Indice
La guida
Orario di lavoro a bordo e straordinari nel CCNL Pesca Marittima
Sul mare il tempo di lavoro non si misura come in fabbrica: lo scandiscono la navigazione e le operazioni di pesca. Per questo l’orario dell’equipaggio segue regole speciali, integrate dai limiti di riposo della gente di mare.
Il lavoro a bordo segue la navigazione e le operazioni di pesca, non un orario d’ufficio. Il CCNL fissa 48 ore settimanali medie su un anno e al massimo 72 ore in 7 giorni (art. 9). Lo straordinario con maggiorazione è previsto per i lavori a terra (25%) e per la pesca oltre gli stretti (25%, 30% o 40%); per il resto il compenso è compreso nella «parte». Per il personale di terra valgono le regole ordinarie.
- Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
- Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Un orario diverso da quello di terra
Il primo concetto da chiarire è che, a bordo, l’orario di lavoro non è un orario d’ufficio. Durante una battuta di pesca l’attività è dettata dalle esigenze della navigazione e dal ciclo delle operazioni di cattura: la calata e il recupero degli attrezzi, la cernita e la conservazione del pescato, la manutenzione dell’unità. Queste fasi possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte e non si distribuiscono in modo uniforme.
Per questo la disciplina dell’orario nella pesca non può essere ricalcata su quella industriale: si fonda sulla normativa speciale della gente di mare, che il CCNL integra e adatta al settore.
Limiti di orario e periodi di riposo
Per chi lavora a bordo di navi da pesca i limiti sono fissati dall’art. 18 del D.Lgs. 66/2003: fatte salve le norme del CCNL, 48 ore settimanali medie su un anno e, in alternativa, al massimo 14 ore di lavoro su 24 e 72 su 7 giorni, oppure almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni. Il riposo può essere diviso in non più di due periodi, uno dei quali di almeno 6 ore consecutive, e tra due periodi di riposo non possono passare più di 14 ore. Il CCNL (art. 9 del testo del CCNL del 19 marzo 2019) conferma 48 ore medie su un anno e il tetto di 72 ore in 7 giorni; nella pesca costiera e mediterranea il riposo settimanale non può essere inferiore a 48 ore, di regola il sabato e la domenica (art. 15).
A tutela della sicurezza della navigazione e della salute dell’equipaggio, la normativa prevede quindi un orario massimo di lavoro e periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale. Si tratta di limiti pensati per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo. Tali limiti si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti, e devono essere rispettati nell’organizzazione concreta del lavoro a bordo.
Nelle situazioni che richiedono il superamento temporaneo dei limiti — ad esempio per la sicurezza dell’unità, delle persone o del carico — sono previste deroghe, cui devono seguire adeguati periodi di riposo compensativo.
Orario e tipologia di pesca
| Tipo di pesca | Permanenza a bordo | Organizzazione del lavoro |
|---|---|---|
| Costiera locale (entro 6 mn) | Rientro giornaliero in porto | Attività concentrata nell’arco della giornata |
| Costiera ravvicinata (entro 20 mn) | Per lo più giornaliera | Possibili uscite più lunghe |
| Mediterranea d’altura (oltre 20 mn) | Permanenza prolungata | Turni e riposi distribuiti sulla durata della battuta |
| Oceanica | Campagne lunghe, lontano dal porto base | Organizzazione del lavoro e dei riposi sull’intera campagna |
Nota: la tabella illustra l’organizzazione tipica del tempo di lavoro. Gli orari massimi e i periodi minimi di riposo applicabili sono quelli previsti dalla normativa speciale della gente di mare e dal CCNL.
Straordinario e prestazioni aggiuntive
Il trattamento delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario dipende dal sistema retributivo applicato. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio è già compensata attraverso la quota del ricavato del pescato e il minimo monetario garantito: non sempre, quindi, lo straordinario assume la forma di una maggiorazione oraria come negli altri settori. Il CCNL prevede lo straordinario in due casi. Nella pesca mediterranea, il lavoro a terra oltre l’orario normale di 8 ore è pagato a una quota oraria pari a importo fisso più valore mensa ai fini previdenziali, diviso 173, maggiorata del 25% (artt. 18 e 27). Nella pesca oltre gli stretti, il lavoro oltre l’orario di navigazione (8 ore) è pagato con la stessa quota oraria maggiorata del 25% se diurno, del 30% se notturno o festivo e del 40% se notturno e festivo; sono notturne le ore dalle 22 alle 6 (artt. 17 e 28). Il trattamento del lavoro notturno a bordo è invece compreso nella retribuzione «alla parte» (art. 9).
Nella pesca costiera e mediterranea un accordo di marineria può prevedere l’uscita il sabato e la domenica per un massimo di 45 giornate l’anno, da recuperare: per ogni giornata spetta un’indennità non inferiore a 22 € dal 1° ottobre 2022, fuori dal riparto della «parte» (art. 15 del CCNL 23 settembre 2022).
Per il personale di terra (non imbarcato) valgono invece le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le relative maggiorazioni indicate dal contratto.
Riposi al rientro e tra le campagne
Dopo periodi prolungati a bordo, soprattutto nella pesca d’altura e oceanica, il contratto e la natura del rapporto prevedono riposi e recuperi. La logica è bilanciare l’intensità del lavoro durante la campagna con adeguati periodi di recupero, anche in funzione della sicurezza.
Casi pratici
Approfondisci con la guida pratica
Domande frequenti
Come funziona l'orario di lavoro su un peschereccio?
A bordo l'attività non segue un orario fisso d'ufficio: durante le battute il lavoro segue la navigazione e le operazioni di pesca, che possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte. La disciplina dell'orario e dei periodi minimi di riposo della gente di mare si integra con il CCNL.
Esistono limiti all'orario di lavoro a bordo?
Sì. Per chi lavora a bordo di navi da pesca l'art. 18 del D.Lgs. 66/2003 prevede 48 ore settimanali medie su un anno e, in alternativa, al massimo 14 ore su 24 e 72 su 7 giorni oppure almeno 10 ore di riposo su 24 e 77 su 7 giorni. Il CCNL conferma 48 ore medie e il tetto di 72 ore in 7 giorni (art. 9).
Lo straordinario è pagato nella pesca marittima?
Sì, in due casi. Il lavoro a terra oltre le 8 ore è pagato a una quota oraria (importo fisso più valore mensa, diviso 173) maggiorata del 25% (art. 27); nella pesca oltre gli stretti la stessa quota è maggiorata del 25% diurno, 30% notturno o festivo, 40% notturno festivo (art. 28). Per il resto la prestazione a bordo è compresa nella «parte».
Durante la campagna di pesca si lavora di continuo?
Nelle campagne, soprattutto d'altura e oceaniche, l'equipaggio resta a bordo a lungo e il ritmo è intenso, ma devono comunque rispettarsi i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare. Al rientro o tra le campagne sono previsti riposi e recuperi.
L'orario è diverso tra pesca costiera e d'altura?
Sì. Nella pesca costiera locale, con rientro giornaliero, l'attività si concentra nella giornata; nella pesca d'altura e oceanica, con permanenza prolungata, l'organizzazione del lavoro e dei riposi tiene conto della durata della campagna e della navigazione.