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Con la sentenza n. 31/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il requisito dei dieci anni di residenza in Italia per accedere al reddito di cittadinanza, riducendolo a cinque.
Di cosa si tratta
Il reddito di cittadinanza, in vigore dal 2019, richiedeva tra i requisiti di accesso che il richiedente fosse residente in Italia da almeno dieci anni. La Corte d’appello di Milano, sezione lavoro, in una causa contro l’INPS, dubitava della legittimità di una soglia così elevata: dieci anni di residenza apparivano un requisito sproporzionato per una misura di contrasto alla povertà, rischiando di escludere persone in stato di reale bisogno solo per la durata della loro permanenza in Italia. Il tema è quello dell’uguaglianza nell’accesso alle prestazioni sociali e della ragionevolezza dei requisiti che il legislatore può imporre. La pronuncia ha effetti pratici su chi era stato escluso dalla misura per non raggiungere i dieci anni di residenza.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge n. 4 del 2019, nella parte in cui richiedeva dieci anni di residenza per il reddito di cittadinanza. La Corte d’appello di Milano lamentava, fra l’altro, il contrasto con gli artt. 3 e 38 della Costituzione: uguaglianza e ragionevolezza e diritto all’assistenza sociale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva la residenza «per almeno 10 anni», anziché «per almeno 5 anni». Ha invece dichiarato inammissibili le ulteriori questioni riferite al diritto dell’Unione europea. Il requisito di residenza è così ridotto a cinque anni.
Il principio
Subordinare una misura di contrasto alla povertà a un requisito di residenza decennale è irragionevole e sproporzionato: il requisito va contenuto entro un termine ragionevole, individuato in cinque anni.
Domande e risposte
Quanti anni di residenza servono ora per il reddito di cittadinanza?
La Corte ha ridotto il requisito da dieci a cinque anni di residenza in Italia.
Chi era stato escluso può ottenere qualcosa?
La dichiarazione di illegittimità incide sui rapporti non definitivi; le concrete conseguenze dipendono dalle regole del contenzioso e dalla situazione di ciascuno.
Perché dieci anni erano troppi?
Perché per una misura volta a contrastare la povertà un requisito di residenza così lungo è sproporzionato e finisce per escludere persone in reale stato di bisogno.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro decisivo
- Art. 38 della Costituzione — diritto all’assistenza sociale per chi è privo dei mezzi necessari
Vedi anche
- Art. 38 della Costituzione — assistenza e previdenza sociale
- Art. 3 della Costituzione — uguaglianza sostanziale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.