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Ultimo aggiornamento: 28 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Il certificato di origine del veicolo, previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice della Strada, è il documento rilasciato dal costruttore che attesta i dati tecnici essenziali necessari per l'immatricolazione e la compilazione della carta di circolazione.
  • Deve contenere: fabbrica e tipo del veicolo, sede di costruzione o di allestimento, numero di telaio, tutti i dati tecnici per la carta di circolazione e la data di rilascio.
  • Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice, dal legale rappresentante o da un delegato; la firma, se non depositata presso la M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando necessario, legalizzata.
  • Quando il certificato segue una visita e prova da parte degli uffici della M.C.T.C., deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario ispettore e il timbro dell'ufficio.
  • Se il certificato è privo in tutto o in parte dei dati tecnici, questi devono risultare da altra idonea documentazione allegata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 235 DPR 495/1992 — Certificato di origine

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 — Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice,… deve contenere le seguenti indicazioni: a) fabbrica e tipo; b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre; c) numero di telaio; d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce; e) data di rilascio.

2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso. 3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.

In sintesi

  • Il certificato di origine del veicolo, previsto dall'art. 76, comma 2 del Codice della Strada, è il documento rilasciato dal costruttore che attesta i dati tecnici essenziali necessari per l'immatricolazione e la compilazione della carta di circolazione.
  • Deve contenere: fabbrica e tipo del veicolo, sede di costruzione o di allestimento, numero di telaio, tutti i dati tecnici per la carta di circolazione e la data di rilascio.
  • Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice, dal legale rappresentante o da un delegato; la firma, se non depositata presso la M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando necessario, legalizzata.
  • Quando il certificato segue una visita e prova da parte degli uffici della M.C.T.C., deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario ispettore e il timbro dell'ufficio.
  • Se il certificato è privo in tutto o in parte dei dati tecnici, questi devono risultare da altra idonea documentazione allegata.
Indice dei contenuti

Il certificato di origine nel sistema di immatricolazione dei veicoli

L'art. 235 del DPR 495/1992 disciplina il certificato di origine del veicolo, in attuazione dell'art. 76, comma 2 del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992). Si tratta di un documento di fondamentale importanza nel procedimento di prima immatricolazione: è il documento con cui il costruttore attesta le caratteristiche tecniche del veicolo, consentendo agli uffici competenti di compilare correttamente la carta di circolazione e di procedere all'iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).

Il certificato di origine va distinto dalla dichiarazione di conformità (o CoC — Certificate of Conformity), che attesta la conformità del veicolo a un tipo omologato a livello europeo. Nel caso di veicoli prodotti in piccola serie o veicoli speciali, o in situazioni in cui la dichiarazione di conformità non è disponibile, il certificato di origine assolve una funzione analoga ma con un'impostazione diversa: è specifico per il singolo veicolo e non rimanda a un tipo omologato.

Contenuto obbligatorio del certificato

Il comma 1 elenca in modo tassativo le indicazioni che il certificato di origine deve contenere:

  • Fabbrica e tipo: l'identità del produttore e il modello del veicolo.
  • Sede di costruzione o di allestimento: la norma distingue tra il luogo di produzione del veicolo base (costruzione) e il luogo in cui sono state eseguite le modifiche o gli allestimenti speciali (allestimento). Questa distinzione è rilevante per i veicoli speciali o allestiti su telaio cabinato, dove la sede del costruttore del telaio differisce da quella dell'allestitore (es. veicoli per trasporto sanitario, veicoli frigorifero, autogru).
  • Numero di telaio: il VIN (Vehicle Identification Number), l'identificativo univoco del veicolo che lo distingue da qualsiasi altro.
  • Tutti i dati tecnici necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione: massa, dimensioni, potenza del motore, numero di posti, emissioni, ecc.
  • Data di rilascio: essenziale per verificare la validità e l'attualità del documento.

Sottoscrizione e autenticazione della firma

Il comma 2 disciplina i requisiti formali della firma del certificato. Il documento deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o da un suo delegato. La firma ha una duplice funzione: attesta la provenienza del documento dal soggetto legittimato a rilasciarlo e ne garantisce la veridicità delle dichiarazioni in essa contenute.

Se la firma del rappresentante del costruttore non è stata preventivamente depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. (oggi Motorizzazione Civile - MIT), essa deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. Per i certificati rilasciati da costruttori esteri, può essere necessaria anche la legalizzazione nei modi di legge, ovvero l'apposizione dell'apostille per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 1961, o della legalizzazione consolare in altri casi.

Quando il certificato di origine accompagna un veicolo sottoposto a visita e prova da parte degli uffici della M.C.T.C. (procedura prevista dall'art. 234, comma 2 del Regolamento), il documento deve essere ulteriormente completato con il timbro e la firma del funzionario ispettore e il timbro dell'ufficio di appartenenza. Questo adempimento attesta che il veicolo è stato fisicamente verificato e che i dati tecnici dichiarati corrispondono a quanto riscontrato in sede di controllo.

Integrazione del certificato con altra documentazione

Il comma 3 prevede la possibilità che il certificato di origine sia privo, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo. Questa situazione si verifica tipicamente per veicoli di particolare complessità, per veicoli storici o per situazioni in cui il costruttore non ha fornito una documentazione tecnica completa (es. veicoli assemblati su commessa, modifiche sostanziali rispetto al tipo omologato). In questi casi, i dati tecnici mancanti devono risultare da altra idonea documentazione, che può consistere in relazioni tecniche di ingegneri abilitati, perizie, schede tecniche del costruttore delle singole componenti, o analoga documentazione ritenuta idonea dagli uffici della Motorizzazione.

Rilevanza pratica per i soggetti coinvolti

Il certificato di origine è un documento che interessa principalmente:

Importatori e concessionari: i veicoli nuovi importati dall'estero — o assemblati su commessa — devono essere corredati del certificato di origine (o della dichiarazione di conformità, a seconda del caso) per essere immatricolati in Italia. La carenza o l'incompletezza del documento può bloccare il procedimento di immatricolazione.

Privati che acquistano veicoli da Paesi extra-UE o da costruttori artigianali: in caso di acquisto di un veicolo da Paesi che non partecipano al sistema di omologazione CE, il certificato di origine è spesso l'unico documento disponibile in luogo della dichiarazione di conformità. La firma deve essere correttamente autenticata e, se necessario, legalizzata.

Allestitori e trasformatori: chi modifica sostanzialmente un veicolo (es. installazione di carrozzeria speciale su telaio) deve documentare le caratteristiche del veicolo allestito con un documento equiparabile al certificato di origine, da presentare alla Motorizzazione per l'aggiornamento della carta di circolazione.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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