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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha giudicato incostituzionali alcune norme della Provincia di Bolzano sulla gestione dei rifiuti, perché contraddicevano la legislazione statale e le direttive europee. In particolare, la Provincia non poteva esentare i rifiuti pericolosi dall’obbligo del documento di trasporto, né consentire l’apertura di impianti di smaltimento prima dell’autorizzazione formale. La Corte ha anche confermato che le terre e rocce da scavo, se destinate al riutilizzo, non possono essere automaticamente escluse dalla disciplina sui rifiuti imposta dall’Unione Europea. Lo Stato ha il compito di fissare standard ambientali uniformi su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni e province a statuto speciale.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con sentenza n. 62 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Artt. 3 c.1 lett. w) n.1, 5 c.1 lett. b), 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1-2 della legge Provincia auto. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Artt. 3 c.1 lett. w) n.1, 5 c.1 lett. b), 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1-2 della legge Provincia autonoma di Bolzano 26 maggio 2006, n. 4 (La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo)
Parametro costituzionale: Art. 9, n. 10, d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale Trentino-Alto Adige); art. 117, primo comma, della Costituzione (in relazione a direttiva 2006/12/CE sui rifiuti)
Giudice rimettente: Presidente del Consiglio dei ministri (ricorso in via principale)

La decisione della Corte

Dichiara inammissibile la questione sugli artt. 3 c.1 lett. w) n.1 e 5 c.1 lett. b); dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 7 c.1 lett. b), 19 c.3 lett. b), 20 c.2 e 24 cc.1 e 2 della legge provinciale n. 4 del 2006

Il principio

La disciplina ambientale dei rifiuti, rientrando nella competenza esclusiva statale ex art. 117 c.2 lett. s) Cost., fissa standard uniformi su tutto il territorio nazionale che le Province autonome non possono derogare nemmeno nell’esercizio delle loro competenze concorrenti in materia di igiene e sanità. In particolare: la Provincia non può estendere l’esenzione dal formulario di identificazione ai rifiuti pericolosi (art. 193 d.lgs. 152/2006); non può prevedere deroghe all’iscrizione obbligatoria all’Albo gestori ambientali; non può autorizzare tacitamente impianti di smaltimento prima della verifica di regolarità. Le norme provinciali che sottraggano le terre e rocce da scavo alla nozione comunitaria di rifiuto violano l’art. 117 c.1 Cost.

Domande e risposte

Cosa sono le «terre e rocce da scavo» ai sensi della normativa UE sui rifiuti?

In linea di principio sono rifiuti, salvo che vengano effettivamente riutilizzate senza trattamento. La Provincia di Bolzano non poteva escluderle automaticamente dalla disciplina sui rifiuti, perché ciò contrastava con la direttiva europea 2006/12/CE.

Una Provincia autonoma può esentare i rifiuti pericolosi dall’obbligo del formulario di identificazione?

No. La disciplina dei rifiuti pericolosi è materia di competenza esclusiva statale (tutela ambientale). Le Province autonome non possono creare esenzioni da obblighi documentali previsti dalla normativa nazionale.

Cosa cambia con questa sentenza per le imprese che operano in Alto Adige?

Le imprese che producono o trasportano rifiuti pericolosi o rifiuti in genere devono applicare le norme statali, non quelle provinciali più permissive che sono state annullate. Gli impianti di smaltimento non possono più essere aperti in base a un’autorizzazione tacita.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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