le suole dei cingoli muniti di costola di aggrappamento, allo scopo di impedire il danneggiamento del manto stradale. I sovrapattini possono essere interamente metallici o con elementi di gomma. L'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino è quella della superficie prevista per l'appoggio sul terreno supposto perfettamente rigido e piano; esso si misura convenzionalmente sul disegno del sovrapattino escludendo le superfici di raccordo.
2. Su ciascun sovrapattino, unitamente al marchio di fabbrica, deve essere impresso il carico massimo ammissibile in chilogrammi, determinato moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale d'appoggio espressa in centimetri quadrati. Il sovrapattino deve essere inoltre conforme alle caratteristiche indicate da tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione – Direzione generale della M.C.T.C.
3. La pressione convenzionale di appoggio del sovrapattino si determina dividendo la massa della macchina, compresa l'eventuale attrezzatura prevista, per il risultato ottenuto dal prodotto del numero dei rulli portanti per l'area convenzionale di appoggio di un sovrapattino; le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli.
4. Ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada delle macchine cingolate, la pressione convenzionale di appoggio, determinata sulla base delle prescrizioni di cui al comma 3, non deve superare 6,5 daN/cm(Elevato al Quadrato).
Stesso numero, altri codici
- Art. 283 Cod. Amb. — definizioni
- Art. 283 D.Lgs. 209/2005 — Sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica
- Art. 283 Codice Civile: Effetti e decorrenza della legittimazione per
- Articolo 283 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 283 c.p.c.: Provvedimenti sull’esecuzione provvisoria in ap
- Articolo 283 Codice di Procedura Penale: Divieto e obbligo di dimora
In sintesi
Indice dei contenuti
Finalità dei sovrapattini e tutela del manto stradale
L'art. 283 del DPR 495/1992 disciplina i sovrapattini, dispositivi tecnici indispensabili per consentire alle macchine agricole cingolate di percorrere le strade pubbliche senza causare danni al manto stradale. Le macchine cingolate — trattori, mietitrebbie, macchine movimento terra agricole — sono progettate per lavorare su terreni morbidi, dove la distribuzione del peso su un'ampia superficie di appoggio garantisce trazione e galleggiabilità. Le costole di aggrappamento dei cingoli, tuttavia, eserciterebbero sull'asfalto una pressione concentrata che porterebbe al rapido deterioramento della pavimentazione.
I sovrapattini risolvono questo problema interponendo tra i cingoli e il manto stradale una superficie di appoggio più ampia e priva di costole aggressive, distribuendo il peso su una superficie maggiore e proteggendo l'asfalto. La norma stabilisce le caratteristiche tecniche minime che questi dispositivi devono possedere per essere ammessi alla circolazione su strada.
L'area convenzionale di appoggio e il carico massimo
Il comma 2 introduce il concetto di area convenzionale di appoggio, definita al comma 1 come la superficie del sovrapattino prevista per l'appoggio su terreno supposto perfettamente rigido e piano, misurata sul disegno del sovrapattino con esclusione delle superfici di raccordo. È dunque una misura teorica standardizzata, indipendente dalla deformabilità reale del materiale, che consente il confronto omogeneo tra dispositivi di diversa costruzione.
Il carico massimo ammissibile di ciascun sovrapattino si calcola moltiplicando per 6,5 l'area convenzionale di appoggio espressa in centimetri quadrati (risultato in chilogrammi). Questo coefficiente — 6,5 kg/cm² — è il parametro chiave della norma: rappresenta la pressione massima che il sovrapattino può esercitare sul terreno rigido senza superare la soglia che il manto stradale standard è in grado di sopportare senza danneggiarsi. Il carico massimo deve essere impresso fisicamente sul sovrapattino, insieme al marchio di fabbrica, affinché i controlli in sede di circolazione possano verificarne la conformità senza calcoli aggiuntivi.
Il calcolo della pressione convenzionale di appoggio dell'intera macchina
Il comma 3 stabilisce la formula per calcolare la pressione convenzionale di appoggio dell'intera macchina cingolata: si divide la massa della macchina (comprensiva dell'eventuale attrezzatura prevista) per il risultato del prodotto tra il numero dei rulli portanti e l'area convenzionale di appoggio di un singolo sovrapattino.
In termini matematici: P = M / (n × A), dove P è la pressione (daN/cm²), M è la massa in daN, n è il numero dei rulli portanti (incluse le ruote tendicingolo e quelle motrici se portanti) e A è l'area convenzionale di un sovrapattino in cm². La precisazione che «le ruote tendicingolo o quelle motrici, qualora portanti, vengono computate come rulli» è importante per includere nella base di calcolo tutti gli elementi che contribuiscono alla distribuzione del peso, evitando che vengano artificiosamente esclusi per ridurre la pressione calcolata.
Il limite massimo di 6,5 daN/cm² per la circolazione stradale
Il comma 4 fissa il requisito finale e inderogabile: ai fini dell'ammissione alla circolazione su strada, la pressione convenzionale di appoggio dell'intera macchina (calcolata secondo la formula del comma 3) non deve superare 6,5 daN/cm². Il superamento di questo limite comporta che la macchina non può circolare su strada con i cingoli, anche se munita di sovrapattini, fino a quando la configurazione di peso non rientra nel limite ammesso (ad esempio scaricando l'attrezzatura portata o redistribuendo il carico).
Il limite di 6,5 daN/cm² riflette la capacità portante media delle pavimentazioni stradali ordinarie in asfalto. Per strade di categoria superiore (autostrade, strade a elevato standard costruttivo) il limite potrebbe essere meno stringente nella pratica, ma la norma fissa un parametro uniforme valido su tutta la rete stradale pubblica.
Conformità alle tabelle di unificazione ministeriali
Il comma 2 richiede che i sovrapattini siano conformi alle tabelle di unificazione approvate dal Ministero dei trasporti (all'epoca Ministero dei trasporti e della navigazione — Direzione generale della MCTC). Queste tabelle stabiliscono le caratteristiche costruttive standardizzate dei sovrapattini, consentendo alle autorità di controllo di verificare rapidamente la conformità senza necessità di prove strumentali complesse. Il fabbricante che intende immettere sovrapattini sul mercato deve conformarsi a queste tabelle e attestarne il rispetto con il marchio di fabbrica impresso sul dispositivo.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti