Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2818 c.c. Provvedimenti da cui deriva
In vigore dal 19/04/1942
Ogni sentenza, che porta condanna al pagamento di una somma o all’adempimento di altra obbligazione ovvero al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente è titolo per iscrivere ipoteca sui beni del debitore.
Lo stesso ha luogo per gli altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2817 - Articolo 2817 Codice Civile: Persone a cui compete→Cod. civ. art. 2819 - Articolo 2819 Codice Civile: Sentenze arbitrali→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2816 Codice Civile: Ipoteca sul diritto di superficie→Articolo 2820 Codice Civile: Sentenze straniere→Art. 2815 c.c.: Ipoteca sul diritto del concedente e sul diritto→Articolo 2821 Codice Civile: Concessione d’ipoteca→Art. 2814 c.c.: Ipoteca sull’usufrutto e sulla nuda proprietà→Articolo 2822 Codice Civile: Ipoteca sui beni altrui→Articolo 2813 Codice Civile: Pericolo di danno alle cose ipotecate
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'ipoteca giudiziale: una garanzia che nasce dalla sentenza
L'articolo 2818 del Codice Civile disciplina l'ipoteca giudiziale, terza grande categoria di ipoteca insieme a quella legale (art. 2817 c.c.) e a quella volontaria (art. 2821 c.c.). La caratteristica distintiva e che il titolo per l'iscrizione e costituito da una sentenza o da un provvedimento giudiziale. Si tratta di uno strumento estremamente efficace di tutela del credito: una volta ottenuta la condanna del debitore, il creditore puo trasformarsi da chirografario a privilegiato ipotecario, acquisendo le prerogative della prelazione e della sequela.
Le sentenze idonee a fondare l'ipoteca giudiziale
La norma indica le tipologie di sentenze idonee a fondare l'iscrizione: sentenze di condanna al pagamento di una somma di denaro, sentenze di condanna all'adempimento di altra obbligazione e sentenze di condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente. Non sono titolo per l'ipoteca giudiziale le sentenze meramente dichiarative o costitutive che non contengano un capo di condanna. Esempio: Tizio ottiene contro Caio una sentenza che lo condanna a pagare 80.000 euro per inadempimento contrattuale; con copia autentica della sentenza Tizio puo recarsi presso la conservatoria dei registri immobiliari e iscrivere ipoteca giudiziale su uno o piu immobili di Caio.
La condanna generica al risarcimento
La norma chiarisce espressamente che anche la sentenza che condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente e titolo per l'iscrizione. Si tratta della cosiddetta condanna generica: il giudice accerta la responsabilita e l'an debeatur, rinviando a un giudizio successivo (o a una consulenza tecnica) la determinazione del quantum. Questa precisazione e importante perche tutela il creditore nei tempi spesso lunghi della liquidazione: ottenuta la condanna generica, puo subito iscrivere l'ipoteca, evitando che nel frattempo il debitore disperda il proprio patrimonio. Caio investe Tizio in un incidente stradale e Tizio ottiene sentenza di condanna generica al risarcimento; puo iscrivere ipoteca sui beni di Caio prima ancora di conoscere l'importo esatto del danno.
Gli altri provvedimenti giudiziali
Il secondo comma estende la possibilita di iscrivere ipoteca giudiziale ad altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto. Rientrano in questa categoria: il decreto ingiuntivo esecutivo (art. 655 c.p.c.), i lodi arbitrali resi esecutivi (art. 825 c.p.c.), i verbali di conciliazione giudiziale e alcuni provvedimenti cautelari. Il decreto ingiuntivo, in particolare, e nella prassi uno dei titoli piu utilizzati: ottenuto in tempi rapidi e munito di formula esecutiva, consente al creditore di iscrivere ipoteca giudiziale senza dover attendere l'esito di un giudizio ordinario.
L'estensione della garanzia e il rischio di responsabilita
L'ipoteca giudiziale, a differenza di quella legale che e specifica, ha potenzialmente carattere generale: il creditore puo iscriverla su tutti gli immobili del debitore. Questa ampiezza richiede pero prudenza: l'iscrizione di ipoteca giudiziale per importi sproporzionati rispetto al credito puo configurare ipotesi di responsabilita risarcitoria a carico del creditore, ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. e degli articoli 2043 e 2740 c.c. La giurisprudenza ha piu volte affermato che il creditore deve operare con prudenza e correttezza, scegliendo beni di valore congruo rispetto al credito.
Profili strategici e operativi
Per il professionista, l'ipoteca giudiziale e uno strumento da utilizzare con tempestivita e attenzione. La tempestivita e cruciale perche l'efficacia della garanzia dipende dall'ordine di iscrizione (art. 2852 c.c.): un'iscrizione tardiva puo essere vanificata da iscrizioni anteriori di altri creditori o da alienazioni del debitore. L'attenzione e necessaria nella scelta degli immobili da ipotecare: occorre verificare la titolarita effettiva, l'esistenza di vincoli pregressi e il valore commerciale. Una corretta strategia di iscrizione puo trasformare un credito incerto in una garanzia solida; un uso scorretto puo esporre il creditore a richieste risarcitorie.
Domande frequenti
Quali sentenze sono titolo per iscrivere ipoteca giudiziale?
Tutte le sentenze di condanna al pagamento di somme, all'adempimento di obbligazioni o al risarcimento dei danni, anche se da liquidarsi successivamente (condanna generica).
Posso iscrivere ipoteca giudiziale in base a una sentenza non ancora passata in giudicato?
Si, le sentenze di primo grado di condanna sono provvisoriamente esecutive e possono fondare l'iscrizione, salvo il rischio di riforma in appello che obblighi il creditore a cancellarla e risarcire eventuali danni.
Il decreto ingiuntivo permette l'iscrizione di ipoteca giudiziale?
Si, ma solo il decreto ingiuntivo esecutivo: cioe quello dichiarato provvisoriamente esecutivo dal giudice o divenuto esecutivo per mancata opposizione nei termini.
Su quali beni posso iscrivere l'ipoteca giudiziale?
Su tutti gli immobili del debitore presenti nel suo patrimonio, ma occorre prudenza: l'iscrizione su beni di valore eccessivo rispetto al credito puo esporre a responsabilita risarcitoria.
L'ipoteca giudiziale ha durata illimitata?
No, come ogni ipoteca ha effetto per venti anni dall'iscrizione e deve essere rinnovata prima della scadenza per non perdere il grado di prelazione, ai sensi dell'articolo 2847 c.c.