Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 192/2024 la Corte costituzionale ha salvato l’impianto della legge sull’autonomia differenziata (legge n. 86 del 2024) ma ne ha dichiarato illegittime diverse parti, ridisegnando i limiti entro cui le Regioni possono ottenere maggiori competenze.
Di cosa si tratta
L’autonomia differenziata è il meccanismo, previsto dall’art. 116, terzo comma, della Costituzione, che consente di attribuire a singole Regioni a statuto ordinario forme e condizioni particolari di autonomia in determinate materie. La legge n. 86 del 2024 ha disciplinato le procedure per realizzare questo trasferimento di funzioni. Quattro Regioni (Puglia, Toscana, Sardegna e Campania) hanno impugnato la legge davanti alla Corte costituzionale, contestando numerosi profili: dalle modalità di negoziazione tra Stato e Regione alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (i LEP), fino al ruolo del Parlamento. In gioco c’era l’equilibrio del nostro assetto regionale: stabilire in che modo e con quali garanzie lo Stato può cedere competenze, senza compromettere l’unità nazionale, la solidarietà tra territori e la parità dei diritti dei cittadini in tutto il Paese.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate numerose disposizioni della legge 26 giugno 2024, n. 86, di attuazione dell’autonomia differenziata ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost., promosse in via principale dalle Regioni Puglia, Toscana, Sardegna e Campania. I parametri invocati comprendono, tra molti altri, gli artt. 3, 5, 81, 116, 117, 118, 119 e 138 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha riunito i giudizi e ha adottato una decisione articolata: non ha annullato la legge nel suo complesso, ma ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni e ne ha interpretate altre in senso conforme a Costituzione. Tra i punti colpiti, la previsione che consentiva di trasferire intere “materie” anziché specifiche funzioni, e le modalità di negoziazione relative agli ambiti riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni. L’impianto resta in piedi, ma entro vincoli più stringenti a tutela dell’unità e della solidarietà.
Il principio
L’autonomia differenziata è legittima solo se rispetta l’unità della Repubblica, la solidarietà tra i territori e la garanzia uniforme dei diritti: il trasferimento deve riguardare specifiche funzioni motivate, non intere materie, e i livelli essenziali delle prestazioni devono essere effettivamente garantiti.
Domande e risposte
La Corte ha bocciato l’autonomia differenziata?
No. Ha confermato la legittimità dell’impianto generale, ma ha dichiarato illegittime alcune parti specifiche della legge n. 86 del 2024, imponendo limiti più precisi al trasferimento di funzioni.
Cosa cambia rispetto al trasferimento delle “materie”?
La Corte ha chiarito che non si possono trasferire intere materie in blocco: l’attribuzione deve riguardare “specifiche funzioni”, giustificate caso per caso, non un passaggio generalizzato di competenze.
Che ruolo hanno i livelli essenziali delle prestazioni (LEP)?
Sono garanzie minime di diritti civili e sociali che devono valere uniformemente in tutto il Paese: la Corte ha sottolineato che l’autonomia non può compromettere la loro effettiva tutela.
La legge è ancora in vigore?
Sì, nelle parti non colpite e secondo le interpretazioni indicate dalla Corte; le disposizioni dichiarate illegittime non producono più effetti.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione – terzo comma, fondamento dell’autonomia differenziata.
- Art. 117 della Costituzione – riparto di competenze tra Stato e Regioni.
- Art. 119 della Costituzione – autonomia finanziaria e perequazione tra territori.
- Art. 5 della Costituzione – unità e indivisibilità della Repubblica.
- Art. 81 della Costituzione – equilibrio di bilancio, tra i parametri invocati.
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Vedi anche
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