Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Pesca

Apprendistato e formazione del giovane marittimo nel CCNL Pesca Marittima

Il mestiere del pescatore si impara a bordo, affiancando chi ha esperienza. L’apprendistato è lo strumento che lega questa formazione pratica all’acquisizione dei titoli professionali marittimi.

In sintesi

L’apprendistato consente ai giovani di acquisire competenze e titoli professionali marittimi per lavorare a bordo. Le tipologie e la disciplina di base derivano dal d.lgs. 81/2015; il CCNL definisce durata, inquadramento e percentuali retributive. Nella pesca la formazione si collega al conseguimento dei titoli della gente di mare. Percentuali e durata vanno verificate sul contratto.

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Dati contrattuali

CCNL
Pesca marittima — personale imbarcato (imprese)
Parti firmatarie
Federpesca · Coldiretti Impresa Pesca · Fai-CISL · Flai-CGIL · Uila Pesca
Decorrenza
Vigenza dal 1° gennaio 2022; rinnovo economico 19 gennaio 2024
Riferimento di legge
D.lgs. 81/2015 (disciplina dell’apprendistato); normativa sulla gente di mare per i titoli
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Cos’è e a cosa serve l’apprendistato

L’apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo: il giovane lavora e, allo stesso tempo, riceve una formazione che gli consente di acquisire una qualificazione professionale. La disciplina generale è dettata dal d.lgs. 81/2015 ed è applicabile anche al settore della pesca. Nel contesto marittimo, l’apprendistato è particolarmente prezioso perché consente di imparare il mestiere a bordo, affiancando lavoratori esperti, e di costruire il percorso verso le qualifiche dell’equipaggio.

Le tre tipologie di apprendistato

Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie:

  1. Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, rivolto ai più giovani in obbligo formativo, che integra lavoro e percorso scolastico;
  2. Apprendistato professionalizzante, il più diffuso, finalizzato all’acquisizione di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro;
  3. Apprendistato di alta formazione e ricerca, collegato a percorsi di istruzione terziaria e di ricerca.

Quali tipologie siano in concreto utilizzabili nel settore della pesca, e con quali requisiti, dipende dalla normativa applicabile e dal CCNL.

Inquadramento e retribuzione dell’apprendista

La legge consente, in particolare per l’apprendistato professionalizzante, un inquadramento e una retribuzione inferiori rispetto al lavoratore già qualificato, in considerazione del contenuto formativo del rapporto. Lo strumento è il sottoinquadramento (di norma fino a due livelli sotto la qualifica di destinazione) oppure una retribuzione percentuale crescente nel tempo. Le percentuali esatte e il livello di inquadramento dell’apprendista nella pesca sono quelli stabiliti dal CCNL: vanno verificati sul testo, perché non sono uniformi e non vanno presunti.

Formazione e titoli professionali marittimi

La particolarità della pesca è il legame tra apprendistato e titoli professionali marittimi. Per accedere alle diverse qualifiche di bordo è necessario possedere i titoli e le certificazioni previsti dalla normativa sulla gente di mare. La formazione dell’apprendista — teorica e pratica — concorre al percorso verso questi titoli e verso le qualifiche superiori, dal mozzo al marinaio e oltre.

Apprendistato nel settore della pesca: elementi chiave
Elemento Fonte Nota
Tipologie D.lgs. 81/2015 Qualifica/diploma, professionalizzante, alta formazione
Durata Legge + CCNL Definita dal contratto entro i limiti di legge
Retribuzione CCNL Sottoinquadramento o percentuali, da verificare sul testo
Formazione CCNL + gente di mare Collegata ai titoli professionali marittimi
Esito Legge + CCNL Prosecuzione a tempo indeterminato salvo recesso

Nota: durata massima, percentuali retributive e modalità della formazione sono fissate dal CCNL e dalla normativa applicabile. Questa guida non riporta percentuali specifiche: vanno verificate sul testo del contratto.

Cosa accade alla fine dell’apprendistato

Al termine del periodo formativo, se nessuna delle parti recede nel rispetto del preavviso, il rapporto prosegue come ordinario rapporto a tempo indeterminato e l’apprendista è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio, rilevante per scatti, ferie, comporto e TFR.

Casi pratici

Tizio — Giovane mozzo in apprendistato
Tizio, diciannovenne, è assunto con apprendistato professionalizzante come mozzo. Affianca i marinai nelle operazioni di bordo e segue la formazione prevista, costruendo il percorso verso i titoli professionali. È inquadrato e retribuito secondo le condizioni dell’apprendistato previste dal CCNL.
Caio — Conclusione dell’apprendistato
Caio completa il periodo di apprendistato. Nessuna delle parti recede: il rapporto prosegue a tempo indeterminato e Caio è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato è computato nella sua anzianità di servizio.
Sempronio — Dall’apprendistato alla prova ridotta
Sempronio, che ha completato l’apprendistato per una determinata qualifica, viene successivamente assunto da un’altra impresa di pesca per la stessa qualifica. L’aver completato l’apprendistato può rilevare ai fini della riduzione del periodo di prova, secondo le previsioni del contratto.

Domande frequenti

Esiste l’apprendistato nella pesca marittima?
Sì. L’apprendistato è un contratto a contenuto formativo previsto dal d.lgs. 81/2015 e applicabile anche alla pesca. Permette ai giovani di apprendere il mestiere a bordo e di acquisire le competenze e i titoli professionali marittimi necessari per le qualifiche dell’equipaggio.
Quali tipi di apprendistato si possono usare?
Il d.lgs. 81/2015 prevede tre tipologie: per la qualifica e il diploma professionale, professionalizzante e di alta formazione e ricerca. Quali siano utilizzabili nel settore della pesca e con quali modalità dipende dal CCNL e dalla normativa applicabile.
Come viene pagato l’apprendista nella pesca?
La legge consente, per l’apprendistato professionalizzante, un inquadramento e una retribuzione inferiori rispetto al lavoratore qualificato, secondo sottoinquadramento o percentuali stabiliti dal contratto. Le percentuali e il livello nella pesca vanno verificati sul testo del CCNL.
La formazione a bordo serve a ottenere un titolo?
Sì. Nella pesca la formazione dell’apprendista è legata al conseguimento dei titoli professionali marittimi richiesti per le qualifiche di bordo, disciplinati dalla normativa sulla gente di mare. L’esperienza pratica concorre, con la formazione teorica, al percorso verso le qualifiche superiori.
Al termine dell’apprendistato il rapporto continua?
Sì, salvo recesso nel rispetto del preavviso: il rapporto prosegue a tempo indeterminato e l’apprendista è inquadrato nella qualifica corrispondente alle competenze acquisite. Il periodo di apprendistato si computa nell’anzianità di servizio.

Le informazioni di questa guida hanno finalità divulgativa e sono aggiornate al rinnovo economico del CCNL Pesca marittima per il personale imbarcato del 19 gennaio 2024. L’apprendistato è disciplinato dal d.lgs. 81/2015; i titoli professionali marittimi dalla normativa sulla gente di mare. Per situazioni specifiche è consigliabile rivolgersi a un consulente del lavoro, alle organizzazioni sindacali firmatarie (Fai-CISL, Flai-CGIL, Uila Pesca) o all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

Serve un parere sul tuo caso concreto?

Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.

In sintesi

  • L’apprendistato nella pesca marittima e un contratto a contenuto formativo che lega la pratica a bordo all’acquisizione dei titoli professionali marittimi della gente di mare.
  • La disciplina generale deriva dal D.Lgs. 81/2015; il CCNL Pesca definisce durata, inquadramento e percentuali retributive, da leggere sul contratto vigente.
  • La formazione si svolge affiancando lavoratori esperti a bordo, integrata con i percorsi per le qualifiche dell’equipaggio.
  • Il giovane apprendista deve possedere o conseguire i requisiti di idoneita all’imbarco previsti per la gente di mare.
  • Al termine, il completamento del percorso consente la qualificazione e la prosecuzione del rapporto secondo le regole contrattuali.
Indice dei contenuti

Nel mestiere del pescatore l’esperienza si trasmette a bordo, da una generazione di marittimi all’altra: si impara osservando, facendo, affiancando chi conosce il mare e le tecniche di pesca. L’apprendistato e lo strumento che da forma giuridica a questa trasmissione del sapere, legando la formazione pratica al conseguimento dei titoli professionali marittimi necessari per costruire una carriera nella gente di mare.

Natura e funzione del contratto

L’apprendistato e un contratto di lavoro a causa mista: accanto allo scambio tra prestazione e retribuzione vi e un obbligo formativo del datore, tenuto a garantire al giovane l’acquisizione di competenze e di una qualificazione. La disciplina generale e dettata dal D.Lgs. 81/2015, applicabile anche alla pesca; il CCNL del settore ne declina i contenuti calandoli nella realta dell’imbarco.

La formazione a bordo

La peculiarita della pesca sta nel luogo della formazione: non un’aula, ma l’imbarcazione in attivita. L’apprendista impara il mestiere affiancando marittimi esperti, partecipando alle operazioni di navigazione e di pesca sotto la guida dell’equipaggio. Questa formazione esperienziale si integra con i percorsi necessari al conseguimento dei titoli della gente di mare, che attestano la capacita di ricoprire i ruoli di bordo.

Durata, inquadramento e retribuzione

La durata dell’apprendistato, l’inquadramento iniziale e le percentuali retributive applicabili durante il percorso formativo sono definiti dal CCNL Pesca: i valori esatti vanno letti sul contratto vigente, perche cambiano con i rinnovi. Tipicamente la retribuzione e graduata in funzione dell’avanzamento nella formazione, con il riconoscimento progressivo delle competenze acquisite man mano che l’apprendista assume responsabilita maggiori a bordo.

I titoli professionali marittimi

Il valore aggiunto dell’apprendistato nella pesca e il collegamento con il sistema dei titoli della gente di mare. Il giovane non acquisisce solo un’abilita pratica, ma costruisce il percorso verso le qualifiche professionali marittime che gli consentiranno di progredire nei ruoli di bordo. L’idoneita psicofisica all’imbarco, accertata dalle visite previste, e presupposto per svolgere l’attivita e proseguire la formazione.

Obblighi del datore e dell’apprendista

Il datore deve garantire l’effettivita della formazione, non potendo ridurre l’apprendistato a un mero rapporto di lavoro a costo ridotto: la componente formativa e essenziale e la sua mancanza puo incidere sulla validita del regime. L’apprendista, dal canto suo, deve partecipare attivamente al percorso, acquisire le competenze e conseguire le qualificazioni previste, collaborando con l’equipaggio nelle attivita di bordo.

Conclusione del percorso

Al termine dell’apprendistato, completata la formazione e conseguite le qualificazioni, il rapporto prosegue secondo le regole contrattuali, di norma con l’inquadramento corrispondente alle competenze acquisite. L’apprendistato si rivela cosi un investimento reciproco: per il giovane, l’ingresso qualificato nel mondo della pesca; per l’impresa, la formazione di marittimi competenti in un settore dove le professionalita sono difficili da reperire.

Domande frequenti

Quale legge regola l'apprendistato nella pesca?

La disciplina generale e il D.Lgs. 81/2015, applicabile anche alla pesca marittima. Il CCNL Pesca ne definisce durata, inquadramento e percentuali retributive di dettaglio.

Dove si svolge la formazione dell'apprendista marittimo?

Principalmente a bordo, affiancando lavoratori esperti durante navigazione e pesca, in modo integrato con i percorsi per i titoli professionali della gente di mare.

Quanto e pagato un apprendista nella pesca?

La retribuzione e graduata per livello formativo e si legge sulle percentuali del CCNL Pesca vigente. Non esiste un importo fisso ricavabile a memoria.

Serve l'idoneita all'imbarco per fare l'apprendista?

Si. L'apprendista deve possedere o conseguire i requisiti psicofisici di idoneita all'imbarco previsti per la gente di mare, presupposto per svolgere l'attivita a bordo.

Cosa ottengo al termine dell'apprendistato?

La qualificazione professionale e la prosecuzione del rapporto secondo il CCNL, di norma con l'inquadramento corrispondente alle competenze e ai titoli marittimi acquisiti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-21
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.