Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2552 c.c. – Diritti dell’associante e dell’associato

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

La gestione dell’impresa o dell’affare spetta all’associante.

Il contratto può determinare quale controllo possa esercitare l’associato sull’impresa o sullo svolgimento dell’affare per cui l’associazione è stata contratta.

In ogni caso l’associato ha diritto al rendiconto dell’affare compiuto, o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno.

In sintesi

  • La gestione dell'impresa o dell'affare è riservata esclusivamente all'associante.
  • Il contratto può attribuire all'associato poteri di controllo sull'impresa o sull'affare oggetto dell'associazione.
  • L'associato ha sempre diritto al rendiconto a fine affare o, se la gestione dura più di un anno, al rendiconto annuale.
  • Il diritto al rendiconto annuale è inderogabile e non può essere escluso dal contratto.
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Ratio

L'art. 2552 c.c. riflette la struttura asimmetrica dell'associazione in partecipazione: l'associante rimane il titolare dell'impresa e il gestore esclusivo dell'attività, mentre l'associato contribuisce con un apporto in cambio di una quota degli utili. La norma garantisce all'associante la piena autonomia imprenditoriale, evitando che l'associato possa interferire nelle decisioni gestionali ordinarie e straordinarie. Al tempo stesso, il legislatore ha inteso tutelare l'associato, soggetto che rischia il proprio apporto senza avere il controllo diretto dell'attività: gli attribuisce pertanto un diritto minimo di informazione e rendiconto, che costituisce il contrappeso all'esclusione dalla gestione. Senza tale diritto, l'associato si troverebbe in una posizione di totale dipendenza fiduciaria rispetto all'associante, con impossibilità di verificare se gli utili dichiarati corrispondano a quelli realmente conseguiti.

Analisi

Il primo comma sancisce il principio-cardine: la gestione spetta all'associante. Ciò significa che le decisioni relative all'impresa o all'affare, ordinarie e straordinarie, sono di esclusiva competenza dell'associante, senza necessità di consultare o ottenere il consenso dell'associato. Il contratto può tuttavia attribuire all'associato poteri di controllo, la cui ampiezza è rimessa all'autonomia delle parti: si può prevedere il diritto di accesso alla contabilità, l'obbligo di informativa periodica, il diritto di visionare documenti aziendali. In assenza di patto specifico, l'associato non ha alcun potere di ingerenza nella gestione. Il terzo comma riconosce un diritto minimo inderogabile: il rendiconto dell'affare compiuto (per associazioni relative a un singolo affare) o il rendiconto annuale (se la gestione si prolunga oltre l'anno). Tale rendiconto deve essere redatto secondo i principi generali di chiarezza e completezza, consentendo all'associato di verificare la correttezza della ripartizione degli utili e delle perdite.

Quando si applica

La norma si applica a ogni contratto di associazione in partecipazione ex art. 2549 c.c., sia che abbia ad oggetto un'intera impresa sia che riguardi un singolo affare determinato. Trova applicazione anche in caso di pluralità di associati, ciascuno dei quali ha diritto al proprio rendiconto. Il diritto al rendiconto annuale scatta automaticamente al superamento dei dodici mesi di durata della gestione, indipendentemente dalla volontà delle parti. Qualora l'associante si rifiuti di fornire il rendiconto, l'associato può agire in giudizio per ottenerne la redazione coattiva, con eventuale nomina di un esperto da parte del tribunale. La clausola contrattuale che esclude del tutto il rendiconto è da ritenersi nulla per contrasto con la norma imperativa.

Connessioni

L'art. 2552 c.c. si collega organicamente all'art. 2549 c.c., che definisce il contratto di associazione in partecipazione, e all'art. 2551 c.c., che disciplina la responsabilità dell'associante verso i terzi. Il diritto al rendiconto richiama i principi generali degli artt. 263 e ss. c.c. in materia di rendiconto del mandato. Con l'art. 2553 c.c. forma un sistema: il rendiconto è lo strumento attraverso cui si determinano utili e perdite da ripartire. Nella prassi, il diritto di controllo dell'associato è stato spesso paragonato, con le dovute cautele, ai diritti di ispezione del socio accomandante ex art. 2320 c.c. Rilevante anche il coordinamento con il d.lgs. 81/2015, che ha modificato l'art. 2549 c.c. limitando le associazioni con apporto di lavoro, incidendo indirettamente sul perimetro applicativo dell'art. 2552.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è associante di un'impresa di import-export; Caio apporta capitale come associato. Il contratto non prevede alcun potere di controllo per Caio. Dopo diciotto mesi, Tizio non ha ancora fornito alcun rendiconto. Caio intima formalmente la redazione del rendiconto annuale per i primi dodici mesi di gestione: il diritto è inderogabile ex art. 2552, terzo comma, e Tizio non può rifiutarsi senza incorrere in responsabilità contrattuale.

Caso 2: Sempronio associa Mevio nell'affare della costruzione e vendita di un immobile

Il contratto attribuisce a Mevio il diritto di visionare la contabilità dell'affare ogni trimestre. Sempronio nega l'accesso adducendo esigenze di riservatezza. Mevio può far valere il patto contrattuale, poiché il diritto di controllo pattuito ha efficacia vincolante e Sempronio non può limitarlo unilateralmente.

Domande frequenti

L'associato può partecipare alle decisioni gestionali dell'impresa?

No. L'art. 2552 c.c. riserva la gestione esclusivamente all'associante. L'associato può esercitare poteri di controllo solo se espressamente previsti dal contratto, ma non ha voce in capitolo nelle scelte imprenditoriali.

Con quale frequenza l'associato ha diritto al rendiconto?

Se l'associazione riguarda un singolo affare, il rendiconto è dovuto al termine dell'affare stesso. Se la gestione supera un anno, l'associante deve fornire un rendiconto annuale. Questo diritto è inderogabile.

Il contratto può escludere completamente il diritto al rendiconto?

No. Il diritto al rendiconto è previsto dalla norma come garanzia minima dell'associato. Una clausola che lo escludesse totalmente sarebbe nulla, in quanto contraria a una disposizione imperativa posta a tutela della parte più debole del contratto.

Cosa deve contenere il rendiconto dell'associante?

Il rendiconto deve illustrare i proventi e i costi dell'impresa o dell'affare con sufficiente chiarezza da consentire all'associato di verificare la correttezza del calcolo della sua quota di utili o perdite. Deve quindi rispecchiare fedelmente la situazione economica della gestione.

L'associato può richiedere al giudice la redazione del rendiconto?

Sì. Se l'associante si rifiuta di redigere il rendiconto, l'associato può ricorrere al tribunale competente per ottenerne la redazione coattiva o la nomina di un esperto che vi provveda, con eventuale condanna dell'associante al risarcimento del danno.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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