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La guida
Trasferimento e mutamento di mansioni nel CCNL Pesca Marittima
Cambiare ruolo a bordo o passare a un’altra unità non è una scelta libera del datore: il mutamento di mansioni segue l’art. 2103 c.c. e, a bordo, si intreccia con i titoli professionali e la sicurezza.
Il mutamento di mansioni del marittimo segue l’art. 2103 c.c.: sono ammesse mansioni equivalenti o superiori, con limiti per quelle inferiori. Le mansioni superiori vanno annotate sui documenti di bordo e danno diritto al relativo trattamento. Il trasferimento ad altra unità o sede deve avere ragioni tecniche e organizzative. A bordo il rispetto dei titoli professionali è un limite di sicurezza. Il testo del CCNL 2019 non contiene una disciplina propria del trasferimento e delle mansioni: valgono l’art. 2103 c.c. e, per la pesca oceanica, l’art. 38 sulle funzioni di grado superiore.
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La regola dell’art. 2103 c.c.
Il mutamento di mansioni è disciplinato dall’art. 2103 del Codice civile. La regola di base è che il lavoratore può essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a mansioni equivalenti (riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento), oppure a mansioni superiori. L’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo nei casi e con i limiti previsti dalla legge. Nella pesca questa regola si traduce nel rispetto delle qualifiche di bordo e dei titoli professionali marittimi.
Mansioni superiori e documenti di bordo
Chi è chiamato a svolgere mansioni di una qualifica superiore ha diritto, per il periodo relativo, al trattamento economico e normativo proprio di quella qualifica. È una tutela importante nella pesca, dove le sostituzioni a bordo sono frequenti. La peculiarità del settore è che lo svolgimento delle mansioni superiori deve risultare dai documenti di bordo: l’annotazione costituisce la prova dell’effettivo svolgimento delle funzioni superiori.
Se l’assegnazione alle mansioni superiori è stabile e si protrae oltre il periodo previsto, può maturarsi il diritto all’inquadramento superiore in via definitiva, secondo i principi dell’art. 2103 c.c.
Mansioni inferiori: i limiti
Il demansionamento non è di regola consentito. L’art. 2103 c.c. ammette l’assegnazione a mansioni inferiori solo in casi specifici — ad esempio in presenza di modifiche degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore — e comunque con il mantenimento del livello di inquadramento e della retribuzione. Fuori da questi casi, l’adibizione a mansioni inferiori è illegittima e può essere contestata.
Il trasferimento
Il marittimo è assunto, di norma, per prestare servizio su una determinata unità o nell’ambito dell’organizzazione dell’armatore. Il trasferimento ad altra unità o ad altra sede deve avere ragioni tecniche, organizzative o produttive ed essere compatibile con la qualifica e i titoli del lavoratore. Il CCNL regola il rientro del marittimo al porto di imbarco quando il contratto cessa in luogo diverso dal porto di arruolamento (art. 46); per il resto il trasferimento segue l’art. 2103 c.c.
| Situazione | Regola | Tutela del lavoratore |
|---|---|---|
| Mansioni equivalenti | Ammesse (art. 2103 c.c.) | Stesso livello e retribuzione |
| Mansioni superiori | Ammesse, annotate a bordo | Trattamento superiore; eventuale inquadramento stabile |
| Mansioni inferiori | Solo nei casi di legge | Mantenimento di livello e retribuzione |
| Trasferimento | Con ragioni tecniche/organizzative | Compatibilità con qualifica e titoli; tutele dell’art. 2103 c.c. |
Nota: le modalità del trasferimento, le tutele economiche connesse e i periodi rilevanti per il consolidamento delle mansioni superiori sono quelli previsti dall’art. 2103 c.c.; il CCNL ha solo l’art. 38 (funzioni di grado superiore, pesca oceanica: spettano «pro tempore» paga ed emolumenti di quel grado, e la funzione deve risultare dai libri di bordo) e l’art. 71 (il mozzo imbarcato per 14 mesi acquisisce la qualifica di marinaio).
Mansioni, titoli e sicurezza
A bordo il mutamento di mansioni non è solo una questione contrattuale: è anche una questione di sicurezza. Le funzioni di bordo sono legate ai titoli professionali marittimi: non si può adibire un lavoratore a mansioni per le quali non possiede il titolo richiesto. Il rispetto delle qualifiche è quindi un limite che protegge sia il lavoratore sia l’intero equipaggio.
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Domande frequenti
Il datore può cambiarmi le mansioni a bordo?
Sì, nei limiti dell'art. 2103 c.c.: può adibire a mansioni equivalenti (stesso livello e categoria) o superiori; le mansioni inferiori solo nei casi e con i limiti di legge. Nella pesca questo significa rispetto delle qualifiche di bordo e dei titoli professionali marittimi.
Se svolgo mansioni superiori ho diritto a una paga maggiore?
Sì. Per il periodo relativo spetta il trattamento della qualifica superiore. Nella pesca lo svolgimento va annotato sui documenti di bordo. Se l'assegnazione è stabile e prolungata, può maturarsi il diritto all'inquadramento superiore.
Posso essere trasferito su un'altra unità?
Il trasferimento ad altra unità o sede deve avere ragioni tecniche, organizzative o produttive ed essere compatibile con la qualifica e i titoli. Il CCNL regola il rientro al porto di imbarco quando il contratto cessa in luogo diverso (art. 46); per il resto vale l'art. 2103 c.c.
Possono assegnarmi mansioni inferiori?
Solo nei casi dell'art. 2103 c.c. (ad esempio modifiche degli assetti organizzativi), entro determinati limiti e con mantenimento del livello e della retribuzione. Fuori da questi casi il demansionamento è illegittimo e contestabile.
Il mutamento di mansioni incide su sicurezza e titoli?
Sì. A bordo le mansioni sono legate ai titoli professionali marittimi e alla sicurezza: non si può adibire un lavoratore a funzioni per cui non possiede il titolo richiesto. Il rispetto delle qualifiche è un limite anche di sicurezza.