Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 30/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma sul regime del 41-bis che limitava a due ore al giorno la permanenza all’aperto dei detenuti.
Di cosa si tratta
Il regime detentivo speciale del 41-bis, il cosiddetto «carcere duro», prevede restrizioni rafforzate per i detenuti più pericolosi, allo scopo di impedire i collegamenti con le organizzazioni criminali. Tra queste restrizioni vi era un limite alla permanenza all’aperto: non più di due ore al giorno. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari, investito dell’opposizione di un detenuto, ha sollevato il dubbio che comprimere in modo così rigido il tempo trascorso all’aria aperta violasse il divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e la tutela della salute. La pronuncia tocca il delicato bilanciamento fra le esigenze di sicurezza, che giustificano il regime speciale, e i diritti fondamentali che spettano anche ai detenuti sottoposti alle misure più severe.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge sull’ordinamento penitenziario (n. 354 del 1975), nella parte che limitava a due ore al giorno la permanenza all’aperto. Il Tribunale di sorveglianza lamentava il contrasto con gli artt. 3, 27 e 32 della Costituzione: divieto di trattamenti contrari al senso di umanità, finalità rieducativa della pena e tutela della salute.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma limitatamente all’inciso che fissava in non più di due ore al giorno la permanenza all’aperto. Viene così meno quel rigido limite massimo, ferme restando le altre restrizioni del regime speciale.
Il principio
Anche nel regime detentivo speciale del 41-bis le restrizioni devono rispettare il senso di umanità e la tutela della salute: comprimere in modo eccessivo e rigido la permanenza all’aria aperta supera il limite di ciò che è costituzionalmente ammissibile.
Domande e risposte
Cos’è il regime del 41-bis?
È il regime detentivo speciale, detto «carcere duro», che impone restrizioni rafforzate ai detenuti più pericolosi per impedirne i contatti con le organizzazioni criminali.
Cosa cambia con la sentenza?
Viene eliminato il limite massimo di due ore al giorno alla permanenza all’aperto; restano in vigore le altre misure di sicurezza del regime.
I detenuti al 41-bis perdono i diritti fondamentali?
No: anche nel regime speciale restano garantiti i diritti incomprimibili, come la tutela della salute e il divieto di trattamenti disumani.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 27 della Costituzione — divieto di trattamenti contrari al senso di umanità e finalità rieducativa
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
Vedi anche
- Art. 27 della Costituzione — funzione della pena e trattamenti detentivi
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.