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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 91/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni sul codice di procedura penale relative all’imparzialità del giudice del riesame: chi ha già deciso sulla misura cautelare non è per ciò solo incompatibile a partecipare ad altri giudizi sullo stesso procedimento.

Di cosa si tratta

L’imparzialità del giudice è una garanzia fondamentale del processo: chi ha già espresso una valutazione sul merito di una causa, di regola, non può giudicarla di nuovo, per evitare che sia condizionato dalla decisione precedente. Il codice di procedura penale disciplina i casi di incompatibilità del giudice. Il Tribunale di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, si è chiesto se il giudice che ha deciso sulla misura cautelare, cioè sulla privazione della libertà in attesa del processo, dovesse poi considerarsi incompatibile a svolgere ulteriori funzioni nello stesso procedimento. Il punto delicato è che la decisione cautelare ha natura processuale e provvisoria, diversa dal giudizio definitivo sulla responsabilità. In gioco era l’estensione della regola di incompatibilità: ampliarla troppo rischierebbe di paralizzare l’organizzazione degli uffici giudiziari, mentre restringerla troppo potrebbe compromettere l’apparenza di imparzialità del giudice.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale ordinario di Ravenna, in funzione di giudice del riesame, ha sollevato questioni sugli artt. 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3 e 111, secondo comma, della Costituzione, riguardo all’incompatibilità del giudice che ha già deciso sulla misura cautelare.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato non fondate le questioni. Ha ritenuto che la valutazione compiuta dal giudice in sede cautelare, avendo natura processuale e provvisoria, non comprometta di per sé l’imparzialità richiesta per le successive fasi: l’incompatibilità va circoscritta ai casi di duplicazione del giudizio di merito sullo stesso oggetto, dove è reale il rischio di un condizionamento.

Il principio

Non ogni valutazione già compiuta dal giudice rende lo stesso incompatibile: l’imparzialità risulta intaccata solo quando vi è duplicazione del giudizio di merito sullo stesso oggetto, non per le decisioni cautelari, che hanno natura processuale e provvisoria.

Domande e risposte

Che cos’è la misura cautelare?

È un provvedimento che limita la libertà dell’indagato prima del processo, ad esempio la custodia in carcere, quando ricorrono determinate condizioni. Ha natura provvisoria e non decide la responsabilità penale.

Perché il giudice della cautela non è incompatibile?

Perché la sua valutazione è provvisoria e basata su presupposti diversi da quelli del giudizio di merito. Non anticipa la decisione finale, quindi non comporta, di per sé, un pregiudizio sull’esito del processo.

Quando scatta allora l’incompatibilità?

Quando lo stesso giudice si trova a decidere due volte nel merito sullo stesso oggetto. In quel caso c’è il rischio concreto che sia condizionato dalla precedente decisione, e la legge lo dichiara incompatibile.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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