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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2788 c.c. Prelazione per il credito degli interessi

In vigore dal 19/04/1942

La prelazione ha luogo anche per gli interessi dell’anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza di questo, alla data della notificazione del precetto. La prelazione ha luogo inoltre per gli interessi successivamente maturati, nei limiti della misura legale, fino alla data della vendita.

In sintesi

  • La prelazione del pegno copre anche gli interessi del credito garantito, non solo il capitale.
  • Sono coperti integralmente gli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, in mancanza, della notifica del precetto.
  • Per gli interessi maturati successivamente, la prelazione opera solo nei limiti del tasso legale fino alla vendita del bene.
  • Eventuali interessi superiori al tasso legale concorrono in via chirografaria con gli altri creditori.
  • La norma evita che la garanzia si estenda indefinitamente per effetto di interessi convenzionali elevati.
  • Bilanciamento tra protezione del creditore pignoratizio e tutela degli altri creditori del debitore.
Indice dei contenuti

Una prelazione che si estende agli interessi

L'articolo 2788 del Codice Civile completa la disciplina dell'art. 2787 c.c. precisando l'estensione oggettiva della prelazione: il diritto del creditore pignoratizio a soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita non copre solo il capitale, ma anche gli interessi del credito. Senza tale precisazione la garanzia rischierebbe di essere svuotata, perché in caso di lunga durata del contenzioso esecutivo il creditore vedrebbe maturare interessi non garantiti dal pegno. La norma realizza così un equilibrio fra esigenze di tutela del creditore e protezione degli altri creditori del debitore.

Gli interessi dell'anno in corso

Il primo comma stabilisce che la prelazione opera integralmente sugli interessi dell'anno in corso alla data del pignoramento o, se manca pignoramento, alla data di notifica del precetto. Per interessi dell'anno in corso si intende quelli maturati dal primo gennaio fino al giorno del pignoramento o, secondo altra lettura, gli interessi dei dodici mesi precedenti. La giurisprudenza prevalente abbraccia la seconda interpretazione, più favorevole al creditore. Esempio: Tizio ha prestato 100.000 euro al tasso convenzionale del 7% e ha ottenuto pegno su gioielli. Notifica precetto il 1 settembre 2026: gli interessi dal 1 settembre 2025 al 1 settembre 2026 sono coperti integralmente dalla prelazione.

Gli interessi successivi: limite del tasso legale

Per gli interessi che maturano dopo il pignoramento (o la notifica del precetto) fino alla vendita del bene, la prelazione opera solo nei limiti del tasso legale stabilito ex art. 1284 c.c., aggiornato annualmente dal Ministero dell'Economia. Quando il tasso convenzionale è superiore (come spesso accade), la differenza tra interessi convenzionali e interessi legali non gode di prelazione: il creditore può comunque chiederla, ma in concorso chirografario con gli altri creditori. La ratio è impedire che, per effetto di lunghi tempi giudiziari, una garanzia su un bene di valore X assorba un credito che, con interessi convenzionali elevati, finirebbe per superare ampiamente X.

Esempio numerico

Caio aveva prestato a Sempronio 50.000 euro al tasso del 9% con pegno su un orologio del valore di 70.000 euro. Notifica precetto a marzo 2026, vendita all'asta a marzo 2028. Gli interessi maturati nell'anno in corso al precetto (marzo 2025, marzo 2026) sono coperti per intero al 9%. Gli interessi maturati dal marzo 2026 al marzo 2028 sono coperti dalla prelazione solo al tasso legale (ad esempio 5%); il differenziale rispetto al 9% concorre come chirografario. Se l'asta ricava 70.000 euro, Caio percepisce con prelazione capitale + interessi un anno al 9% + due anni al 5%; il resto è ripartito con eventuali altri creditori.

Profili applicativi e accortezze contrattuali

La norma incide sulla redazione dei contratti di finanziamento garantiti da pegno. Quando il creditore prevede tempi processuali lunghi, è opportuno calibrare la garanzia tenendo conto che la prelazione sugli interessi convenzionali è limitata. È prassi prevedere clausole di decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempimento, così da accorciare la fase precedente al pignoramento e cristallizzare gli interessi dell'anno in corso. Inoltre, una valutazione attenta del valore del bene rispetto al credito (loan to value) è fondamentale per evitare che, anche con prelazione integrale, il ricavato non basti a coprire l'esposizione. La norma vale a tutto tondo per pegni civilistici, mentre per crediti bancari e pegno irregolare possono operare regole speciali.

Domande frequenti

Cosa si intende per interessi dell'anno in corso?

L'orientamento prevalente individua i dodici mesi precedenti alla data del pignoramento o della notifica del precetto. In caso di precetto notificato a giugno 2026, sono coperti gli interessi maturati da giugno 2025 a giugno 2026.

Gli interessi convenzionali superiori al tasso legale sono persi del tutto?

No, restano dovuti dal debitore. Ma per la parte eccedente il tasso legale non sono coperti dalla prelazione del pegno e concorrono in via chirografaria con gli altri creditori sul patrimonio del debitore.

La prelazione copre anche gli interessi moratori?

Sì, ma con gli stessi limiti dell'art. 2788 c.c.: integralmente per l'anno in corso, nei limiti del tasso legale per i periodi successivi. Gli interessi moratori convenzionali oltre il legale sono chirografari.

Se il bene viene venduto rapidamente, il limite del tasso legale conta poco?

Esatto. Più breve è il tempo tra precetto e vendita, minore è l'incidenza della limitazione. Per questo è interesse del creditore attivare con rapidità il procedimento di vendita ex art. 2796 c.c. o l'assegnazione ex art. 2798 c.c.

La norma si applica anche al pegno non possessorio dell'art. 1 D.L. 59/2016?

Sì, in quanto compatibile. La disciplina speciale del pegno non possessorio richiama le norme del pegno ordinario per quanto non diversamente previsto, e il regime degli interessi è coperto dal richiamo generale alla disciplina del Codice Civile.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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