Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2136 c.c. – Inapplicabilità delle norme sulla registrazione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Le norme relative all’iscrizione nel registro delle imprese non si applicano agli imprenditori agricoli, salvo quanto è disposto dall’art. 2200.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2135 - Articolo 2135 Codice Civile: Imprenditore agricolo→Cod. civ. art. 2137 - Articolo 2137 Codice Civile: Responsabilità dell’imprenditore agr…→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2134 Codice Civile: Norme applicabili al tirocinio→Articolo 2138 Codice Civile: Dirigenti e fattori di campagna→Articolo 2133 Codice Civile: Attestato di tirocinio→Articolo 2139 Codice Civile: Scambio di mano d’opera o di servizi→Articolo 2132 Codice Civile: Istruzione professionale→Articolo 2131 Codice Civile: Retribuzione→Art. 2141 Codice Civile: Nozione
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In sintesi
Indice dei contenuti
L'imprenditore agricolo e il registro delle imprese
L'art. 2136 del Codice Civile sancisce il principio per cui le norme sull'iscrizione nel registro delle imprese, obbligatorie per l'imprenditore commerciale ai sensi dell'art. 2195 c.c., non si applicano all'imprenditore agricolo. La ratio della norma risiede nella tradizionale distinzione codicistica tra impresa commerciale e impresa agricola: quest'ultima, fondata su un ciclo biologico e su risorse naturali, gode di un regime giuridico differenziato che include l'esonero dagli obblighi pubblicitari propri dell'imprenditore commerciale.
L'eccezione dell'art. 2200 c.c.
La norma fa espressamente salvo quanto disposto dall'art. 2200 c.c., che impone l'iscrizione alle società esercenti attività agricola. Pertanto, se Tizio esercita l'attività agricola come persona fisica, non ha obbligo di iscrizione. Se invece Tizio e Caio costituiscono una società semplice agricola, la società dovrà iscriversi nel registro delle imprese (sezione speciale) ai sensi dell'art. 2200. La distinzione rileva anche per le società di capitali che abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività agricole.
L'iscrizione volontaria nella sezione speciale
Il d.lgs. 228/2001 ha introdotto la possibilità per gli imprenditori agricoli persone fisiche di iscriversi volontariamente nella sezione speciale del registro delle imprese. L'iscrizione volontaria produce effetti di pubblicita' notizia: rende conoscibili ai terzi i dati dell'impresa ma non ha effetti costitutivi né l'efficacia presuntiva tipica dell'iscrizione obbligatoria. L'iscrizione volontaria può essere utile per accedere al credito agrario, ai contributi europei (PAC) e alle agevolazioni fiscali legate alla qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Conseguenze dell'esonero: fallibilita' e procedure concorsuali
L'esonero dall'iscrizione obbligatoria riflette la più ampia esenzione dell'imprenditore agricolo dalla disciplina dell'imprenditore commerciale. In particolare, l'imprenditore agricolo non e' soggetto al fallimento (ora liquidazione giudiziale ai sensi del Codice della Crisi, d.lgs. 14/2019) né alle altre procedure concorsuali proprie dell'imprenditore commerciale. In caso di insolvenza, l'imprenditore agricolo può accedere al sovraindebitamento e alle procedure di composizione della crisi previste dal Codice della Crisi anche per i soggetti non fallibili.
Rilevanza pratica
La distinzione tra impresa agricola ed impresa commerciale mantiene piena attualita'. Caio, che gestisce una fattoria con coltivazione, trasformazione e vendita diretta dei propri prodotti (nel rispetto del criterio di prevalenza di cui all'art. 2135), rimane imprenditore agricolo esonerato dall'iscrizione obbligatoria nel registro delle imprese, non e' soggetto a fallimento e beneficia del regime fiscale agevolato. La corretta qualificazione dell'impresa e' quindi fondamentale per determinare l'intero statuto giuridico dell'imprenditore.
Domande frequenti
Un imprenditore agricolo persona fisica deve iscriversi al registro delle imprese?
No, non e' obbligato. Ai sensi dell'art. 2136 c.c., le norme sull'iscrizione obbligatoria non si applicano agli imprenditori agricoli. Può però iscriversi volontariamente nella sezione speciale del registro, con effetti di sola pubblicita' notizia.
Una SRL agricola deve iscriversi al registro delle imprese?
Si'. L'art. 2136 fa salvo l'art. 2200 c.c., che impone l'iscrizione alle società esercenti attività agricola. Le società di capitali o di persone costituite per l'esercizio di attività agricole devono quindi iscriversi nel registro delle imprese.
L'imprenditore agricolo può fallire?
No. L'esonero dall'obbligo di iscrizione si accompagna all'esonero dalla liquidazione giudiziale (ex fallimento). L'imprenditore agricolo insolvente può accedere alle procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della Crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019).
A cosa serve l'iscrizione volontaria nella sezione speciale?
Produce effetti di pubblicita' notizia: rende conoscibili ai terzi i dati dell'impresa. È utile per accedere al credito agrario, ai contributi PAC e per ottenere il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP).
Qual e' la differenza tra sezione ordinaria e sezione speciale del registro delle imprese?
L'iscrizione nella sezione ordinaria e' obbligatoria per gli imprenditori commerciali e ha effetti costitutivi o dichiarativi a seconda del tipo di atto. L'iscrizione nella sezione speciale (per artigiani, agricoltori, piccoli imprenditori) ha invece sola efficacia di pubblicita' notizia, senza effetti giuridici costitutivi.