Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 93/2023 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Umbria sulla riqualificazione urbanistica delle aree terremotate, perché incideva su profili riservati allo Stato e sul regime sanzionatorio in materia edilizia.
Di cosa si tratta
Nelle aree colpite da terremoti si pone spesso il problema di regolarizzare costruzioni realizzate prima dell’evento sismico in difformità dagli strumenti urbanistici. La Regione Umbria, con una norma del 2005 sul governo del territorio, aveva dettato regole speciali per la riqualificazione di queste aree, prevedendo modalità per recuperare o sostituire strutture non conformi. Il TAR Umbria ha sollevato dubbi su questa disciplina, ritenendo che la Regione fosse andata oltre le proprie competenze, incidendo su aspetti che spettano allo Stato, in particolare il regime delle sanzioni e i principi del testo unico dell’edilizia. La questione tocca il riparto di competenze in materia edilizia e urbanistica: le Regioni governano il territorio, ma non possono modificare i principi statali sul condono e sulla sanatoria degli abusi, né il regime sanzionatorio, che attiene anche all’ordinamento penale, riservato allo Stato.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale per l’Umbria ha sollevato questioni sull’art. 66 della legge della Regione Umbria n. 11 del 2005, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera l), e terzo, della Costituzione, in relazione all’art. 36 del testo unico dell’edilizia, riguardo alle regole speciali per la riqualificazione delle aree terremotate.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 66 della legge regionale. La disciplina speciale sulla riqualificazione delle aree terremotate incideva su profili riservati allo Stato, in particolare sul regime sanzionatorio in materia edilizia, eccedendo i limiti della competenza regionale in materia di governo del territorio.
Il principio
La Regione, nel disciplinare il governo del territorio e la riqualificazione delle aree terremotate, non può modificare i principi statali del testo unico dell’edilizia né incidere sul regime sanzionatorio: tali profili sono riservati allo Stato e segnano il limite della competenza regionale.
Domande e risposte
Le Regioni non possono regolare l’urbanistica delle aree terremotate?
Possono governare il territorio, ma nei limiti dei principi statali. Non possono dettare proprie regole sulla sanatoria degli abusi e sulle sanzioni edilizie, perché quei profili spettano allo Stato.
Perché il regime sanzionatorio è riservato allo Stato?
Perché attiene anche all’ordinamento penale e all’esigenza di un trattamento uniforme degli illeciti edilizi su tutto il territorio nazionale. Una disciplina regionale difforme altererebbe quell’uniformità.
Cosa accade alle costruzioni già regolarizzate in base alla norma?
La pronuncia colpisce la norma regionale, ma gli effetti concreti sulle singole situazioni dipendono dalle valutazioni delle amministrazioni competenti, che dovranno applicare la disciplina statale in materia edilizia.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; il secondo comma, lettera l), riserva allo Stato l’ordinamento penale e civile, il terzo comma riguarda il governo del territorio.
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Vedi anche
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.