Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Orario di lavoro a bordo e straordinari nel CCNL Pesca Marittima

Sul mare il tempo di lavoro non si misura come in fabbrica: lo scandiscono la navigazione e le operazioni di pesca. Per questo l’orario dell’equipaggio segue regole speciali, integrate dai limiti di riposo della gente di mare.

In sintesi

Il lavoro a bordo segue la navigazione e le operazioni di pesca, non un orario d’ufficio. La normativa speciale sulla gente di mare fissa l’orario massimo e i periodi minimi di riposo, che integrano il CCNL. Lo straordinario e le eventuali maggiorazioni dipendono dalla disciplina del contratto e dal sistema retributivo; per il personale di terra valgono le regole ordinarie.

Risorsa gratuita
Minimi CCNL 2026: il punto d'ingresso settore per settore (PDF)
  • Il minimo d'ingresso a confronto in 8 settori chiave
  • Dal minimo tabellare alla busta paga: cosa si aggiunge davvero
Niente spam, solo lavoro e fisco utile. Inviando accetti la privacy policy. P.IVA 04180610133.

Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
Normativa speciale sull’orario di lavoro della gente di mare; Codice della navigazione
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Un orario diverso da quello di terra

Il primo concetto da chiarire è che, a bordo, l’orario di lavoro non è un orario d’ufficio. Durante una battuta di pesca l’attività è dettata dalle esigenze della navigazione e dal ciclo delle operazioni di cattura: la calata e il recupero degli attrezzi, la cernita e la conservazione del pescato, la manutenzione dell’unità. Queste fasi possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte e non si distribuiscono in modo uniforme.

Per questo la disciplina dell’orario nella pesca non può essere ricalcata su quella industriale: si fonda sulla normativa speciale della gente di mare, che il CCNL integra e adatta al settore.

Limiti di orario e periodi di riposo

A tutela della sicurezza della navigazione e della salute dell’equipaggio, la normativa speciale per la gente di mare prevede un orario massimo di lavoro e periodi minimi di riposo entro un determinato arco temporale. Si tratta di limiti pensati per prevenire l’affaticamento, particolarmente pericoloso a bordo. Tali limiti si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti, e devono essere rispettati nell’organizzazione concreta del lavoro a bordo.

Nelle situazioni che richiedono il superamento temporaneo dei limiti — ad esempio per la sicurezza dell’unità, delle persone o del carico — sono previste deroghe, cui devono seguire adeguati periodi di riposo compensativo.

Orario e tipologia di pesca

Organizzazione del tempo di lavoro per tipo di pesca
Tipo di pesca Permanenza a bordo Organizzazione del lavoro
Costiera locale (entro 6 mn) Rientro giornaliero in porto Attività concentrata nell’arco della giornata
Costiera ravvicinata (entro 20 mn) Per lo più giornaliera Possibili uscite più lunghe
Mediterranea d’altura (oltre 20 mn) Permanenza prolungata Turni e riposi distribuiti sulla durata della battuta
Oceanica Campagne lunghe, lontano dal porto base Organizzazione del lavoro e dei riposi sull’intera campagna

Nota: la tabella illustra l’organizzazione tipica del tempo di lavoro. Gli orari massimi e i periodi minimi di riposo applicabili sono quelli previsti dalla normativa speciale della gente di mare e dal CCNL.

Straordinario e prestazioni aggiuntive

Il trattamento delle prestazioni eccedenti l’orario ordinario dipende dal sistema retributivo applicato. Nel sistema «alla parte», la prestazione dell’equipaggio è già compensata attraverso la quota del ricavato del pescato e il minimo monetario garantito: non sempre, quindi, lo straordinario assume la forma di una maggiorazione oraria come negli altri settori. Eventuali compensi o maggiorazioni per prestazioni aggiuntive, dove previsti, vanno verificati sul testo del CCNL.

Per il personale di terra (non imbarcato) valgono invece le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le relative maggiorazioni indicate dal contratto.

Riposi al rientro e tra le campagne

Dopo periodi prolungati a bordo, soprattutto nella pesca d’altura e oceanica, il contratto e la natura del rapporto prevedono riposi e recuperi. La logica è bilanciare l’intensità del lavoro durante la campagna con adeguati periodi di recupero, anche in funzione della sicurezza.

Casi pratici

Tizio — Pesca costiera con rientro giornaliero
Tizio è marinaio su un’unità di pesca costiera locale che esce all’alba e rientra in serata. Il suo lavoro si concentra nelle ore della battuta giornaliera; al rientro in porto cessa l’attività a bordo. L’organizzazione rispetta i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare.
Caio — Battuta d’altura di più giorni
Caio è imbarcato su un’unità d’altura che resta in mare diversi giorni. Il lavoro è organizzato in modo da alternare le operazioni di pesca con i periodi di riposo richiesti dalla normativa marittima, così da garantire la sicurezza dell’equipaggio durante l’intera battuta.
Sempronia — Impiegata a terra dell’impresa di pesca
Sempronia lavora negli uffici dell’impresa, a terra. Per lei valgono le regole ordinarie sull’orario settimanale e sullo straordinario, con le maggiorazioni previste dal contratto per il personale non imbarcato: una disciplina diversa da quella dell’equipaggio.

Approfondisci con la guida pratica

Lavoro notturno: tutele e maggiorazioni →

Domande frequenti

Come funziona l’orario di lavoro su un peschereccio?
A bordo l’attività non segue un orario fisso d’ufficio: durante le battute il lavoro segue la navigazione e le operazioni di pesca, che possono concentrarsi in determinate ore del giorno o della notte. La disciplina dell’orario e dei periodi minimi di riposo della gente di mare si integra con il CCNL.
Esistono limiti all’orario di lavoro a bordo?
Sì. Per la gente di mare la normativa speciale fissa limiti all’orario massimo e periodi minimi di riposo, a tutela della sicurezza e della salute. Si applicano anche alla pesca, con gli adattamenti previsti. Le modalità concrete (turni, riposi compensativi) sono definite a bordo nel rispetto di tali limiti.
Lo straordinario è pagato nella pesca marittima?
Dipende dalla disciplina del CCNL e dal sistema retributivo. Nel sistema «alla parte» la prestazione è compensata attraverso la quota del pescato e il minimo garantito; eventuali maggiorazioni per prestazioni aggiuntive vanno verificate sul testo del contratto. Per il personale di terra valgono le regole ordinarie sullo straordinario.
Durante la campagna di pesca si lavora di continuo?
Nelle campagne, soprattutto d’altura e oceaniche, l’equipaggio resta a bordo a lungo e il ritmo è intenso, ma devono comunque rispettarsi i periodi minimi di riposo previsti per la gente di mare. Al rientro o tra le campagne sono previsti riposi e recuperi.
L’orario è diverso tra pesca costiera e d’altura?
Sì. Nella pesca costiera locale, con rientro giornaliero, l’attività si concentra nella giornata; nella pesca d’altura e oceanica, con permanenza prolungata, l’organizzazione del lavoro e dei riposi tiene conto della durata della campagna e della navigazione.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. L’orario di lavoro a bordo è regolato anche dalla normativa speciale sulla gente di mare e dal Codice della navigazione. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • Il lavoro a bordo segue regole speciali: l'orario è scandito dalla navigazione e dalle operazioni di pesca, non dal classico turno di fabbrica.
  • Restano fermi i limiti di tutela su orario e riposi, integrati dalla disciplina della gente di mare e dalle previsioni del CCNL vigente.
  • Lo straordinario e il lavoro nelle fasce disagiate sono compensati secondo le tabelle del CCNL vigente.
  • I periodi di navigazione e di pesca comportano una distribuzione dell'orario su base plurigiornaliera, con riposi compensativi.
  • Particolari tutele riguardano i riposi minimi e la sicurezza dell'equipaggio, dato il contesto di lavoro a rischio.
Indice dei contenuti

Sul mare il tempo di lavoro non si misura con l'orologio della fabbrica: lo dettano la rotta, le maree e le operazioni di cattura. L'equipaggio di un peschereccio può restare in mare per giorni, alternando turni di navigazione, calata e salpamento delle reti, lavorazione del pescato. Per questo l'orario nel settore della pesca segue regole speciali, che il CCNL adatta alle esigenze della navigazione mantenendo i presìdi di tutela.

Un orario scandito dalla navigazione

A differenza del lavoro a terra, l'orario a bordo non si articola in un turno giornaliero fisso: dipende dalla durata della bordata e dalle operazioni di pesca, che impongono ritmi irregolari e prestazioni anche notturne. La disciplina di settore tiene conto di questa specificità prevedendo una distribuzione del tempo di lavoro su base plurigiornaliera, con riposi compensativi al rientro o durante la navigazione, secondo quanto stabilito dalle previsioni del CCNL vigente.

I limiti e i riposi della gente di mare

Pur nella sua specialità, il lavoro marittimo non è privo di tutele orarie. La normativa sulla gente di mare fissa limiti alle ore di lavoro e soglie minime di riposo, pensate per scongiurare l'affaticamento dell'equipaggio in un ambiente intrinsecamente pericoloso. Questi limiti, integrati dalle previsioni del CCNL, non sono comprimibili a piacimento: la sicurezza della navigazione dipende anche dalla lucidità di chi è a bordo, e il riposo è parte della sicurezza.

Lo straordinario e le fasce disagiate

Le ore prestate oltre l'orario di riferimento, così come il lavoro notturno o nelle giornate festive trascorse in mare, sono compensate con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente. La peculiarità del settore sta nel fatto che molte prestazioni 'disagiate' sono fisiologiche - si pesca quando il mare lo consente - e vanno quindi correttamente rilevate e retribuite. La registrazione del tempo di lavoro a bordo è lo strumento principale di tutela del marittimo.

La retribuzione: parte fissa e alla parte

Nel settore della pesca è diffusa una struttura retributiva che affianca alla parte fissa una quota variabile legata al pescato (il cosiddetto sistema 'alla parte'). Anche in presenza di questa componente variabile, restano dovuti i trattamenti minimi e le maggiorazioni previste dalle tabelle del CCNL vigente: la partecipazione al risultato non può sostituire le tutele retributive di base né le compensazioni per lo straordinario e il lavoro disagiato.

Riposi, recuperi e tempo a terra

Al rientro dalla bordata l'equipaggio ha diritto ai riposi compensativi maturati durante la navigazione, secondo i criteri del CCNL. La gestione del tempo a terra - fra una battuta di pesca e la successiva - è parte integrante dell'organizzazione del lavoro e va programmata in modo da garantire il recupero psicofisico. Le interruzioni dovute al maltempo o ai fermi biologici hanno una loro disciplina specifica, anche sul piano del sostegno al reddito.

Sicurezza e salute a bordo

L'orario e i riposi non sono solo questioni economiche: in un mestiere ad alto rischio, governano la sicurezza. Limiti alle ore di lavoro consecutive, riposi adeguati e turnazioni sostenibili riducono il rischio di incidenti dovuti alla stanchezza. Il rispetto delle regole di orario si salda così con gli obblighi generali di tutela della salute e della sicurezza, particolarmente stringenti nel lavoro marittimo.

Domande frequenti

L'orario di lavoro a bordo è uguale a quello di terra?

No. Il lavoro a bordo segue regole speciali: l'orario è scandito dalla navigazione e dalle operazioni di pesca, con distribuzione plurigiornaliera e riposi compensativi previsti dal CCNL vigente.

Esistono limiti alle ore di lavoro dei pescatori?

Sì. La normativa sulla gente di mare fissa limiti alle ore di lavoro e soglie minime di riposo, integrati dalle previsioni del CCNL, a tutela della sicurezza dell'equipaggio.

Come viene pagato lo straordinario in mare?

Le ore eccedenti e le prestazioni notturne o festive sono compensate con le maggiorazioni fissate dalle tabelle del CCNL vigente, sulla base del tempo di lavoro rilevato a bordo.

Cos'è la retribuzione 'alla parte'?

È una quota variabile legata al pescato che si affianca alla parte fissa. Non sostituisce i minimi e le maggiorazioni previsti dalle tabelle del CCNL vigente.

Quando spettano i riposi compensativi?

Al rientro dalla bordata o durante la navigazione, secondo i criteri del CCNL vigente, per garantire il recupero psicofisico dell'equipaggio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.