Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2549 c.c. – Nozione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

Nel caso in cui l’associato sia una persona fisica l’apporto di cui al primo comma non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 GIUGNO 2015, N. 81 .

In sintesi

  • L'associazione in partecipazione è un contratto con cui l'associante attribuisce all'associato una quota degli utili della propria impresa o di uno o più affari specifici.
  • L'associato fornisce un apporto determinato in corrispettivo della partecipazione agli utili.
  • Se l'associato è una persona fisica, l'apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
  • Il contratto distingue nettamente la posizione dell'associante, che gestisce l'impresa, da quella dell'associato, che partecipa ai risultati senza poteri gestori ordinari.
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Ratio

L'art. 2549 c.c. disciplina un contratto associativo atipico rispetto alle forme societarie, funzionale a consentire a un imprenditore (associante) di raccogliere capitali o beni da soggetti terzi (associati) senza costituire una società e senza cedere il controllo gestionale dell'impresa. Lo strumento ha una lunga tradizione nel diritto commerciale italiano ed è utilizzato soprattutto per operazioni di co-investimento, finanziamento di singoli affari e partecipazione ai risultati di operazioni imprenditoriali specifiche. La riforma introdotta dal d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, ha vietato l'apporto di lavoro da parte delle persone fisiche, chiudendo un canale che era stato spesso utilizzato in modo distorto per dissimulare rapporti di lavoro subordinato sotto la veste dell'associazione in partecipazione.

Analisi

Il contratto ha struttura bilaterale: l'associante gestisce l'impresa o l'affare mantenendo piena responsabilità verso i terzi, mentre l'associato partecipa agli utili (e, salvo patto contrario, anche alle perdite, nei limiti del conferimento, ex art. 2553 c.c.) in cambio di un apporto che può consistere in denaro, beni in natura, crediti o altri valori patrimoniali, ma non, se l'associato è persona fisica, in prestazioni di lavoro, nemmeno parzialmente. Il divieto si applica solo alle persone fisiche: le persone giuridiche possono ancora apportare anche «servizi» o «attività». La partecipazione agli utili può riguardare l'intera impresa dell'associante oppure singoli affari determinati, consentendo una flessibilità strutturale apprezzabile nella prassi commerciale. L'associazione in partecipazione non dà origine a un ente distinto: l'associante rimane l'unico soggetto giuridico verso i terzi.

Quando si applica

Il contratto si applica ogniqualvolta due parti intendano strutturare un rapporto di co-partecipazione agli utili di un'impresa o di un affare specifico senza costituire una società. L'istituto è particolarmente utilizzato nel settore immobiliare (costruzione e vendita di immobili), nel commercio internazionale (joint ventures non societarie) e nel finanziamento di start-up. Il divieto di apporto lavorativo da parte delle persone fisiche, introdotto nel 2013, impone di verificare la natura dell'apporto: contratti che prevedano prestazioni di lavoro da persona fisica sono nulli in quella parte e rischiano la riqualificazione come rapporto di lavoro subordinato.

Connessioni

L'art. 2549 c.c. è la norma definitoria dell'istituto e va letto in combinato disposto con gli artt. 2550 c.c. (pluralità di associazioni), 2551 c.c. (gestione dell'affare), 2552 c.c. (diritti di controllo dell'associato), 2553 c.c. (partecipazione alle perdite) e 2554 c.c. (norme applicabili). Sul piano fiscale, i proventi dell'associato sono qualificati come redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. f), TUIR) se l'apporto non è di lavoro, e come redditi di lavoro autonomo in altri casi. La riforma del 2013 si inserisce nel contesto della lotta al lavoro grigio e alla flessibilità irregolare.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio è un imprenditore edile che stipula un contratto di associazione in partecipazione con Caio, un investitore immobiliare. Caio apporta 200.000 euro in denaro e, in cambio, ottiene il 30% degli utili derivanti dalla costruzione e vendita di un complesso residenziale. Tizio gestisce i lavori e risponde verso i terzi (fornitori, banche) in proprio. Al termine dell'affare, Caio riceve la propria quota degli utili senza aver mai partecipato alla gestione operativa.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, persona fisica, stipula un contratto denominato «associazione in partecipazione» con Mevio, commerciante al dettaglio, obbligandosi a svolgere attività di vendita nel negozio di Mevio in cambio di una quota degli utili mensili. Il contratto è parzialmente nullo nella parte relativa all'apporto lavorativo di Sempronio (persona fisica), per effetto del divieto introdotto dalla l. 99/2013. Sempronio può richiedere la riqualificazione del rapporto come lavoro subordinato, con conseguente applicazione delle relative tutele.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra associazione in partecipazione e società in accomandita semplice?

Nell'associazione in partecipazione non si crea un ente giuridico distinto: l'associante risponde verso i terzi in proprio e rimane l'unico gestore. Nella s.a.s., invece, si costituisce una società con personalità giuridica distinta, i soci accomandatari gestiscono l'impresa e i soci accomandanti sono esclusi dalla gestione ma responsabili nei limiti del conferimento.

L'associato partecipa anche alle perdite?

Salvo patto contrario, l'associato partecipa alle perdite nei limiti del proprio apporto (art. 2553 c.c.). Le perdite eccedenti il conferimento restano a carico dell'associante. È possibile escludere statutariamente la partecipazione alle perdite, ma non quella agli utili (che è l'elemento essenziale del contratto).

Una persona fisica può apportare servizi professionali come associato?

No. Dal 2013 (l. 99/2013) l'apporto di una persona fisica non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro. Le persone giuridiche (società, enti) possono invece ancora apportare servizi o attività lavorative nell'ambito dell'associazione in partecipazione.

L'associato ha diritto di controllare la gestione dell'impresa?

L'associato ha diritti di controllo limitati: può consultare il rendiconto dell'affare e richiedere informazioni sull'andamento dell'impresa (art. 2552 c.c.), ma non partecipa alla gestione, che rimane esclusiva dell'associante. Il diritto di controllo non può essere contrattualmente eliminato.

Come vengono tassati i proventi dell'associato?

Se l'apporto non è di lavoro, i proventi dell'associato (persona fisica) sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. f), TUIR, e tassati con ritenuta a titolo d'imposta del 26% sull'intero importo percepito, al netto delle perdite eventualmente imputate.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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