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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Commissione parlamentare di vigilanza RAI ha contestato alla Presidenza del Consiglio la revoca di un consigliere di amministrazione RAI effettuata senza il suo previo consenso. La Corte ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Commissione, riconoscendone la legittimazione a tutela del pluralismo informativo garantito dall’art. 21 della Costituzione. Il Ministro dell’economia è stato escluso dal conflitto perché i singoli ministri non possono rappresentare autonomamente il potere esecutivo. La vicenda riguarda chi ha l’ultima parola nella gestione della televisione pubblica: il Governo o il Parlamento attraverso la sua Commissione di vigilanza.

Di cosa si tratta

La Corte costituzionale, con ordinanza n. 61 del 2008, si è pronunciata su una questione di legittimità costituzionale riguardante Proposta di revoca del Consigliere di amministrazione RAI Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell’econo. La decisione riguarda diritti e principi fondamentali dell’ordinamento italiano.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: Proposta di revoca del Consigliere di amministrazione RAI Prof. Angelo Maria Petroni, presentata dal Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri (11 maggio 2007); art. 49, comma 8, d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione)
Parametro costituzionale: Art. 21 della Costituzione (principio del pluralismo informativo); art. 95, primo comma, Cost.
Giudice rimettente: Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi (ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato)

La decisione della Corte

Dichiara ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Commissione parlamentare nei confronti del Governo della Repubblica (Presidente del Consiglio dei ministri); dispone la notifica al Presidente del Consiglio dei ministri

Il principio

La Commissione parlamentare di vigilanza RAI è organo legittimato a sollevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, in quanto espressione del pluralismo informativo tutelato dall’art. 21 Cost. Il Ministro dell’economia non è legittimato passivo ai conflitti tra poteri, essendo il Governo a dichiarare unitariamente la volontà dell’esecutivo ai sensi dell’art. 95 Cost. L’organo parlamentare di vigilanza è preposto a garantire che il servizio pubblico radiotelevisivo non venga gestito in modo esclusivo dal Governo.

Domande e risposte

Chi può sollevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato?

Qualsiasi organo che sia espressione di un potere dello Stato e abbia competenze costituzionalmente garantite. La Commissione parlamentare di vigilanza RAI è stata riconosciuta come tale dalla Corte, in quanto tutela il pluralismo informativo.

Perché il Ministro dell’economia è stato escluso dal conflitto?

I ministri singolarmente non sono titolari di poteri autonomi nel conflitto tra poteri: è il Governo nel suo complesso, rappresentato dal Presidente del Consiglio, a poter stare in giudizio come parte del potere esecutivo.

Cosa succede dopo che la Corte dichiara ammissibile il conflitto?

Il conflitto viene notificato al Presidente del Consiglio, che deve costituirsi in giudizio. La Corte esaminerà nel merito se la revoca del consigliere RAI abbia leso le attribuzioni della Commissione parlamentare.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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