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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 90/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime diverse disposizioni della legge della Regione Siciliana del 2021 in materia di edilizia e urbanistica, perché incidevano su principi statali e sulla tutela del paesaggio, eccedendo i limiti della competenza regionale.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana, con la legge n. 23 del 2021, era intervenuta in materia di edilizia e urbanistica, modificando e integrando la propria disciplina di settore. Il Governo ha impugnato numerose disposizioni di quella legge, riunite poi in un unico giudizio, ritenendo che molte di esse si discostassero dai principi statali del testo unico dell’edilizia, incidessero su materie riservate allo Stato o riducessero la tutela del paesaggio. Il governo del territorio è una materia a competenza concorrente, in cui le Regioni possono legiferare ma devono rispettare i principi fondamentali fissati dallo Stato; alcuni profili, come l’ordinamento penale e la tutela dell’ambiente e del paesaggio, restano poi di competenza esclusiva statale. La vicenda mostra i confini dell’autonomia regionale in un settore delicato, dove la libertà di pianificare il territorio incontra il limite delle regole nazionali poste a garanzia dell’uniformità e della tutela di valori costituzionali come il paesaggio.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato più articoli della legge della Regione Siciliana n. 23 del 2021 in materia di edilizia e urbanistica, in riferimento a vari parametri costituzionali, tra cui gli artt. 3, 9, 97, 117 e 127 della Costituzione, deducendo la violazione dei principi statali e della tutela del paesaggio.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni della legge regionale, tra cui l’art. 4 nella parte in cui modificava la disciplina edilizia regionale. Le norme colpite contrastavano con i principi statali in materia di governo del territorio e con la tutela del paesaggio, eccedendo i limiti della competenza regionale.

Il principio

La Regione, nel disciplinare edilizia e urbanistica, deve rispettare i principi fondamentali statali e la tutela del paesaggio: le disposizioni che se ne discostano, riducendo le garanzie o invadendo competenze esclusive dello Stato, sono illegittime.

Domande e risposte

Perché lo Stato impugna le leggi edilizie regionali?

Perché il governo del territorio è materia concorrente: le Regioni legiferano nei limiti dei principi statali. Quando una legge regionale li viola o riduce la tutela del paesaggio, il Governo la impugna per ripristinare il corretto riparto.

Cosa significa tutela del paesaggio in questo contesto?

Significa che le scelte urbanistiche non possono abbassare il livello di protezione del paesaggio garantito dalla legge statale. La tutela del paesaggio è un valore costituzionale e una competenza che la Costituzione affida in via primaria allo Stato.

Tutte le norme della legge siciliana sono cadute?

No: la Corte ha colpito solo le disposizioni impugnate che ha ritenuto illegittime. Le altre restano in vigore. La pronuncia individua puntualmente le norme che eccedevano i limiti della competenza regionale.

Norme collegate

Leggi la decisione integrale
Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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