Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2212 c.c. – Poteri dei commessi relativi agli affari conclusi
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Per gli affari da essi conclusi, i commessi dell’imprenditore sono autorizzati a ricevere per conto di questo le dichiarazioni che riguardano l’esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze contrattuali.
Sono altresì legittimati a chiedere i provvedimenti cautelari nell’interesse dell’imprenditore.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2211 - Art. 2211 c.c.: Poteri di deroga alle condizioni generali di con→Cod. civ. art. 2213 - Articolo 2213 Codice Civile: Poteri dei commessi preposti alla ve…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2210 Codice Civile: Poteri dei commessi dell’imprenditore→Art. 2214 c.c.: Libri obbligatori e altre scritture contabili→Articolo 2209 Codice Civile: Procuratori→Articolo 2215 Codice Civile: Libro giornale e libro degli inventari→Art. 2215 bis Codice Civile: Documentazione informatica→Articolo 2208 Codice Civile: Responsabilità personale dell’institore→Art. 2216 c.c.: Contenuto e vidimazione del libro giornale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2212 c.c. integra la disciplina dei poteri dei commessi riconoscendo loro la legittimazione passiva a ricevere comunicazioni successive alla conclusione del contratto e la legittimazione attiva ad agire in via cautelare nell'interesse dell'imprenditore. La norma persegue obiettivi di efficienza: chi ha concluso l'affare è il referente naturale per la sua esecuzione, sicché i terzi sanno a chi rivolgere reclami, denunce di vizi, contestazioni di inadempienza. Inoltre, in situazioni urgenti che richiedano misure cautelari, il commesso è abilitato a intervenire senza dover attivare formalmente la struttura rappresentativa dell'impresa. Si attua così un bilanciamento tra autonomia operativa del commesso e tutela del patrimonio dell'imprenditore, evitando vuoti di legittimazione che pregiudicherebbero entrambi.
Analisi
La norma distingue due funzioni: ricezione di dichiarazioni e iniziativa cautelare. Per la ricezione, il commesso è legittimato a ricevere validamente comunicazioni concernenti l'esecuzione del contratto e i reclami relativi alle inadempienze. La dichiarazione perviene all'imprenditore nel momento in cui giunge al commesso, secondo i principi degli artt. 1334 e 1335 c.c. Si applica a denunce di vizi (artt. 1490, 1495 c.c.), contestazioni di ritardo, richieste di adempimento. Per l'iniziativa cautelare, il commesso può chiedere provvedimenti urgenti (sequestri, descrizioni, accertamenti tecnici preventivi) nell'interesse dell'imprenditore, anche senza preventiva autorizzazione. La legittimazione presuppone che il commesso abbia concluso l'affare: per contratti conclusi da altri ausiliari, il commesso non è automaticamente legittimato. I poteri non si estendono a transazioni o rinunce sul merito, riservate all'imprenditore.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutte le ipotesi di contestazione successiva alla conclusione dell'affare. Tipica è la denuncia di vizi della cosa venduta che il compratore comunica al commesso del venditore: la denuncia è validamente ricevuta e i termini di decadenza ex art. 1495 c.c. sono interrotti. Lo stesso vale per reclami sui ritardi nella consegna, per contestazioni sulla qualità delle merci, per richieste di intervento in garanzia. Sul versante cautelare, il commesso può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, attivare procedure di descrizione e accertamento tecnico preventivo, intervenire per impedire la dispersione di prove. Non rientra il potere di stare in giudizio nel merito: per le cause ordinarie occorre procura ad litem dell'imprenditore.
Connessioni
L'art. 2212 si lega agli artt. 2210 (poteri ordinari) e 2211 (deroga alle condizioni generali). Sul piano delle dichiarazioni recettizie rilevano gli artt. 1334 e 1335 c.c. e, nelle compravendite, gli artt. 1492-1495 c.c. sulla denuncia dei vizi. Per i provvedimenti cautelari operano gli artt. 670 ss. c.p.c. (sequestri), 692 ss. c.p.c. (accertamenti preventivi). Sulla rappresentanza valgono gli artt. 1387 ss. c.c. La giurisprudenza ha precisato che la denuncia di vizi al commesso interrompe la decadenza ex art. 1495 c.c. anche se costui non ha poteri decisionali. Per le società rileva l'art. 2384 c.c. sul potere di rappresentanza degli amministratori.
Casi pratici
Caso 1: Tizio vende a Sempronio una macchina industriale tramite Caio, suo commesso
Dopo trenta giorni Sempronio scopre un vizio occulto e comunica la denuncia direttamente a Caio. Per effetto dell'art. 2212, la denuncia è validamente ricevuta e il termine di decadenza dell'art. 1495 c.c. è rispettato, anche se Caio non ha poteri decisionali sulla controversia.
Caso 2: Mevio, commesso di Tizio, ha concluso con Filano un contratto di fornitura
Filano ritarda la consegna e Mevio teme la dispersione delle merci già fatturate. Mevio chiede al tribunale un sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. nell'interesse di Tizio: la legittimazione gli è riconosciuta dall'art. 2212 senza necessità di procura ad hoc.
Caso 3: Caso 3
Sempronio invia a Caio, commesso di Tizio, un reclamo per inadempimento contrattuale relativo a un affare concluso da Caio stesso. La comunicazione vale come messa in mora a Tizio. Se invece Sempronio inviasse il reclamo a Filano, commesso di Tizio che non aveva concluso quell'affare, la dichiarazione non sarebbe validamente ricevuta ex art. 2212.
Domande frequenti
Il commesso può ricevere la denuncia di vizi della cosa venduta?
Sì, se ha concluso l'affare. La denuncia validamente ricevuta interrompe i termini di decadenza ex art. 1495 c.c. e produce effetti diretti nei confronti dell'imprenditore, anche se il commesso non ha poteri decisionali sulla questione sostanziale.
Il commesso può richiedere provvedimenti cautelari?
Sì, nell'interesse dell'imprenditore e in relazione agli affari da lui conclusi. La legittimazione attiva è riconosciuta ex lege e non richiede procura specifica. Riguarda misure urgenti come sequestri conservativi, descrizioni e accertamenti tecnici preventivi.
I poteri dell'art. 2212 si estendono a transazioni?
No. Il commesso non può transigere, rinunciare a diritti o stipulare accordi sostitutivi del contratto. I poteri si limitano alla ricezione delle dichiarazioni e all'iniziativa cautelare. Per atti dispositivi serve procura specifica dell'imprenditore.
La dichiarazione al commesso vincola sempre l'imprenditore?
Sì, se riguarda un affare concluso dal commesso e attiene all'esecuzione o all'inadempimento. La comunicazione perviene all'imprenditore nel momento in cui giunge al commesso, secondo gli artt. 1334 e 1335 c.c., con piena efficacia.
Il commesso può stare in giudizio per l'imprenditore?
Solo per i procedimenti cautelari urgenti previsti dall'art. 2212. Per le cause di merito occorre procura ad litem dell'imprenditore conferita ai sensi degli artt. 75 e 83 c.p.c. al difensore. Il commesso non ha capacità processuale generale.