Testo dell'articoloVigente
Art. 2526 c.c. Soci finanziatori e altri sottoscrittori di titoli di debito.
In vigore
di debito L’atto costitutivo può prevedere l’emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina prevista per le società per azioni. L’atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o anche amministrativi (1) attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui è sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale non si estendono alle riserve indivisibili a norma dell’articolo 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari non può, in ogni caso, essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all’insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dagli articoli 2437 e seguenti. La cooperativa cui si applicano le norme sulla società a responsabilità limitata può offrire in sottoscrizione strumenti privi di diritti di amministrazione solo a investitori qualificati. (2)
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2526 c.c. introduce nella cooperativa la figura dei soci finanziatori, ossia soggetti che apportano capitale di rischio senza partecipare all'attività mutualistica. La norma risponde all'esigenza di consentire alle cooperative di accedere a forme di finanziamento proprie delle società di capitali, mantenendo al contempo la preminenza della base sociale mutualistica. Il legislatore ha bilanciato l'apertura al mercato dei capitali con la tutela della democrazia cooperativa: il limite di un terzo dei voti in assemblea garantisce che i soci finanziatori non possano mai predominare sulla compagine mutualistica, preservando il controllo dell'ente in capo ai soci cooperatori che partecipano direttamente all'attività.
Analisi
Il comma 1 rimanda alla disciplina degli strumenti finanziari prevista per la s.p.a. (artt. 2346, comma 6, e 2351 c.c.): è quindi possibile emettere strumenti con o senza diritto di voto, con diritti patrimoniali privilegiati rispetto alle azioni ordinarie, o strumenti ibridi (con diritto di voto limitato a specifiche materie). Il comma 2 attribuisce all'atto costitutivo il compito di definire diritti patrimoniali (es. dividendo privilegiato, priorità nel rimborso) e diritti amministrativi (voto, designazione di componenti del consiglio di sorveglianza) nonché le eventuali limitazioni al trasferimento. Il comma 3 pone un limite essenziale: i privilegi patrimoniali degli strumenti finanziari non coprono le riserve indivisibili ex art. 2545-ter, patrimonio indisponibile della cooperativa. Il comma 4 fissa il tetto del voto aggregato: i possessori di strumenti finanziari con voto non possono detenere, complessivamente, più di un terzo dei voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Il comma 5 rinvia agli artt. 2437 ss. per il recesso dei possessori di strumenti finanziari con voto. Il comma 6 introduce una limitazione speciale per le cooperative a struttura s.r.l.: possono emettere strumenti privi di diritti amministrativi solo verso investitori qualificati, a tutela dei piccoli investitori non professionali.
Quando si applica
La norma si applica quando la cooperativa decide di raccogliere capitali di finanziamento dal mercato o da soggetti istituzionali senza ampliare la compagine mutualistica. È rilevante in ogni delibera assembleare in cui partecipino possessori di strumenti finanziari con diritto di voto: il presidente dell'assemblea deve verificare che il loro voto aggregato non superi il terzo dei presenti. Il limite è di particolare importanza nelle cooperative di grandi dimensioni o quotate, dove l'ingresso di investitori istituzionali potrebbe alterare gli equilibri democratici.
Connessioni
La norma si raccorda con l'art. 2346, comma 6 e con l'art. 2351 c.c. (strumenti finanziari nella s.p.a.), con l'art. 2545-ter (riserve indivisibili), con gli artt. 2437 ss. c.c. (recesso nelle s.p.a.). La limitazione agli investitori qualificati nella cooperativa s.r.l. richiama la definizione di «investitore qualificato» del D.Lgs. 58/1998 (TUF) e dei relativi regolamenti Consob. Per le banche di credito cooperativo le disposizioni sulla raccolta di capitale sono integrate dalla normativa bancaria (artt. 12 ss. TUB).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La cooperativa di Tizio emette strumenti finanziari partecipativi con diritto di voto per un totale di sessanta voti potenziali, attraendo l'investimento di Mevio e Filano. In assemblea generale sono presenti cento soci cooperatori con cento voti. I possessori degli strumenti finanziari possono esercitare al massimo cinquanta voti (un terzo di centocinquanta totali), non sessanta: il presidente deve quindi limitare il loro voto aggregato conformemente all'art. 2526, comma 4 c.c.
Caso 2: Caio gestisce una cooperativa edilizia che adotta le norme della s.r.l
e vuole raccogliere capitali emettendo titoli privi di diritti di voto. Poiché la cooperativa è a struttura s.r.l., l'art. 2526, comma 6 le consente di collocare tali strumenti solo presso investitori qualificati ai sensi del TUF. Caio si rivolge quindi a un fondo di private equity, escludendo i risparmiatori retail, nel rispetto del divieto normativo.
Domande frequenti
Una cooperativa può avere soci che apportano solo capitale senza partecipare all'attività mutualistica?
Sì. L'art. 2526 c.c. prevede l'emissione di strumenti finanziari che attribuiscono diritti patrimoniali e, se previsto dall'atto costitutivo, anche diritti di voto. Questi possessori sono denominati 'soci finanziatori' e non partecipano all'attività mutualistica.
I possessori di strumenti finanziari cooperativi possono controllare l'assemblea?
No. La legge impone che i possessori di strumenti finanziari con diritto di voto non possano esercitare, complessivamente, più di un terzo dei voti presenti o rappresentati in ciascuna assemblea generale. Questo garantisce la preminenza dei soci cooperatori.
I privilegi patrimoniali degli strumenti finanziari si estendono alle riserve indivisibili?
No. Le riserve indivisibili ex art. 2545-ter c.c. sono patrimonio indisponibile della cooperativa e non possono essere intaccate dai privilegi previsti per i possessori di strumenti finanziari, nemmeno in sede di liquidazione.
Come recede un possessore di strumenti finanziari con diritto di voto?
Il recesso è disciplinato dagli artt. 2437 e seguenti c.c., norme dettate per la s.p.a. ma richiamate espressamente dall'art. 2526, comma 5. Il possessore può recedere nei casi previsti dalla legge o dall'atto costitutivo, con diritto al rimborso del valore degli strumenti.
Una cooperativa a struttura s.r.l. può emettere strumenti finanziari al pubblico?
Solo in parte. Può emettere strumenti dotati di diritti di amministrazione (voto) secondo le norme generali. Invece, per gli strumenti privi di diritti amministrativi, l'art. 2526, comma 6 limita la sottoscrizione ai soli investitori qualificati ai sensi del TUF, escludendo il collocamento presso il pubblico indistinto.