Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2290 c.c. – Responsabilità del socio uscente o dei suoi eredi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2289 - Art. 2289 c.c.: Liquidazione della quota del socio uscente→Cod. civ. art. 2291 - Art. 2291 Codice Civile: Nozione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2288 Codice Civile: Esclusione di diritto→Articolo 2292 Codice Civile: Regime sociale→Articolo 2287 Codice Civile: Procedimento di esclusione→Articolo 2293 Codice Civile: Norme applicabili→Art. 2286 Codice Civile: Esclusione→Art. 2294 Codice Civile: Incapace→Articolo 2285 Codice Civile: Recesso del socio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 2290 c.c. stabilisce che il socio uscente dalla s.s. rimane responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno dello scioglimento del vincolo: la sua uscita dalla società non libera automaticamente i terzi che, ignorando l'uscita senza colpa, possono continuare ad agire contro di lui. Lo scioglimento deve essere comunicato ai terzi con mezzi idonei per produrre effetti verso di loro.
La responsabilità residua: ratio e fondamento
La responsabilità del socio uscente verso i terzi per le obbligazioni sociali anteriori alla sua uscita è una conseguenza diretta del principio di illimitata responsabilità dei soci di s.s. (artt. 2267-2268 c.c.). Durante la sua permanenza nella compagine sociale, il socio ha risposto e continua a rispondere, anche dopo l'uscita, per i debiti contratti dalla società quando era ancora socio. La ratio è la tutela dei creditori sociali: costoro avevano fatto affidamento sull'identità dei soci nel momento in cui avevano concesso credito alla società. Permettere al socio di liberarsi retroattivamente di quella responsabilità con il solo atto dell'uscita lederebbe l'affidamento dei creditori. La norma non riguarda invece le obbligazioni sorte dopo l'uscita del socio: per quelle, il socio uscente non risponde, a condizione che i terzi abbiano avuto conoscenza dell'uscita.
L'opponibilità dello scioglimento ai terzi
Lo scioglimento del vincolo associativo per il singolo socio (distinguere dall'art. 2272 c.c. che regola lo scioglimento dell'intera società) deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per essere loro opponibile. La norma non prescrive una forma specifica di pubblicità: non è necessaria la pubblicazione nel Registro Imprese (la s.s. non vi è iscritta salvo eserciti attività commerciale), ma occorre un qualsiasi mezzo che, nel caso concreto, sia idoneo a raggiungere i terzi interessati. Nella prassi: lettera raccomandata ai principali creditori, pubblicazione in un quotidiano locale, comunicazione agli agenti o distributori della società. Se lo scioglimento non è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei, rimane inopponibile ai terzi che lo hanno ignorato senza colpa: il creditore in buona fede può continuare ad agire contro il socio uscente come se fosse ancora nella compagine sociale. Se invece il terzo era a conoscenza dell'uscita del socio (o avrebbe dovuto esserlo con ordinaria diligenza), l'uscita è opponibile e il terzo non può più pretendere dal socio uscente.
La responsabilità degli eredi del socio defunto
Quando lo scioglimento del vincolo deriva dalla morte del socio (art. 2284 c.c.), la norma dell'art. 2290 c.c. si applica agli eredi del defunto. Gli eredi rispondono delle obbligazioni sociali sorte fino alla morte del loro dante causa, ma nei limiti propri della responsabilità ereditaria: se hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario (art. 490 c.c.), la responsabilità è limitata al valore del patrimonio ereditato; se hanno accettato puramente e semplicemente, rispondono anche con il proprio patrimonio personale. La comunicazione della morte del socio ai terzi costituisce il momento da cui la responsabilità degli eredi cessa per le obbligazioni future.
Interazione con l'art. 2289 c.c. e la liquidazione della quota
La responsabilità residua del socio uscente ex art. 2290 c.c. coesiste con il suo diritto alla liquidazione della quota ex art. 2289 c.c. Il socio uscente non può subordinare il proprio pagamento della responsabilità residua alla previa liquidazione della quota: i due rapporti sono paralleli e indipendenti. Tuttavia, nella pratica, la liquidazione della quota e la regolazione della responsabilità residua vengono spesso trattate congiuntamente nell'accordo di uscita tra il socio e la società.
Domande frequenti
Un socio che recede da una s.s. deve ancora pagare i debiti contratti dalla società prima della sua uscita?
Sì. L'art. 2290 c.c. prevede che il socio uscente rimanga responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno del recesso. La responsabilità cessa solo per i debiti nati dopo l'uscita, a condizione che i terzi ne siano stati informati.
Se un creditore non sapeva che il socio era uscito dalla s.s., può ancora agire contro di lui?
Sì, se il creditore ignorava l'uscita senza colpa (buona fede). Lo scioglimento del vincolo non è opponibile ai terzi che lo hanno ignorato incolpevolmente, finché non viene portato a loro conoscenza con mezzi idonei. Il socio uscente risponde come se fosse ancora nella società.
Come si comunica l'uscita del socio ai creditori della s.s.?
Non esiste una forma legale prescritta per la s.s. non commerciale. Nella pratica si usano lettere raccomandate ai creditori principali, comunicazioni via PEC, o pubblicazioni su quotidiani locali. Il criterio è l'idoneità del mezzo a raggiungere concretamente i terzi interessati.
Gli eredi del socio defunto rispondono dei debiti sociali sorti prima della morte?
Sì, entro i limiti della responsabilità ereditaria. Se hanno accettato con beneficio di inventario, la responsabilità è limitata al valore dell'eredità ricevuta. Se hanno accettato puramente e semplicemente, rispondono anche con il patrimonio personale. Per i debiti sociali successivi alla morte, non rispondono.