Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2184 c.c. – Divisione del bestiame, dei prodotti e degli utili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Gli accrescimenti, i prodotti, gli utili, le spese e, al termine del contratto, il bestiame conferito si dividono nella proporzione stabilita dalle norme corporative, dalla convenzione o dagli usi.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2183 - Articolo 2183 Codice Civile: Reintegrazione del bestiame conferit…→Cod. civ. art. 2185 - Art. 2185 Codice Civile: Rinvio→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2182 Codice Civile: Conferimento del bestiame→Articolo 2186 Codice Civile: Nozione e norme applicabili→Art. 2181 c.c.: Prelevamento e divisione al termine del contratto→Art. 2187 Codice Civile: Usi→Articolo 2180 Codice Civile: Scioglimento del contratto→Articolo 2188 Codice Civile: Registro delle imprese→Articolo 2179 Codice Civile: Morte di una delle parti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2184 c.c. chiude la disciplina della soccida parziaria stabilendo i criteri di ripartizione di tutti gli elementi economicamente rilevanti del contratto: accrescimenti, prodotti, utili, spese e, alla scadenza, il bestiame stesso. La ratio è quella di garantire flessibilità nella definizione dei rapporti economici tra le parti, valorizzando l'autonomia contrattuale e il richiamo agli usi locali, che nell'agricoltura tradizionale hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella definizione degli equilibri tra proprietari e allevatori.
Analisi
La norma elenca in modo esaustivo gli elementi soggetti alla divisione proporzionale: accrescimenti (nuovi nati del bestiame), prodotti (latte, lana, ecc.), utili (ricavi netti della gestione), spese (costi di cura e gestione) e, al termine, il bestiame conferito. La proporzione applicabile è quella stabilita: (a) dalla convenzione tra le parti, che gode di piena libertà nella definizione delle quote; (b) in mancanza di previsione contrattuale, dagli usi locali; (c) nel testo originario, anche dalle norme corporative, il cui richiamo è oggi privo di applicazione pratica dopo la soppressione del sistema corporativo. Il riferimento tra parentesi al testo normativo («dalle norme corporative») è rimasto nel codice come residuo storico.
Quando si applica
La norma si applica per tutta la durata del contratto di soccida parziaria, ogni volta che occorra ripartire prodotti o spese tra le parti. Si applica altresì in sede di liquidazione finale per determinare le quote di bestiame spettanti a ciascun contraente. In caso di scioglimento anticipato (art. 2183 c.c.), la divisione del bestiame superstite avviene secondo le medesime proporzioni.
Connessioni
L'art. 2184 c.c. è strettamente connesso all'art. 2182 c.c. che definisce la comproprietà del bestiame nella soccida parziaria, e all'art. 2183 c.c. che regola il recesso anticipato. Va letto insieme all'art. 2178 c.c. che disciplina la ripartizione degli utili nella soccida semplice, di cui l'art. 2184 è l'omologo per la soccida parziaria. Il richiamo agli usi richiama la funzione delle consuetudini locali nell'agricoltura, ancora rilevante in alcune aree rurali.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio stipulano una soccida parziaria con conferimento rispettivamente del 60% e del 40% del bestiame. Il contratto non prevede proporzioni diverse. Alla fine del primo anno, i prodotti (latte e agnelli) vengono divisi: 60% a Tizio e 40% a Caio, secondo la proporzione del conferimento e gli usi locali applicabili in assenza di diversa pattuizione.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Filano stipulano una soccida parziaria prevedendo espressamente nel contratto che, nonostante il conferimento paritetico, i prodotti siano divisi in ragione di 55% a Sempronio (che sopporta maggiori costi fissi) e 45% a Filano. Alla scadenza del contratto anche il bestiame finale viene diviso nella stessa proporzione contrattuale del 55% e del 45%, in deroga alla quota di conferimento iniziale.
Domande frequenti
Come si dividono i prodotti nella soccida parziaria?
I prodotti, gli accrescimenti e gli utili si dividono nella proporzione stabilita dalla convenzione tra le parti. In mancanza di accordo specifico, si applicano gli usi locali. Le parti hanno ampia libertà di stabilire quote diverse rispetto a quelle del conferimento iniziale.
Le spese si dividono nella stessa proporzione degli utili?
Sì. L'art. 2184 c.c. prevede che anche le spese si dividano nella medesima proporzione stabilita per prodotti e utili, garantendo così coerenza tra il riparto dei benefici e quello degli oneri.
Cosa si intende per accrescimenti nella soccida parziaria?
Gli accrescimenti sono i nuovi capi nati durante il contratto. Fanno parte del patrimonio zootecnico comune e si dividono tra le parti nelle stesse proporzioni degli altri prodotti, in quanto anch'essi costituiscono frutto dell'attività di allevamento.
Il bestiame si divide nelle stesse proporzioni dei prodotti?
Sì. Al termine del contratto anche il bestiame conferito si divide nella proporzione stabilita dalla convenzione o dagli usi. Le proporzioni di divisione finale possono quindi differire da quelle del conferimento iniziale, se le parti lo hanno pattuito contrattualmente.
Cosa sono le norme corporative richiamate dall'art. 2184 c.c.?
Le norme corporative erano le disposizioni emanate in epoca fascista dagli organismi del sistema corporativo per regolare i rapporti economici di settore. Con la soppressione del sistema corporativo nel 1944, tale richiamo è divenuto privo di applicazione pratica. Oggi si applicano solo la convenzione delle parti e gli usi locali.