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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 223 del 2023 la Corte costituzionale, decidendo i ricorsi di Toscana, Emilia-Romagna e Puglia, ha richiesto il parere della Conferenza unificata per il riparto di un fondo statale sull’istruzione, respingendo invece le altre censure.

Di cosa si tratta

La legge di bilancio 2023 ha disciplinato il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, la sua distribuzione tra le Regioni e alcuni fondi e stanziamenti nel settore dell’istruzione. Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato queste disposizioni davanti alla Corte, sostenendo che incidessero su materie di competenza concorrente, come l’istruzione, senza adeguato coinvolgimento del sistema delle autonomie. In gioco era il principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni: quando lo Stato adotta misure che toccano competenze regionali, deve prevedere forme di coordinamento, come pareri o intese in sede di Conferenza. Le Regioni lamentavano in particolare che il decreto ministeriale destinato a ripartire le risorse di un fondo non prevedeva il coinvolgimento della Conferenza unificata, l’organo in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano.

La questione di legittimità costituzionale

Erano impugnate varie disposizioni della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), promosse in via principale dalle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia in riferimento, tra gli altri, agli artt. 3, 34, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 558, terzo periodo, della legge n. 197 del 2022 nella parte in cui non prevede che il decreto di riparto del fondo sia adottato previo parere della Conferenza unificata. Ha invece dichiarato inammissibili o non fondate le altre questioni, salvando il restante impianto della disciplina sui dirigenti scolastici.

Il principio

Quando lo Stato adotta misure che incidono su competenze regionali, come il riparto di risorse nel settore dell’istruzione, deve garantire il coinvolgimento del sistema delle autonomie: l’omissione del parere della Conferenza unificata viola il principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cosa è la Conferenza unificata?

È la sede in cui Stato, Regioni ed enti locali si confrontano e coordinano su materie di interesse comune; il suo parere o la sua intesa sono spesso richiesti quando lo Stato incide su competenze regionali.

La Corte ha bocciato tutta la riforma sui dirigenti scolastici?

No: ha colpito solo la parte sul riparto di un fondo, imponendo il parere della Conferenza unificata, e ha respinto le altre censure.

Cosa significa “leale collaborazione”?

È il principio per cui Stato e Regioni devono cooperare quando le rispettive competenze si intrecciano, attraverso forme di confronto come pareri e intese.

Norme collegate

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Testo ufficiale della Corte Costituzionale (PDF) e testo integrale con note.

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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