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Testo dell'articoloVigente
Art. 2043 c.c. – Risarcimento per fatto illecito
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
In sintesi
- L'art. 2043 c.c. è la clausola generale della responsabilità extracontrattuale nel diritto italiano.
- Richiede la concorrenza di cinque elementi: fatto, dolo o colpa, danno ingiusto, nesso causale, imputabilità.
- La nozione di danno ingiusto è stata progressivamente ampliata dalla giurisprudenza, fino a comprendere la lesione di interessi legittimi.
- Costituisce strumento di tutela aquiliana dei diritti soggettivi e di situazioni giuridicamente protette.
- Si distingue dalla responsabilità contrattuale per onere della prova, prescrizione e disciplina del nesso causale.
Indice dei contenuti
L'art. 2043 c.c. fonda la responsabilità civile extracontrattuale, obbligando chiunque cagioni con dolo o colpa un danno ingiusto a risarcirlo, in funzione di tutela aquiliana dei diritti.
Ratio
La disposizione realizza il principio del neminem laedere, traducendo in regola giuridica l'esigenza fondamentale che ciascuno risponda dei pregiudizi arrecati ad altri al di fuori di un preesistente rapporto obbligatorio. La norma tutela non solo l'integrità fisica e patrimoniale dei singoli, ma anche l'ordinato svolgersi dei rapporti sociali, ponendo a fondamento del sistema una clausola generale e flessibile.
Analisi
Gli elementi costitutivi dell'illecito sono cinque. Il fatto deve essere umano, materialmente identificabile e suscettibile di valutazione giuridica. Il dolo o la colpa concretano l'elemento soggettivo: il dolo richiede coscienza e volontà dell'evento; la colpa consiste in negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Il danno ingiusto è quello cagionato non iure e contra ius, ossia in assenza di causa di giustificazione e in violazione di una situazione protetta dall'ordinamento. Il nesso causale, regolato dagli artt. 40 e 41 c.p., richiede l'imputabilità causale dell'evento alla condotta. L'imputabilità del soggetto presuppone la capacità di intendere e di volere ex art. 2046 c.c. La giurisprudenza, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 500/1999, ha esteso la tutela aquiliana agli interessi legittimi e a numerose situazioni giuridiche soggettive prima escluse.
Quando si applica
L'art. 2043 c.c. opera in tutte le ipotesi di danno cagionato al di fuori di un preesistente rapporto contrattuale: incidenti stradali non coperti da contratti specifici, danni da prodotti difettosi, danno ambientale, illeciti della pubblica amministrazione, lesione di diritti della personalità. La giurisprudenza ne fa applicazione anche al danno da contatto sociale qualificato, in via concorrente con la responsabilità contrattuale.
Confronto sistemico
La norma va letta in correlazione con le ipotesi tipizzate di responsabilità extracontrattuale di cui agli artt. 2047-2054 c.c., con la disciplina speciale della responsabilità da prodotto difettoso (artt. 114 e ss. cod. cons.), del danno ambientale (art. 311 d.lgs. 152/2006) e della responsabilità medica (l. 24/2017). Si distingue dalla responsabilità contrattuale per regime probatorio (l'attore deve provare tutti gli elementi costitutivi), per prescrizione (cinque anni anziché dieci), per nesso causale e per disciplina della causalità.
Profili problematici
Il principale nodo riguarda la nozione di danno ingiusto e i limiti dell'espansione giurisprudenziale, oggetto di un ampio dibattito dopo Cass. SS.UU. 500/1999. Si discute, inoltre, sulla rilevanza del danno non patrimoniale e sulle sue voci (biologico, morale, esistenziale), oggi ricondotte all'art. 2059 c.c. secondo le Sezioni Unite del 2008. Profili critici si pongono altresì in tema di causalità omissiva, di concorso di responsabilità e di rapporti con la responsabilità da contatto sociale.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 184/1986
La Corte dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2059 c.c. e chiarisce che il danno biologico - inteso come menomazione dell'integrità psico-fisica della persona - è sempre risarcibile attraverso il combinato disposto degli artt. 2043 c.c. e 32 Cost., indipendentemente dal fatto che la condotta lesiva costituisca reato. Questa pronuncia ha definitivamente sancito l'autonomia del danno biologico come categoria risarcitoria, distinta dal danno morale soggettivo.
Corte Cost., sent. n. 372/1994
La Corte dichiara infondata la questione di legittimità degli artt. 2043 e 2059 c.c. nella parte relativa al danno biologico da morte immediata. La Corte precisa che vita e salute sono beni giuridici distinti e che il danno biologico da morte istantanea non è trasmissibile iure hereditario in assenza di una perdita effettiva subita dal defunto prima del decesso. La pronuncia delinea i confini della tutela aquiliana ex art. 2043 c.c. nella responsabilità civile da fatto illecito letale.
Prassi dell'Agenzia delle Entrate
Risposta a interpello
Trattamento fiscale delle indennità risarcitorie ricevute in periodo d'imposta successivo all'evento dannoso. Applica l'art. 6 co. 2 TUIR per distinguere: risarcimenti che sostituiscono reddito perduto (lucro cessante) sono tassabili come reddito della stessa categoria del reddito sostituito; risarcimenti per danno emergente non concorrono a formare il reddito imponibile.
Risposta a interpello
Demansionamento e perdita di chance. Chiarisce che il lucro cessante è tassabile come reddito di lavoro dipendente, mentre i risarcimenti per danno morale e biologico (danni emergenti) escono dal reddito imponibile in quanto non sostitutivi di reddito perduto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale?
La responsabilità contrattuale presuppone la violazione di un'obbligazione preesistente e si fonda sull'art. 1218 c.c. L'extracontrattuale, fondata sull'art. 2043 c.c., riguarda invece danni cagionati al di fuori di un rapporto obbligatorio. Differiscono per onere probatorio e termini di prescrizione.
Cos'è il danno ingiusto?
È il danno arrecato non iure, cioè in assenza di causa di giustificazione, e contra ius, ossia in violazione di una situazione giuridica protetta. Dopo Cass. SS.UU. n. 500/1999 vi rientrano anche gli interessi legittimi e gli interessi giuridicamente rilevanti.
Qual è il termine di prescrizione?
Cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato (art. 2947, comma 1, c.c.). Se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile.
Chi deve provare gli elementi dell'illecito?
L'attore. A differenza della responsabilità contrattuale, ove il creditore deve provare solo il titolo e l'inadempimento, nella responsabilità extracontrattuale il danneggiato deve provare il fatto, l'elemento soggettivo, il danno, il nesso causale e l'ingiustizia.
Spiegazione
Chi, con un fatto doloso o colposo, cagiona ad altri un danno ingiusto, è obbligato a risarcirlo. È la clausola generale della responsabilità civile (extracontrattuale o «aquiliana»).
Come funziona e quando si applica
Servono cinque elementi: fatto, ingiustizia del danno, nesso causale, colpa o dolo, danno risarcibile. A differenza della responsabilità contrattuale (art. 1218), qui di regola è il danneggiato a dover provare la colpa dell’autore.
Esempio pratico
Chi tampona un’auto in sosta deve risarcire i danni: ha cagionato con colpa un danno ingiusto al patrimonio altrui.
Domande frequenti
Cosa devo provare per ottenere il risarcimento?
Il fatto, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell’autore.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.