Indice
Testo dell'articoloVigente
L’art. 103 del TUIR disciplina l’ammortamento dei beni immateriali: diritti d’autore, brevetti e know-how deducibili fino al 50% annuo del costo; marchi d’impresa e avviamento fino a un diciottesimo; concessioni e diritti simili in base alla durata di utilizzazione prevista.
Art. 103 TUIR – Ammortamento dei beni immateriali. (ex art.68)
In vigore dal 01/01/2008
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
Nota:Per il 2026, in deroga a quanto disposto dal comma 3-bis, si veda l’articolo 1, commi 131 e 132, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). 1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; quelle relative al costo dei marchi d’impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.
2. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri diritti iscritti nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. 3. Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell’attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.
3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d’impresa e dell’avviamento e’ ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall’imputazione al conto economico. 4. Si applica la disposizione del comma 8 dell’articolo 102.”
Scopri i nostri servizi fiscali
Visita il nostro blog per informazioni gratuite e assistenza fiscale personalizzata
Serve un parere sul tuo caso concreto?
Questa guida spiega la regola generale, ma ogni situazione ha le sue specificità. Per un controllo sul tuo caso puoi trovare un professionista tramite Legge in Chiaro.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il sistema dell'ammortamento dei beni immateriali nel TUIR
L'articolo 103 del TUIR disciplina l'ammortamento fiscale dei beni immateriali nel reddito d'impresa IRES. La norma differenzia il regime applicabile a seconda della categoria del bene immateriale, riconoscendo la diversa natura economica e la diversa "vita utile" delle differenti tipologie di intangibili. La logica del legislatore è di tradurre in regole tributarie la realtà economica: brevetti e opere dell'ingegno sono asset a rapida obsolescenza, marchi e avviamento sono asset a maturazione lenta, concessioni hanno durata contrattualmente predefinita.
La disposizione si coordina sistematicamente con l'art. 102 TUIR (ammortamento dei beni materiali strumentali) e con i principi contabili applicabili (OIC 24 per gli OIC adopter, IAS 38 per gli IAS adopter). Le regole fiscali sui beni immateriali sono di norma più rigide di quelle contabili: i principi contabili nazionali consentono una maggiore flessibilità nella stima della vita utile, mentre il TUIR fissa coefficienti massimi tassativi.
Brevetti, opere dell'ingegno, know-how: ammortamento al 50%
Il comma 1 dell'art. 103 disciplina i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno (software, opere audiovisive, banche dati protette dal diritto d'autore), dei brevetti industriali (invenzioni industriali, modelli di utilità, modelli ornamentali, varietà vegetali brevettate), e dei processi, formule e informazioni industriali, commerciali o scientifiche (know-how, segreti industriali, informazioni tecniche acquisite). Per tutti questi asset le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo.
Il coefficiente del 50% significa che l'ammortamento si completa in due esercizi (50% nell'anno di acquisizione e 50% nel successivo), oppure può essere distribuito in più anni se il contribuente sceglie aliquote inferiori. La logica del coefficiente elevato è il riconoscimento della rapida obsolescenza degli asset innovativi: brevetti che si esauriscono per scadenza temporale (20 anni) o per superamento tecnologico, software che diventa obsoleto, formule che cedono il passo a nuove tecnologie. La regola fiscale incentiva l'investimento in R&D e in innovazione, consentendo un rapido recupero del costo attraverso ammortamenti significativi.
La regola si coordina con il regime PEX-Brevetti e con i crediti d'imposta R&D (D.Lgs. 73/2022 e norme successive): i brevetti acquisiti possono beneficiare di crediti d'imposta sugli investimenti in ricerca, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica; gli ammortamenti fiscalmente dedotti riducono ulteriormente il costo netto dell'investimento.
Marchi d'impresa: ammortamento al 1/18
Per i marchi d'impresa il comma 1 prevede una regola diversa: le quote di ammortamento sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo. L'ammortamento si protrae quindi per almeno 18 esercizi, riflettendo la natura "duratura" e potenzialmente perpetua del marchio (che, salvo decadenza per non uso decennale, può essere rinnovato indefinitamente). La regola fiscale impone un periodo minimo di ammortamento per evitare strategie di acquisizione di marchi a valori elevati con rapida deduzione del costo.
La disciplina si applica sia ai marchi acquisiti a titolo oneroso (con costo storico identificabile) sia ai marchi che, in seguito a operazioni straordinarie (fusioni, conferimenti, acquisizioni di aziende), sono iscritti per la prima volta tra le immobilizzazioni immateriali con riconoscimento del relativo valore. Non si applica invece ai marchi creati internamente, che secondo i principi contabili (OIC 24, IAS 38) non possono essere iscritti in bilancio per il principio di prudenza e di obiettiva determinabilità del costo.
Concessioni e altri diritti: ammortamento per durata
Il comma 2 dell'art. 103 disciplina i diritti di concessione e gli altri diritti iscritti nell'attivo del bilancio: le quote di ammortamento sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge. La regola realizza una piena coerenza tra valore residuo e periodo residuo di sfruttamento del diritto, evitando ammortamenti accelerati o ritardati rispetto al ciclo economico effettivo.
Tipicamente la regola si applica a: concessioni amministrative (es. concessioni di pubblico servizio, di costruzione e gestione di opere pubbliche, di sfruttamento di acque o cave); concessioni di marchi e brevetti su licenza temporanea; diritti di superficie e concessioni demaniali; diritti di prelazione contrattualmente definiti. Per ciascuna fattispecie la durata fiscalmente rilevante è quella prevista dal titolo originario, salvo eventuali rinnovi che generano nuovi periodi di ammortamento.
L'avviamento: ammortamento al 1/18
Il comma 3 dell'art. 103 disciplina l'ammortamento dell'avviamento: le quote sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore iscritto nell'attivo del bilancio. Si tratta di una delle norme più rilevanti della disciplina degli intangibili, perché l'avviamento è di norma una delle voci più significative del bilancio in caso di acquisizioni d'azienda o di partecipazioni con allocazione di plusvalore.
L'avviamento fiscalmente ammortizzabile è quello iscritto nell'attivo del bilancio a seguito di acquisizione a titolo oneroso: è il caso classico della cessione d'azienda con corrispettivo eccedente il valore dei singoli beni trasferiti, con allocazione del residuo all'avviamento (OIC 24). Non è ammortizzabile fiscalmente l'avviamento generato internamente (che peraltro non può essere iscritto in bilancio).
Una particolare disciplina riguarda l'avviamento da operazioni straordinarie: nelle fusioni, scissioni e conferimenti l'eventuale plusvalore generato dall'operazione può essere allocato all'avviamento secondo le regole degli artt. 172-176 TUIR. La fiscale rilevanza del plusvalore richiede di norma il pagamento dell'imposta sostitutiva (12% storico, oggi modificato da specifiche disposizioni) per l'affrancamento, in mancanza del quale l'avviamento iscritto in bilancio resta privo di rilevanza fiscale.
I soggetti IAS/IFRS adopter: il comma 3-bis
Il comma 3-bis dell'art. 103 contiene una specifica disciplina per i soggetti IAS/IFRS adopter: la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali (1/18) previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La regola neutralizza le specificità contabili degli IAS/IFRS, che per i marchi a vita utile indefinita e per l'avviamento prevedono il test di impairment annuale (IAS 36) anziché l'ammortamento sistematico.
In pratica, la società IAS adopter non rileva ammortamenti contabili sui marchi indefiniti e sull'avviamento, ma la regola fiscale gli consente comunque di dedurre la quota di 1/18 ai fini IRES attraverso una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi SC. Si tratta di una disciplina di "rinforzo" della derivazione, che mantiene l'autonomia fiscale rispetto alle scelte contabili IAS.
Una ulteriore peculiarità: in caso di impairment rilevato nel bilancio IAS adopter, la perdita di valore dell'avviamento o del marchio non è fiscalmente rilevante in via immediata, ma si produce uno sfasamento tra valore civilistico (ridotto) e valore fiscale (originario meno ammortamenti dedotti). La differenza si recupera al momento della cessione del bene o della liquidazione dell'avviamento, con conseguente plusvalenza/minusvalenza fiscale di entità diversa da quella civilistica.
Le novità per il 2026 ex L. 199/2025
La legge di bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025 n. 199) ha introdotto, all'art. 1 commi 131-132, una deroga temporanea al comma 3-bis dell'art. 103 TUIR per il 2026, riguardante la deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento per i soggetti IAS/IFRS adopter. Il commercialista deve consultare il dettaglio normativo per la corretta applicazione nei bilanci e nelle dichiarazioni dei redditi 2026, con eventuali impatti su pianificazione fiscale di acquisizioni e ristrutturazioni.
Il rinvio al comma 8 dell'art. 102
Il comma 4 dell'art. 103 dispone l'applicazione del comma 8 dell'art. 102 TUIR, che prevede una specifica disciplina per i beni il cui costo unitario non superi i 516,46 euro: tali beni possono essere dedotti integralmente nell'esercizio del sostenimento, senza necessità di ammortamento sistematico. La regola si applica anche ai beni immateriali di valore unitario contenuto, semplificando la gestione contabile e fiscale dei piccoli investimenti in software, licenze, diritti d'autore di valore modesto.
Profili applicativi e operatività
Sul piano operativo l'art. 103 TUIR è applicato sistematicamente nella gestione del modello Redditi SC delle società che detengono beni immateriali. Le scelte di pianificazione fiscale tipiche includono: la politica degli ammortamenti (al massimo del coefficiente per accelerare la deduzione, oppure inferiore per spalmare nel tempo); la valorizzazione dei marchi in caso di acquisizione di azienda (con eventuale allocazione del costo tra marchio e avviamento, considerando il diverso impatto fiscale); l'affrancamento delle plusvalenze latenti negli intangibili attraverso imposte sostitutive periodicamente reintrodotte da leggi speciali.
Il contenzioso tributario sull'art. 103 si concentra su: qualificazione delle spese sostenute (capitalizzazione vs costo corrente, marchi vs avviamento, formula vs know-how); inerenza delle spese di acquisizione e sviluppo degli intangibili; applicazione dei coefficienti massimi vs aliquote inferiori; trattamento delle perdite di valore in sede di realizzo. La giurisprudenza tributaria ha consolidato negli anni alcuni principi, ma residuano ampi margini di valutazione caso per caso.
La pianificazione fiscale degli intangibili è oggi una delle aree di maggior valore aggiunto della consulenza professionale, con ricadute significative su acquisizioni d'azienda, ristrutturazioni di gruppo, transfer pricing su royalty, regimi di Patent Box (art. 6 D.L. 146/2021 e successive integrazioni). La conoscenza approfondita dell'art. 103 TUIR e del suo coordinamento con le altre disposizioni del sistema è essenziale per il commercialista che assiste imprese innovative o gruppi multinazionali.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Circolare
L'Agenzia chiarisce la disciplina della rivalutazione e del riallineamento dei beni immateriali (marchi e avviamento) ex art. 110 D.L. 104/2020, precisando che il maggior valore fiscalmente riconosciuto e deducibile in misura non superiore a un cinquantesimo per quote costanti, in coerenza con l'art. 103 TUIR.
Domande frequenti
Qual è il periodo minimo di ammortamento fiscale di un marchio d'impresa acquisito?
Almeno 18 esercizi. L'art. 103 comma 1 TUIR prevede che le quote di ammortamento del costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del costo all'anno. Il contribuente può scegliere aliquote inferiori (es. 1/20, 1/25) per spalmare la deduzione su un periodo più lungo, ma non può superare il limite di 1/18. La regola fiscale è più rigida rispetto ai principi contabili (OIC 24), che consentono ammortamento più rapido in funzione della stima della vita utile.
In quanto tempo si ammortizza fiscalmente un brevetto industriale?
Al massimo in 2 esercizi. L'art. 103 comma 1 TUIR consente la deduzione delle quote di ammortamento dei brevetti industriali, opere dell'ingegno e know-how in misura non superiore al 50% del costo all'anno. Si può quindi dedurre l'intero costo in due esercizi (50% + 50%) o distribuirlo su più anni con aliquote inferiori. La regola è particolarmente favorevole rispetto ai marchi (1/18) per riconoscere la rapida obsolescenza tecnologica degli asset innovativi.
L'avviamento generato internamente è ammortizzabile fiscalmente?
No. L'art. 103 comma 3 TUIR disciplina solo l'avviamento iscritto nell'attivo del bilancio, che secondo i principi contabili (OIC 24, IAS 38) può essere iscritto solo a seguito di acquisizione a titolo oneroso (es. cessione d'azienda). L'avviamento generato internamente (clientela maturata, reputazione costruita, know-how aziendale) non può essere iscritto in bilancio per i principi di prudenza e di oggettiva determinabilità del costo, e quindi non è ammortizzabile fiscalmente. La regola si coordina con l'art. 110 TUIR sulla determinazione del costo fiscalmente riconosciuto.
Come si trattano le perdite di valore degli intangibili per i soggetti IAS adopter?
I soggetti IAS/IFRS adopter rilevano le perdite di valore di marchi a vita utile indefinita e dell'avviamento attraverso l'impairment test annuale (IAS 36), non attraverso ammortamento sistematico. Tuttavia, ai sensi dell'art. 103 c. 3-bis TUIR, la deduzione fiscale del costo dei marchi e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e limiti annuali (1/18) previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico. La perdita di valore (impairment) non è fiscalmente rilevante in via immediata: si genera uno sfasamento tra valore civilistico (ridotto) e fiscale (originario meno ammortamenti) che si recupera al momento della cessione o liquidazione.
Cosa cambia per il 2026 con la legge di bilancio L. 199/2025?
La L. 199/2025 (legge di bilancio 2026), all'art. 1 commi 131-132, ha introdotto una deroga temporanea al comma 3-bis dell'art. 103 TUIR per il 2026, riguardante la deduzione del costo dei marchi e dell'avviamento per i soggetti IAS/IFRS adopter. Il commercialista deve consultare il dettaglio normativo per la corretta applicazione nei bilanci e nelle dichiarazioni dei redditi 2026, con eventuali impatti sulla pianificazione fiscale delle operazioni di acquisizione di azienda, ristrutturazione di gruppo e gestione delle partecipazioni con allocazione di plusvalore.
Fonti consultate: 1 fonte verificate