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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Acquisizione documenti mediante fotografia, cinematografia, fonografia o altri mezzi tecnologici
  • Copia ammessa se originale è distrutto, smarrito o sottratto
  • Vietato acquisire documenti con informazioni su voci pubbliche sui fatti della causa
  • Vietato acquisire informazioni sulla moralità generale di imputati, testimoni, consulenti, periti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 234 c.p.p. – Prova documentale

Testo vigente — D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Prova documentale

1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

In sintesi

  • Acquisizione documenti mediante fotografia, cinematografia, fonografia o altri mezzi tecnologici
  • Copia ammessa se originale è distrutto, smarrito o sottratto
  • Vietato acquisire documenti con informazioni su voci pubbliche sui fatti della causa
  • Vietato acquisire informazioni sulla moralità generale di imputati, testimoni, consulenti, periti

È consentita l'acquisizione di documenti in forma di copie, fotografie, cinematografia e fonografia; vietata l'acquisizione di voci pubbliche sulla moralità.

Ratio

La norma disciplina il regime probatorio della documentazione nel processo penale, bilanciando la libertà di prova (principio del c.p.p. moderno) con il divieto di acquisire prove inaffidabili o violative della dignità personale. Consente l'uso di tecnologie moderne di riproduzione, garantendo al contempo la veridicità e la pertinenza della prova documentale.

Analisi

Il comma 1 autorizza l'acquisizione di documenti non solo in forma scritta originale, ma anche mediante riproduzione tecnica: fotografie, filmati, registrazioni audio, scansioni digitali, ecc. Tale estensione riflette l'evoluzione tecnologica post-1989. Il comma 2 affronta il problema degli originali perduti: se l'originale non è reperibile per causa di forza maggiore o infortunio, la copia è ammissibile (con riferimento a art. 112, norme sulla documentazione della prova). Il comma 3 stabilisce un divieto assoluto: non possono essere acquisiti documenti contenenti «voci correnti nel pubblico» sui fatti della causa oppure sulla moralità generale di soggetti processuali (imputati, testimoni, consulenti, periti). Questa esclusione rispecchia il principio di affidabilità della prova e il diritto al contraddittorio (se una «voce pubblica» non è dimostrabile, non può essere provata).

Quando si applica

Quando una parte o il PM intenda provare fatti mediante documento: fotografia di una scena, video di un crimine, registrazione di una conversazione (ove legale), scansione di una fattura falsificata. La vietato: acquisizione di articoli di giornale che speculano sulla «reputazione» dell'imputato, testimonianza indiretta di voci su presunta disonestà di un testimone.

Connessioni

Collegato agli artt. 191 (divieti di prova), 112 (acquisizione documentazione), 240 (sequestro di documenti), 62 (contraddittorio). La norma riflette il principio di affidabilità probatoria e il diritto di difesa (art. 24 Cost., art. 111 Cost.).

Casi pratici

Caso 1: Sempronio è accusato di ricettazione di un tablet

La PM presenta in dibattimento una fotografia digitale del dispositivo sequestrato, scattata dagli investigatori. Sebbene il tablet originale sia ormai danneggiato da un'analisi forense, la fotografia mostra il numero di serie e i graffi che lo rendono identificabile con quello rubato. La fotografia è ammissibile (comma 1): è riproduzione tecnica conforme. La difesa di Sempronio non può opporvisi basandosi sulla mancanza dell'originale, poiché la foto è prova idonea.

Caso 2: Mevio è imputato di violenza sessuale

Il PM tenta di acquisire una registrazione audio di una conversazione tra Mevio e la persona offesa, risalente a due mesi prima della denuncia. La registrazione è ammissibile dal lato tecnico (comma 1: fonografia consentita). Tuttavia, la PM tenta altresì di presentare un articolo di giornale intitolato «Mevio, noto delinquente e uomo di cattiva moralità». Questo articolo è vietato (comma 3): contiene «voci correnti» sulla moralità generale, non provate da testimonianza diretta. Il giudice rigetta l'articolo di giornale.

Domande frequenti

Una registrazione audio di una chiamata telefonica, effettuata senza consenso dell'interlocutore, è ammissibile come prova?

Tecnicamente sì per l'art. 234 (ammissione documentale). Ma è vietata dalle norme sulla privacy e dal diritto alla riservatezza delle comunicazioni (artt. 15 Cost., 266 c.p.p. su intercettazioni). Solo le intercettazioni ordinate dal giudice sono legittimamente acquisibili.

Se l'originale di un documento è stato distrutto da un incendio, la copia su carta è ammissibile?

Sì, secondo il comma 2. È sufficiente provare che l'originale è stato distrutto per forza maggiore e che la copia ne rappresenta fedelmente il contenuto.

Uno screenshot di un messaggio WhatsApp è prova documentale ammissibile?

Sì, è riproduzione tecnica (comma 1). Tuttavia, il giudice valuterà l'affidabilità: screenshot possono essere alterati. È preferibile acquisire il report direttamente da WhatsApp tramite richiesta di dati.

Una testimonianza orale di una voce pubblica sulla moralità può sostituire il documento vietato?

Generalmente no. Se la voce non è fondata su fatti provabili, è una gossip non acquisibile nemmeno per via testimoniale. Se invece la voce si basa su fatti specifici (es. condanne precedenti), questi ultimi sono provabili, non la voce generica.

Il giudice può disporre da ufficio l'acquisizione di una copia se l'originale è introvabile?

Sì, secondo art. 234 comma 2. Il giudice ha poteri d'ufficio in tema di assunzione della prova (art. 190 c.p.p.). Se la parte non provvede, il giudice può acquisire la copia su iniziativa propria, valutandone l'affidabilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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