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Ultimo aggiornamento: 12 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2660 c.c. Trascrizione degli acquisti a causa di morte

In vigore dal 19/04/1942

Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte deve presentare, oltre l’atto indicato dall’art. 2648, il certificato di morte dell’autore della successione e una copia o un estratto autentico del testamento, se l’acquisto segue in base a esso.

Deve anche presentare una nota in doppio originale con le seguenti indicazioni:

il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita dell’erede o legatario e del defunto;

la data di morte;

se la successione è devoluta per legge il vincolo che univa all’autore il chiamato e la quota a questo spettante;

se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l’ha ricevuto o che l’ha in deposito;

la natura e la situazione dei beni con le indicazioni richieste dall’art. 2826;

la condizione o il termine qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, salvo il caso contemplato dal secondo comma del precedente articolo nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell’art. 692.

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