Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 92/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge di stabilità 2022 della Regione Siciliana, riservando ad altre pronunce le restanti questioni, per violazione dei vincoli costituzionali sulla finanza pubblica e sul riparto di competenze.
Di cosa si tratta
Le leggi di stabilità regionali contengono molte norme eterogenee in materia di spesa, organizzazione e personale. La legge di stabilità 2022-2024 della Regione Siciliana è stata impugnata dal Governo in più parti. Data l’ampiezza del ricorso, la Corte ha deciso solo alcune delle questioni, riservando ad altre pronunce la decisione sulle restanti. Le disposizioni esaminate riguardavano profili come l’organizzazione amministrativa, la spesa e il personale, e secondo il Governo eccedevano i limiti della competenza regionale o contrastavano con i vincoli di finanza pubblica e con i principi statali. La vicenda è un esempio del controllo che la Corte esercita sulle leggi finanziarie delle Regioni, anche di quelle a statuto speciale come la Sicilia: l’autonomia, più ampia per queste Regioni, resta comunque soggetta al rispetto dell’equilibrio di bilancio, del buon andamento dell’amministrazione e del riparto di competenze fissato dalla Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato, tra l’altro, l’art. 13, commi 6, 21, 57, 58 e 68, della legge della Regione Siciliana n. 13 del 2022, in riferimento agli artt. 81, terzo comma, 97, secondo comma, 117, commi secondo, lettera l), e terzo, e 119, primo comma, della Costituzione, oltre che allo statuto speciale della Regione.
La decisione della Corte
La Corte, riservata ad altre pronunce la decisione delle ulteriori questioni, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune delle disposizioni impugnate, tra cui i commi 6 e 68 dell’art. 13 della legge regionale. Le norme colpite eccedevano i limiti della competenza regionale o contrastavano con i vincoli costituzionali in materia di finanza pubblica e di buon andamento dell’amministrazione.
Il principio
Anche le Regioni a statuto speciale, nelle leggi di stabilità, devono rispettare l’equilibrio di bilancio, il buon andamento dell’amministrazione e il riparto di competenze: le disposizioni che eccedono tali limiti sono illegittime, nonostante la più ampia autonomia riconosciuta a queste Regioni.
Domande e risposte
Cosa significa che la Corte ha riservato ad altre pronunce alcune questioni?
Significa che, data la complessità del ricorso, la Corte ha deciso subito solo alcune questioni e ne esaminerà altre in successive pronunce. È una tecnica usata per i ricorsi che impugnano molte disposizioni.
La Sicilia, Regione a statuto speciale, non ha più autonomia?
Le Regioni a statuto speciale hanno un’autonomia più ampia, ma non illimitata. Restano vincolate ai principi costituzionali su bilancio, buon andamento e competenze, che la Corte fa rispettare anche nei loro confronti.
Che effetto hanno le norme dichiarate illegittime?
Cessano di avere efficacia e non possono più essere applicate. La Regione, per gli stessi obiettivi, dovrà intervenire con disposizioni conformi alla Costituzione.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — equilibrio di bilancio e copertura delle spese (terzo comma).
- Art. 97 della Costituzione — buon andamento dell’amministrazione (secondo comma).
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze tra Stato e Regioni.
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni (primo comma).
📄 PDF ufficiale →
Testo integrale con note (Consulta OnLine)
Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.