Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2613 c.c. – Rappresentanza in giudizio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2612 - Articolo 2612 Codice Civile: Iscrizione nel registro delle impres…→Cod. civ. art. 2614 - Articolo 2614 Codice Civile: Fondo consortile→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2611 Codice Civile: Cause di scioglimento→Articolo 2615 Codice Civile: Responsabilità verso i terzi→Art. 2615 bis Codice Civile: Situazione patrimoniale→Art. 2615 ter Codice Civile: Società consortili→Articolo 2610 Codice Civile: Trasferimento dell’azienda→Articolo 2616 Codice Civile: Costituzione→Articolo 2609 Codice Civile: Recesso ed esclusione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2613 c.c. risponde all'esigenza di semplificare l'accesso alla tutela giurisdizionale nei rapporti con il consorzio. I consorzi, enti privi di personalità giuridica propria (salvo il caso del consorzio con attività esterna ex art. 2612 c.c.), presentano un assetto organizzativo in cui la rappresentanza legale può essere disgiunta dalla direzione effettiva. Il legislatore ha ritenuto inopportuno costringere i terzi che intendano convenire in giudizio un consorzio a individuare con esattezza chi sia il rappresentante legale, operazione non sempre agevole. La norma tutela quindi la posizione del terzo, consentendogli di instaurare il contraddittorio nei confronti di coloro che, nella pratica quotidiana, appaiono come i vertici dell'organismo consortile: il presidente e il direttore. In questo modo si evita il rischio di eccezioni processuali legate a vizi della rappresentanza e si accelera l'accesso al giudice.
Analisi
Il testo stabilisce che i consorzi «possono essere convenuti» in persona di chi detiene la presidenza o la direzione secondo il contratto consortile. La disposizione è chiaramente processuale: riguarda la legittimazione passiva ai fini della vocatio in ius, non la titolarità dei rapporti sostanziali. Ne consegue che il presidente o il direttore compariranno in giudizio come organi del consorzio, non a titolo personale. L'inciso «anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone» precisa che la norma opera in deroga all'ordinario abbinamento tra rappresentanza sostanziale e processuale. Ciò non pregiudica la possibilità che il vero rappresentante legale, ove diverso, intervenga o ratifichi gli atti processuali compiuti. Va inoltre segnalato che la norma si riferisce ai consorzi senza personalità giuridica: per le società consortili o altri enti dotati di personalità propria valgono le regole ordinarie sulla rappresentanza in giudizio.
Quando si applica
L'art. 2613 c.c. trova applicazione ogni volta che un terzo, creditore, fornitore, ente pubblico, consorziato in lite, intende convenire il consorzio davanti al giudice civile. La disposizione è rilevante in tutte le controversie che coinvolgono il fondo consortile, le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio o i rapporti tra il consorzio e soggetti esterni. Non si applica, invece, quando è il consorzio ad agire come attore: in tal caso valgono le regole generali sulla rappresentanza attiva, che il contratto consortile può liberamente disciplinare. La norma riguarda altresì i procedimenti di ingiunzione e cautelari in cui il consorzio sia il soggetto nei cui confronti si chiede la misura.
Connessioni
L'art. 2613 c.c. si colloca nella disciplina dei consorzi con attività esterna (artt. 2612-2615 c.c.) e va letto in combinato con l'art. 2612 c.c. sulla forma del contratto consortile, che individua gli organi dell'ente. Il riferimento alla «presidenza o direzione» richiama la struttura organizzativa tipica del consorzio. In tema di rappresentanza processuale rilevano anche gli artt. 75 e 77 c.p.c., che fissano la capacità processuale e la rappresentanza delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità. Per i consorzi con personalità giuridica si applicano invece le norme sulla rappresentanza organica tipiche delle persone giuridiche.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, fornitore di materie prime, vanta un credito insoddisfatto nei confronti del Consorzio Agricolo Valle Verde. Non conoscendo con precisione chi sia il rappresentante legale, notifica l'atto di citazione al presidente del consorzio, come risultante dal contratto consortile depositato alla Camera di Commercio. Il tribunale dichiara la notifica regolarmente effettuata ai sensi dell'art. 2613 c.c., senza che il consorzio possa eccepire difetto di rappresentanza processuale.
Caso 2: Caso 2
Caio, imprenditore consorziato, contesta una delibera del comitato direttivo e cita in giudizio il consorzio chiedendone l'annullamento. Notifica l'atto al direttore del consorzio, che risulta tale dal verbale dell'ultima assemblea. Il rappresentante legale, persona diversa, costituendosi in giudizio, ratifica implicitamente la regolarità della citazione e svolge le difese nel merito.
Caso 3: Caso 3
Sempronio ottiene un decreto ingiuntivo nei confronti del Consorzio Industriale Nord a titolo di compenso per servizi professionali. Notifica il decreto al presidente in carica al momento della notifica. Il consorzio propone opposizione e nel giudizio di merito viene confermata la legittimità della notifica originaria ai sensi dell'art. 2613 c.c.
Domande frequenti
Chi può ricevere la notifica di un atto giudiziario a nome del consorzio?
Ai sensi dell'art. 2613 c.c. la notifica può essere effettuata in persona del presidente o del direttore del consorzio, come individuati dal contratto consortile. Non è necessario notificare al rappresentante legale se questi è persona diversa.
Il consorzio può eccepire la nullità della notifica fatta al presidente?
No. L'art. 2613 c.c. attribuisce espressamente legittimazione processuale passiva al presidente e al direttore, anche se la rappresentanza legale spetta ad altri. L'eccezione di difetto di rappresentanza processuale sarebbe infondata.
La norma si applica anche ai consorzi con personalità giuridica?
No. L'art. 2613 c.c. riguarda i consorzi privi di personalità giuridica disciplinati dagli artt. 2602 ss. c.c. Per le società consortili o altri enti con personalità propria valgono le regole ordinarie sulla rappresentanza in giudizio.
Chi deve stare in giudizio quando il consorzio agisce come attore?
In tal caso non opera la deroga dell'art. 2613 c.c., che riguarda solo la posizione passiva (essere convenuti). La rappresentanza attiva è disciplinata dal contratto consortile e dalle regole generali sulla rappresentanza dell'ente.
Il presidente o il direttore rispondono personalmente per gli atti processuali compiuti?
No. Essi agiscono come organi del consorzio, non a titolo personale. La responsabilità per l'esito del giudizio e per le spese processuali ricade sul patrimonio consortile (fondo consortile), salvo diversa previsione contrattuale.