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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La legge finanziaria 2007 aveva affidato esclusivamente al CIPE (organo statale) la gestione di un fondo per aiutare le imprese in difficoltà, senza coinvolgere le Regioni. Poiché queste imprese operano in settori di competenza regionale (commercio, agricoltura, industria), la Corte ha dichiarato incostituzionale la norma nella parte in cui escludeva le Regioni dalle decisioni. Quando lo Stato assume funzioni che normalmente spetterebbero alle Regioni, deve farlo d’accordo con loro attraverso la Conferenza Stato-Regioni. La sentenza ribadisce che il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni non è un optional, ma un obbligo costituzionale.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 63 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – Fondo per il finanziamento degli interventi. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Art. 1, comma 853, legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) – Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà
Parametro costituzionale: Artt. 3, 5, 97, 117, 118, 119, 120 della Costituzione; principio di leale collaborazione; legge cost. n. 3 del 2001
Giudice rimettente: Regione Veneto e Regione Lombardia (ricorsi in via principale)

La decisione della Corte

Dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 853, nella parte in cui non prevede che i poteri del CIPE siano esercitati d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni; dichiara inammissibili le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. dalla Regione Lombardia

Il principio

Quando lo Stato attrae in sussidiarietà funzioni spettanti alle Regioni (nella specie, aiuti alle imprese in difficoltà in settori di competenza regionale), deve necessariamente coinvolgere le Regioni mediante intesa nella Conferenza permanente. L’attribuzione esclusiva al CIPE del potere di fissare criteri e modalità del Fondo, senza alcuna forma di concertazione con le Regioni, viola il principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost.

Domande e risposte

Cosa significa «attrazione in sussidiarietà» da parte dello Stato?

Quando una funzione spetta normalmente alle Regioni ma lo Stato la riprende perché richiede un esercizio unitario a livello nazionale. In questi casi la Corte ha stabilito che lo Stato deve comunque coinvolgere le Regioni mediante un’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Cos’è la Conferenza Stato-Regioni e perché è rilevante?

È l’organo permanente di raccordo tra il Governo e le Regioni. La sua approvazione («intesa») è necessaria quando lo Stato agisce in ambiti che interferiscono con le competenze regionali, per garantire il principio di leale collaborazione.

Cosa succede al Fondo aiuti imprese dopo questa sentenza?

La norma che attribuiva al CIPE il potere esclusivo è stata dichiarata incostituzionale. Il legislatore deve riscrivere la disposizione prevedendo che le decisioni del CIPE siano adottate d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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