Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2040 c.c. – Rimborso di spese e di miglioramenti
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Colui al quale è restituita la cosa è tenuto a rimborsare il possessore delle spese e dei miglioramenti, a norma degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2039 - Articolo 2039 Codice Civile: Indebito ricevuto da un incapace→Cod. civ. art. 2041 - Articolo 2041 Codice Civile: Azione generale di arricchimento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2038 c.c.: Alienazione della cosa ricevuta indebitamente→Articolo 2042 Codice Civile: Carattere sussidiario dell’azione→Articolo 2037 Codice Civile: Restituzione di cosa determinata→Articolo 2043 Codice Civile: Risarcimento per fatto illecito→Articolo 2036 Codice Civile: Indebito soggettivo→Articolo 2044 Codice Civile: Legittima difesa→Articolo 2035 Codice Civile: Prestazione contraria al buon costume
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In sintesi
Indice dei contenuti
Rimborso di spese e miglioramenti nella restituzione dell'indebito
L'articolo 2040 del Codice Civile chiude il Titolo VII dedicato alla ripetizione dell'indebito disponendo che, al momento della restituzione della cosa, il soggetto che la riceve e' obbligato a rimborsare il possessore delle spese sostenute e dei miglioramenti apportati, con rinvio espresso alle norme degli articoli 1149, 1150, 1151 e 1152 del Codice Civile.
Il rinvio agli articoli 1149-1152 c.c.
Il richiamo alle disposizioni in materia di possesso non e' casuale: l'art. 1149 c.c. regola le spese necessarie per la conservazione della cosa, l'art. 1150 c.c. le spese utili e i miglioramenti, l'art. 1151 c.c. le spese voluttuarie, e l'art. 1152 c.c. il diritto di ritenzione. Attraverso questo rinvio, il legislatore evita duplicazioni normative e garantisce un trattamento coerente del possessore che ha erogato risorse per mantenere o migliorare il bene.
Ratio della norma
La disposizione risponde a un principio di equità sostanziale: chi ottiene la restituzione di un bene non può pretendere di beneficiare anche delle spese altrui sostenute nel frattempo. Tizio, che per errore ha pagato a Caio una somma non dovuta e successivamente ottiene la ripetizione, non può ignorare che Caio possa avere nel frattempo sostenuto costi per conservare o migliorare la cosa ricevuta in natura.
Spese necessarie e utili: distinzione pratica
Le spese necessarie, destinate a conservare la cosa e a evitarne il deterioramento, sono rimborsate senza distinzione tra possessore di buona e mala fede. Le spese utili, che accrescono il valore del bene, sono rimborsate al possessore di buona fede nei limiti del valore corrente al momento della restituzione; al possessore di mala fede spetta solo il minor importo tra la spesa sostenuta e l'incremento di valore. Le spese voluttuarie, invece, non danno diritto a rimborso ma solo al diritto di asportare i miglioramenti se cio' e' possibile senza danno alla cosa.
Diritto di ritenzione
Il possessore ha facolta' di trattenere la cosa fino a quando non gli vengano rimborsate le spese necessarie e utili, a norma dell'art. 1152 c.c., richiamato dall'art. 2040 c.c. Questo strumento di autotutela e' particolarmente rilevante in pratica: consente al possessore di garantirsi il pagamento evitando di dover ricorrere all'azione giudiziale per recuperare le somme anticipate.
Posizione sistematica
L'art. 2040 c.c. chiude il Titolo VII e apre idealmente il Titolo VIII sull'arricchimento senza causa. Questa collocazione non e' casuale: se la restituzione avviene senza il rimborso delle spese, si potrebbe configurare un arricchimento ingiustificato in capo a chi riceve la cosa. Il legislatore risolve il problema a monte, imponendo l'obbligo di rimborso come condizione implicita della restituzione.
Applicazioni giurisprudenziali
La Cassazione ha chiarito che il rimborso previsto dall'art. 2040 c.c. presuppone che la spesa sia stata effettivamente sostenuta e documentata, e che l'eventuale miglioramento sussista al momento della restituzione. Non e' sufficiente che il possessore abbia avuto l'intenzione di migliorare: occorre una corrispondente modificazione materiale o economica del bene. In caso di contestazione, e' onere del possessore provare l'entita' delle spese e la loro necessità o utilita'.
Domande frequenti
Chi deve rimborsare le spese al momento della restituzione dell'indebito?
Deve farlo il soggetto che riceve la restituzione della cosa: e' tenuto a rimborsare il possessore delle spese sostenute e dei miglioramenti apportati, secondo gli artt. 1149-1152 c.c.
Quali spese vengono rimborsate al possessore di mala fede?
Solo le spese necessarie alla conservazione della cosa. Le spese utili sono rimborsate nel limite del minor valore tra costo sostenuto e incremento patrimoniale al momento della restituzione.
Il possessore può trattenere la cosa finché non e' rimborsato?
Si', grazie al diritto di ritenzione previsto dall'art. 1152 c.c., richiamato dall'art. 2040 c.c., che consente di trattenere il bene a garanzia del rimborso delle spese necessarie e utili.
Cosa succede alle spese voluttuarie?
Non danno diritto a rimborso in denaro: il possessore può soltanto asportare i miglioramenti voluttuari, se cio' non arreca danno alla cosa, come previsto dall'art. 1151 c.c.
Qual e' il collegamento tra l'art. 2040 c.c. e l'arricchimento senza causa?
Se la restituzione non fosse accompagnata dal rimborso delle spese, il soggetto che riceve la cosa si arricchirebbe ingiustificatamente a danno del possessore: l'art. 2040 c.c. previene questa situazione imponendo l'obbligo di rimborso.