Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2340 c.c. – Limiti dei benefici riservati ai promotori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I promotori possono riservarsi nell’atto costitutivo, indipendentemente dalla loro qualità di soci, una partecipazione non superiore complessivamente a un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per un periodo massimo di cinque anni.

Essi non possono stipulare a proprio vantaggio altro beneficio.

In sintesi

  • I promotori possono riservarsi una partecipazione agli utili netti fino al 10% per un massimo di cinque anni.
  • Il beneficio può essere previsto indipendentemente dalla qualità di socio del promotore.
  • È vietato stipulare qualsiasi altro vantaggio patrimoniale a favore dei promotori.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2340 c.c. persegue una finalità di tutela dell'integrità del capitale sociale e degli interessi dei soci ordinari. Riconoscendo che i promotori svolgono un'attività rischiosa e spesso costosa nella fase di avvio, il legislatore consente loro di ricevere un compenso in forma partecipativa agli utili, ma lo circoscrive entro limiti quantitativi e temporali precisi. Il divieto di qualsiasi altro beneficio mira a impedire che i promotori si attribuiscano vantaggi nascosti o sproporzionati, distorcendo la struttura economica della società a danno dei soci e dei creditori.

Analisi

Il limite quantitativo è fissato in un decimo (10%) degli utili netti risultanti dal bilancio approvato. La base di calcolo sono gli utili netti, non l'utile lordo né il fatturato, il che implica che in assenza di utili i promotori non percepiscono nulla. Il limite temporale massimo è di cinque anni dalla costituzione: dopo tale periodo il diritto si estingue automaticamente. Il beneficio deve essere espressamente previsto nell'atto costitutivo. Il divieto di altro beneficio è assoluto e comprende qualsiasi vantaggio diretto o indiretto.

Quando si applica

La norma si applica in tutte le ipotesi di costituzione di una SPA, sia simultanea sia per pubblica sottoscrizione. La riserva deve essere inserita nell'atto costitutivo originario; non può essere introdotta successivamente tramite delibera assembleare. La disposizione si applica anche ai soci fondatori per effetto del rinvio operato dall'art. 2341. In sede di controllo notarile dell'atto costitutivo, il notaio verifica che la clausola non ecceda i limiti previsti.

Connessioni

L'art. 2340 è collegato all'art. 2341 (soci fondatori, che godono dello stesso limite), all'art. 2338 (obbligazioni dei promotori) e all'art. 2339 (responsabilità dei promotori). Il calcolo degli utili netti rimanda alle disposizioni sul bilancio di esercizio (artt. 2423 ss. c.c.). La previsione del beneficio nell'atto costitutivo si ricollega all'art. 2328 (contenuto dell'atto costitutivo). La ratio di limitare i benefici dei fondatori si ritrova in forme diverse nelle società a responsabilità limitata (art. 2468 c.c.).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio e Caio, promotori di una SPA nel settore edile, inseriscono nell'atto costitutivo una clausola che riserva loro il 10% degli utili netti per cinque anni. Al primo esercizio la società realizza un utile netto di 200.000 euro: Tizio e Caio percepiscono complessivamente 20.000 euro a titolo di partecipazione riservata, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno azioni.

Caso 2: Caso 2

Sempronio, promotore di una SPA assicurativa, tenta di inserire nell'atto costitutivo una clausola che gli riserva, oltre al 10% degli utili, un compenso fisso annuo di 50.000 euro come consulente della società. Il notaio rifiuta di ricevere l'atto perché la clausola viola il divieto di altro beneficio previsto dall'art. 2340, secondo comma.

Domande frequenti

Qual è il massimo che i promotori possono riservarsi sugli utili?

I promotori possono riservarsi al massimo un decimo (10%) degli utili netti risultanti dal bilancio approvato. Questo limite si applica complessivamente a tutti i promotori insieme, non a ciascuno individualmente.

Per quanti anni dura il beneficio riservato ai promotori?

Il beneficio dura al massimo cinque anni dalla costituzione della società. Trascorso tale periodo il diritto si estingue automaticamente, anche se la clausola dell'atto costitutivo non lo precisa espressamente.

Il promotore che vende le sue azioni perde il diritto agli utili riservati?

Non necessariamente, perché il beneficio è collegato alla qualità di promotore e non a quella di socio. Tuttavia l'atto costitutivo può prevedere che il diritto cessi con il trasferimento delle azioni. In assenza di clausola specifica, il diritto permane.

I promotori possono ricevere compensi aggiuntivi oltre alla partecipazione agli utili?

No. L'art. 2340 vieta espressamente qualsiasi altro beneficio oltre alla partecipazione agli utili nei limiti indicati. Qualsiasi clausola contraria è nulla e il notaio non può ricevere un atto costitutivo che la contenga.

Se in un esercizio la società non realizza utili, i promotori hanno diritto a qualcosa?

No. Il beneficio è commisurato agli utili netti risultanti dal bilancio: in assenza di utili i promotori non percepiscono nulla per quell'esercizio. Non vi è diritto a recuperare gli anni senza utili negli esercizi successivi.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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