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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibili le questioni sull’art. 171, comma 1-bis, del Codice della strada (obbligo del casco per i conducenti di ciclomotori e motocicli). Le ordinanze difettano di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Più giudici rimettenti avevano sollevato questioni di legittimità costituzionale sull’art. 171, comma 1-bis, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), che estende l’obbligo di indossare il casco protettivo ai conducenti di ciclomotori e motocicli di qualsiasi cilindrata, con sanzioni in caso di violazione.

La questione di legittimità costituzionale

I giudici rimettenti hanno impugnato l’art. 171, comma 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dalla l. n. 472/1999 e poi sostituito dal d.l. n. 151/2003 (conv. dalla l. n. 214/2003), in riferimento a parametri costituzionali relativi alla libertà personale e alla ragionevolezza.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara manifestamente inammissibili le questioni: le ordinanze di rimessione non illustrano adeguatamente la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza delle censure.

Il principio

La manifesta inammissibilità è pronunciata quando le ordinanze di rimessione difettano dei requisiti motivazionali minimi circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza; senza tali elementi la Corte non può esaminare il merito delle censure.

Domande e risposte

Cosa prevede l’art. 171, comma 1-bis, del Codice della strada?

Impone a tutti i conducenti e i passeggeri di ciclomotori e motocicli (indipendentemente dalla cilindrata) di indossare il casco protettivo omologato; in caso di violazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria con conseguente decurtazione di punti dalla patente.

Perché i giudici dubitavano della costituzionalità?

La questione tipicamente sollevata riguarda il bilanciamento tra autonomia individuale e tutela della salute: l’obbligo del casco può essere letto come un’ingerenza statale nella libertà personale in assenza di pericolo per terzi.

La Corte ha mai deciso nel merito la questione?

In questo caso no, per inammissibilità. L’obbligo del casco è comunque considerato costituzionalmente compatibile perché giustificato dalla tutela della salute e della sicurezza pubblica.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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