Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2195 c.c. Imprenditori soggetti a registrazione
In vigore
Sono soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 1) un’attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 2) un’attività intermediaria nella circolazione dei beni; 3) un’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria; 4) un’attività bancaria o assicurativa; 5) altre attività ausiliarie delle precedenti. Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali, si applicano se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2194 - Articolo 2194 Codice Civile: Inosservanza dell’obbligo d’iscrizio…→Cod. civ. art. 2196 - Articolo 2196 Codice Civile: Iscrizione dell’impresa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2193 Codice Civile: Efficacia dell’iscrizione→Articolo 2197 Codice Civile: Sedi secondarie→Art. 2192 c.c.: Ricorso contro il decreto del giudice del regist→Articolo 2198 Codice Civile: Minori interdetti e inabilitati→Articolo 2191 Codice Civile: Cancellazione d’ufficio→Articolo 2199 Codice Civile: Indicazione dell’iscrizione→Articolo 2190 Codice Civile: Iscrizione d’ufficio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2195 c.c. assolve a una duplice funzione. In primo luogo, individua i soggetti obbligati all'iscrizione nel registro delle imprese, tracciando il perimetro dell'imprenditore commerciale in contrapposizione all'imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) e al piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.), che sono soggetti a regimi pubblicistici differenti. In secondo luogo, la norma opera come disposizione definitoria di ampio respiro: stabilisce che le norme che fanno riferimento alle «attività e imprese commerciali» si applicano a tutte le categorie elencate, evitando che ciascuna disposizione debba specificare ogni volta il proprio ambito soggettivo. La ratio ultima è quella di garantire la trasparenza e la conoscibilità delle imprese commerciali, soggetti che abitualmente contrattano con terzi in modo professionale, attraverso lo strumento del registro delle imprese.
Analisi
Il primo comma elenca in modo tassativo cinque categorie di attività che obbligano all'iscrizione: (1) attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, che comprende manifattura, costruzioni, energia, elaborazione dati e in genere qualunque trasformazione di risorse; (2) attività intermediaria nella circolazione dei beni, che include il commercio all'ingrosso e al dettaglio, la distribuzione, l'intermediazione commerciale; (3) attività di trasporto per terra, acqua o aria; (4) attività bancaria o assicurativa, disciplinate da leggi speciali (TUB e Codice delle Assicurazioni) ma pur sempre soggette alla pubblicità del registro; (5) altre attività ausiliarie delle precedenti, categoria residuale che include mediazione, agenzia, spedizioni, magazzini generali e simili. Il secondo comma estende l'applicazione delle norme sulle «imprese commerciali» a tutte queste categorie, conferendo sistematicità al codice.
Quando si applica
L'art. 2195 c.c. si applica ogni volta che occorra stabilire se un imprenditore è soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nella sezione ordinaria, e quindi anche alle norme che presuppongono la qualità di imprenditore commerciale: procedure concorsuali (fallimento/liquidazione giudiziale), disciplina dei segni distintivi, rappresentanza commerciale, responsabilità patrimoniale. Non sono soggetti all'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.), che si iscrivono nella sezione speciale, e i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.), per i quali l'iscrizione nella sezione speciale ha efficacia meramente anagrafica. L'elenco dell'art. 2195 c.c. va interpretato in modo evolutivo, tenendo conto dell'evoluzione delle attività economiche (es. piattaforme digitali, e-commerce, fintech).
Connessioni
L'art. 2195 c.c. è il punto di raccordo tra la definizione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.) e la disciplina speciale dell'imprenditore commerciale. Si collega all'art. 2196 c.c. (modalità e contenuto dell'iscrizione), all'art. 2083 c.c. (piccolo imprenditore), all'art. 2135 c.c. (imprenditore agricolo). Rileva ai fini dell'applicazione della disciplina fallimentare (d.lgs. 14/2019, Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza), che assoggetta a liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali di determinate dimensioni. Sotto il profilo tributario, la qualifica di imprenditore commerciale incide sul regime IRES/IRPEF applicabile ai sensi del TUIR. Il collegamento con le attività bancarie e assicurative rimanda alle discipline speciali del TUB (d.lgs. 385/1993) e del Codice delle Assicurazioni (d.lgs. 209/2005).
Casi pratici
Caso 1: Tizio apre un negozio di abbigliamento al dettaglio
Svolgendo un'attività intermediaria nella circolazione dei beni (n. 2 dell'art. 2195 c.c.), Tizio è obbligato a iscriversi nel registro delle imprese entro trenta giorni dall'inizio dell'attività ai sensi dell'art. 2196 c.c. L'omessa iscrizione lo espone alla sanzione dell'art. 2194 c.c. e rende i fatti relativi alla sua impresa inopponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2193 c.c.
Caso 2: Caso 2
Caio esercita attività di mediazione immobiliare, mettendo in contatto acquirenti e venditori di immobili senza mai acquistare la proprietà dei beni. Pur non essendo commerciante in senso stretto, Caio svolge un'attività ausiliaria della circolazione dei beni (n. 5 dell'art. 2195 c.c.) ed è quindi soggetto all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese nella sezione ordinaria.
Caso 3: Caso 3
Sempronio è un piccolo artigiano che produce mobili su misura nel proprio laboratorio con l'ausilio di un solo apprendista. Pur svolgendo un'attività industriale di produzione di beni, Sempronio potrebbe rientrare nella categoria del piccolo imprenditore (art. 2083 c.c.) se sussistono i requisiti della prevalenza del lavoro proprio e dei familiari: in tal caso non è soggetto all'iscrizione nella sezione ordinaria ma solo nella sezione speciale, con effetti meramente anagrafici.
Domande frequenti
Chi è obbligato a iscriversi nel registro delle imprese?
Sono obbligati gli imprenditori che esercitano le attività elencate all'art. 2195 c.c.: attività industriale, commercio e intermediazione, trasporti, banca e assicurazione, attività ausiliarie. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione nella sezione ordinaria gli imprenditori agricoli (che si iscrivono nella sezione speciale) e i piccoli imprenditori.
Un'attività di e-commerce è soggetta all'obbligo dell'art. 2195 c.c.?
Sì. L'attività di commercio elettronico rientra nell'attività intermediaria nella circolazione dei beni (n. 2 dell'art. 2195 c.c.) o, a seconda dei casi, nell'attività industriale di produzione di servizi (n. 1). Il fatto che l'attività si svolga online non modifica la qualificazione commerciale ai fini dell'obbligo di iscrizione.
Un agente di commercio deve iscriversi nel registro delle imprese?
Sì, se esercita l'attività in modo professionale e abituale. L'attività di agenzia rientra nelle attività ausiliarie delle precedenti (n. 5 dell'art. 2195 c.c.). L'agente persona fisica si iscrive come imprenditore individuale; quello organizzato in forma societaria come società.
Cosa si intende per 'attività ausiliarie' di cui al n. 5 dell'art. 2195 c.c.?
Le attività ausiliarie sono quelle che non rientrano nelle prime quattro categorie ma che sono strumentali o di supporto alle attività commerciali principali. Vi rientrano la mediazione, l'agenzia, la spedizione, il magazzinaggio, la dogana, la consulenza commerciale organizzata in forma d'impresa, e simili.
Il secondo comma dell'art. 2195 c.c. a cosa serve?
Il secondo comma stabilisce che tutte le norme che fanno riferimento genericamente alle 'attività e imprese commerciali' si applicano a tutte le categorie elencate nel primo comma, salvo che risulti diversamente. È una norma di raccordo sistematico che evita la necessità di specificare l'ambito soggettivo in ogni singola disposizione del codice.