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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2742 c.c. Surrogazione dell’indennità alla cosa

In vigore dal 19/04/1942

Se le cose soggette a privilegio, pegno o ipoteca sono perite o deteriorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità della perdita o del deterioramento sono vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a riparare la perdita o il deterioramento. L’autorità giudiziaria può, su istanza degli interessati, disporre le opportune cautele per assicurare l’impiego delle somme nel ripristino o nella riparazione della cosa.

Gli assicuratori sono liberati qualora paghino dopo trenta giorni dalla perdita o dal deterioramento, senza che sia stata fatta opposizione. Quando però si tratta di immobili su cui gravano iscrizioni, gli assicuratori non sono liberati se non dopo che è decorso senza opposizione il termine di trenta giorni dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha dato luogo alla perdita o al deterioramento.

Sono del pari vincolate al pagamento dei crediti suddetti le somme dovute per causa di servitù coattive o di comunione forzosa o di espropriazione per pubblico interesse, osservate, per quest’ultima, le disposizioni della legge speciale.

In sintesi

  • Se la cosa gravata da privilegio, pegno o ipoteca perisce o si deteriora, l'indennità assicurativa è vincolata al pagamento dei creditori garantiti.
  • Il vincolo opera secondo il grado dei crediti, salvo che le somme siano usate per ripristinare la cosa.
  • Il giudice può disporre cautele per assicurare l'impiego dell'indennità nella riparazione.
  • L'assicuratore è liberato se paga dopo 30 giorni dal sinistro senza opposizione dei creditori.
  • Per gli immobili con iscrizioni, il termine decorre dalla notificazione del sinistro ai creditori iscritti.
  • Stessa regola vale per indennità da servitù coattive, comunione forzosa ed espropriazione.
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La surrogazione reale dell'indennità alla cosa

L'articolo 2742 del Codice civile disciplina il fenomeno della surrogazione reale: quando il bene oggetto di privilegio, pegno o ipoteca perisce o si deteriora, la garanzia non si estingue ma si trasferisce sulle somme che il debitore riceve in sostituzione della cosa. Si tratta di un principio di conservazione della garanzia patrimoniale: l'indennità prende il posto del bene perduto.

Indennità assicurative vincolate

L'ipotesi principale riguarda le somme dovute dagli assicuratori a titolo di indennità per la perdita o il deterioramento del bene. Queste somme sono per legge vincolate al pagamento dei crediti privilegiati, pignoratizi o ipotecari, secondo il loro grado. È un vincolo automatico che opera senza necessità di pignoramento, anche se nella pratica i creditori esercitano spesso azioni a tutela della destinazione delle somme.

Eccezione: impiego per il ripristino

Il vincolo non opera se l'indennità viene impiegata per riparare la perdita o il deterioramento. La ratio è chiara: se la cosa viene ricostituita, il bene torna a funzionare come garanzia e non c'è bisogno di sottrarre l'indennità ai creditori per destinarla a un riparto. Per assicurare l'effettivo impiego nel ripristino, gli interessati possono chiedere al giudice di disporre opportune cautele.

La liberazione dell'assicuratore

L'assicuratore che paghi al debitore prima di 30 giorni dal sinistro non è liberato verso i creditori garantiti, salvo che questi non si siano opposti. Per gli immobili ipotecati, il termine di 30 giorni decorre dalla notificazione ai creditori iscritti del fatto che ha causato la perdita o il deterioramento: è una tutela rafforzata, coerente con la pubblicità del Registro immobiliare.

Esempio operativo

Tizio ha un capannone ipotecato a favore della banca Alfa per 200.000 euro. Un incendio distrugge l'immobile; la compagnia assicuratrice deve 200.000 euro di indennizzo. L'assicuratore, ricevuta notifica del sinistro, deve attendere 30 giorni prima di pagare a Tizio: in quel termine la banca Alfa può opporsi e ottenere il pagamento diretto, oppure può chiedere al giudice cautele perché Tizio impieghi la somma per ricostruire il capannone. Se Tizio ricostruisce, l'ipoteca continua a gravare sul nuovo immobile; se invece tiene per sé l'indennità, Alfa la riscuote per soddisfare il proprio credito ipotecario.

Altre indennità vincolate

L'ultimo comma estende il vincolo alle somme dovute per servitù coattive, comunione forzosa ed espropriazione per pubblico interesse. In tutti questi casi il debitore riceve un corrispettivo che sostituisce, in tutto o in parte, l'utilità del bene gravato: la legge impone che tale corrispettivo sia destinato ai creditori garantiti, secondo le regole speciali (per l'espropriazione si applicano le norme del T.U. espropriazioni di cui al d.P.R. 327/2001).

Natura del vincolo e azioni dei creditori

Il vincolo dell'art. 2742 c.c. è un vincolo legale di destinazione che opera automaticamente: l'indennità nasce già destinata al soddisfacimento dei creditori garantiti, senza bisogno di pignoramento o di altri atti esecutivi. Tuttavia i creditori dispongono di rimedi specifici per far valere il vincolo verso il debitore e verso l'assicuratore. Possono notificare l'opposizione, agire in surrogazione per ottenere il pagamento diretto, chiedere al giudice provvedimenti cautelari. La giurisprudenza ha precisato che la responsabilità dell'assicuratore che paghi al debitore in violazione del vincolo è una responsabilità per pagamento al non creditore, con obbligo di indennizzare i creditori privilegiati pregiudicati.

Coordinamento con l'art. 1916 c.c.

L'art. 2742 c.c. va distinto dall'art. 1916 c.c. sul diritto di surrogazione dell'assicuratore verso il responsabile del danno: in quel caso è l'assicuratore che si surroga al danneggiato, qui invece sono i creditori garantiti che vedono trasferito il loro vincolo dalla cosa all'indennità. I due meccanismi possono coesistere quando il sinistro è imputabile a un terzo responsabile.

Domande frequenti

Che cos'è la surrogazione reale prevista dall'art. 2742 c.c.?

È il meccanismo per cui la garanzia (privilegio, pegno, ipoteca) si trasferisce automaticamente dalle cose perite alle somme che il debitore riceve in loro sostituzione, come l'indennità assicurativa.

L'indennità assicurativa va sempre ai creditori garantiti?

No. Se viene impiegata per riparare o ricostruire il bene perito o deteriorato il vincolo non opera, perché la garanzia si ricostituisce sul bene ripristinato.

Quando l'assicuratore è liberato pagando al debitore?

Dopo 30 giorni dal sinistro se nessun creditore garantito ha fatto opposizione. Per gli immobili con iscrizioni il termine decorre dalla notificazione ai creditori iscritti.

Cosa può fare il creditore se teme che il debitore non ripristini il bene?

Può chiedere al giudice di disporre le opportune cautele, come un deposito vincolato delle somme o la nomina di un soggetto incaricato di gestire l'impiego dell'indennità.

La norma si applica anche all'indennità di espropriazione?

Sì, l'ultimo comma estende il vincolo alle indennità per servitù coattive, comunione forzosa ed espropriazione per pubblico interesse, applicando per quest'ultima le disposizioni della legge speciale.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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