Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2085 c.c. – Indirizzo della produzione
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2084 - Articolo 2084 Codice Civile: Condizioni per l’esercizio dell’impr…→Cod. civ. art. 2086 - Articolo 2086 Codice Civile: Direzione e gerarchia nell’impresa→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2083 Codice Civile: Piccoli imprenditori→Articolo 2087 Codice Civile: Tutela delle conduzioni di lavoro→Articolo 2082 Codice Civile: Imprenditore→Art. 2089 Codice Civile: Abrogato→Art. 2080 c.c.: Colonia parziaria e affitto con obbligo di migli→Art. 2090 Codice Civile: Abrogato→Art. 2079 c.c.: Rapporti di associazione agraria e di affitto a
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In sintesi
Indice dei contenuti
Genesi storica e contesto
L'art. 2085 c.c. e' una delle norme che più chiaramente risentono del contesto politico-economico in cui il codice civile del 1942 fu redatto. Il sistema corporativo fascista concepiva l'economia come diretta verso fini collettivi nazionali, con lo Stato che coordinava e indirizzava la produzione. Dopo la caduta del regime e l'abolizione delle corporazioni (1944), la norma ha subito una radicale reinterpretazione alla luce della Costituzione repubblicana.
Il contenuto normativo attuale
Il primo comma stabilisce che il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi, in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale, e' esercitato dallo Stato nei modi previsti dalla legge. Il secondo comma aggiunge che la legge stabilisce i casi e i modi della vigilanza statale sulla gestione delle imprese.
Letti alla luce della Costituzione (artt. 41, 42, 43, 47), questi precetti non esprimono più un dirigismo economico totalitario, ma il più limitato principio per cui lo Stato può regolamentare l'iniziativa economica privata quando essa contrasti con l'utilita' sociale o arrechi danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignita' umana.
Il fondamento costituzionale del controllo
L'art. 41 Cost. garantisce la libertà di iniziativa economica privata, ma ne consente la limitazione per fini di utilita' sociale. L'art. 43 Cost. consente la riserva originaria o l'espropriazione di imprese che operino in settori di interesse generale. L'art. 47 Cost. affida alla Repubblica la tutela del risparmio e la vigilanza sul credito. Su questi pilastri costituzionali si fondano le molteplici forme di controllo e vigilanza che la legislazione speciale ha istituito: Banca d'Italia, IVASS, CONSOB, AGCM, ARERA e le altre autorità indipendenti di regolazione settoriale.
Forme concrete di vigilanza statale sulle imprese
La vigilanza di cui al secondo comma dell'art. 2085 si concretizza in numerosi istituti: vigilanza prudenziale sulle banche (Banca d'Italia verifica requisiti patrimoniali, governance, esposizioni); vigilanza assicurativa (IVASS controlla solvibilita' e corretta gestione delle compagnie); vigilanza sui mercati finanziari (CONSOB sorveglia emittenti, intermediari e offerte al pubblico); vigilanza antitrust (AGCM controlla concentrazioni, abusi di posizione dominante, intese restrittive). Tizio che dirige una banca e' soggetto a ispezioni regolari della Banca d'Italia, a obblighi di segnalazione periodica e a requisiti patrimoniali minimi: tutte manifestazioni della vigilanza ex art. 2085.
Residuo dirigismo e politica industriale
Il controllo sull'indirizzo della produzione si manifesta oggi attraverso la politica industriale statale e sovranazionale (UE): incentivi a settori strategici, limiti alle concentrazioni, norme ambientali che orientano la produzione, controlli sulle esportazioni di materiale duale. La norma codicistica funge da raccordo sistematico tra il diritto privato dell'impresa e il diritto pubblico dell'economia.
Domande frequenti
L'art. 2085 c.c. e' ancora compatibile con la Costituzione repubblicana?
Si', ma va riletto alla luce dell'art. 41 Cost.: lo Stato può controllare e indirizzare la produzione nei limiti dell'utilita' sociale, non per finalità di dirigismo totalitario come nell'originario contesto corporativo del 1942.
Quali autorità esercitano oggi la vigilanza statale sulle imprese?
Le principali autorità indipendenti: Banca d'Italia (banche), IVASS (assicurazioni), CONSOB (mercati finanziari), AGCM (concorrenza), ARERA (energia e reti). Ciascuna opera in base a leggi speciali che attuano il principio dell'art. 2085.
La norma impone obblighi diretti alle imprese?
No direttamente: l'art. 2085 e' una norma programmatica che rinvia alla legge per la determinazione dei casi e modi di vigilanza. Gli obblighi concreti (segnalazioni, requisiti patrimoniali, ispezioni) derivano dalle leggi speciali di settore.
Il controllo sull'indirizzo della produzione e' compatibile con la libertà d'impresa?
Si', purche' avvenga nei limiti dell'art. 41 Cost. La libertà d'impresa non e' assoluta: può essere limitata per tutelare l'utilita' sociale, la sicurezza, la libertà e la dignita' umana. Il controllo sull'indirizzo produttivo e' legittimo nella misura in cui persegua tali finalità.
Cosa si intende per 'interesse unitario dell'economia nazionale'?
Nel contesto attuale, l'espressione va intesa come interesse pubblico generale all'efficiente funzionamento del sistema economico, alla tutela della concorrenza, alla stabilità finanziaria e alla protezione dei consumatori. Non implica un piano dirigistico della produzione, incompatibile con l'economia di mercato costituzionalmente garantita.