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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2030 c.c. – Obbligazioni del gestore

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato.

Tuttavia il giudice, in considerazione delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, può moderare il risarcimento dei danni ai quali questi sarebbe tenuto per effetto della sua colpa.

In sintesi

  • Regime del mandato: il gestore di affari è soggetto alle stesse obbligazioni che deriverebbero da un mandato, con piena applicazione delle relative norme codicistiche.
  • Diligenza e rendiconto: il gestore deve agire con la diligenza del buon padre di famiglia, rendicontare le operazioni compiute e restituire quanto ricevuto per conto dell'interessato.
  • Moderazione giudiziale: il giudice può ridurre il risarcimento dovuto dal gestore per colpa, tenendo conto delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione.
  • Favor gestoris: il temperamento della responsabilità riflette il favor dell'ordinamento verso chi interviene spontaneamente e altruisticamente nell'interesse altrui.
  • Raccordo con art. 2028: le obbligazioni del gestore completano la fattispecie della negotiorum gestio, definendo il contenuto del rapporto obbligatorio nato dall'assunzione spontanea della gestione.
Indice dei contenuti

Il rinvio al regime del mandato

L'art. 2030 c.c. stabilisce il contenuto delle obbligazioni del gestore attraverso un rinvio alla disciplina del mandato (artt. 1703 ss. c.c.). Il rinvio non trasforma la gestione di affari in un contratto: rimane un'obbligazione legale, ma il suo regime e' mutuato dal mandato, il contratto tipico più vicino alla fattispecie per struttura e funzione.

Il richiamo al mandato comporta che il gestore sia tenuto a: eseguire le operazioni di gestione con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.); rendicontare all'interessato tutte le operazioni compiute (art. 1713 c.c.); restituire quanto ricevuto per conto dell'interessato; agire nell'interesse dell'interessato e non nel proprio; informare tempestivamente l'interessato e, se possibile, attendere le sue istruzioni prima di compiere atti di straordinaria amministrazione.

Le obbligazioni specifiche del gestore

In applicazione del regime del mandato, il gestore deve anzitutto eseguire la gestione con la cura dovuta alle circostanze del caso concreto. Se Tizio gestisce l'azienda agricola del vicino Caio assente, deve curare i raccolti, pagare i dipendenti, stipulare i contratti necessari, agendo come avrebbe fatto un buon amministratore.

Il gestore deve poi rendere conto di tutte le operazioni compiute, documentando entrate e uscite, e consegnare all'interessato tutto quanto ricevuto in esecuzione della gestione (denaro, merci, proventi). Se il gestore ha agito in nome proprio (e non in nome dell'interessato), rimane personalmente obbligato verso i terzi, salvo il diritto di rivalersi sull'interessato per le spese necessarie e utili ex art. 2031 c.c.

La moderazione giudiziale della responsabilità

Il secondo comma dell'art. 2030 introduce un importante temperamento: il giudice può moderare il risarcimento dei danni ai quali il gestore sarebbe tenuto per effetto della sua colpa, tenendo conto delle circostanze che lo hanno indotto ad assumere la gestione. Questa clausola di moderazione non ha equivalente nella disciplina ordinaria del mandato e costituisce una peculiarità della negotiorum gestio.

La ratio e' chiara: il gestore ha agito spontaneamente e altruisticamente, senza alcun obbligo e spesso in situazioni di urgenza. Sarebbe iniquo applicargli con rigore le stesse regole del mandatario professionale retribuito. Il giudice valuta quindi se il gestore ha agito in buona fede, se la gestione era urgente, se le circostanze rendevano difficile una gestione impeccabile, e può ridurre (ma non eliminare) il risarcimento dovuto.

Tizio, medico di passaggio, presta soccorso d'urgenza a Caio ferito in un incidente in montagna. Se alcune manovre terapeutiche si rivelassero in seguito non ottimali, il giudice potra' moderare la responsabilità di Tizio considerando che questi ha agito in una situazione di emergenza, senza strumenti adeguati, nell'unico interesse di salvare Caio.

Limiti del rinvio al mandato

Il rinvio al mandato non e' totale: alcune norme del mandato presuppongono l'esistenza di un accordo negoziale e non sono compatibili con la struttura della gestione di affari. Ad esempio, le norme sulla revoca e sul recesso dal mandato non si applicano, poiché il gestore non può 'revocare' la gestione già avviata (art. 2028) salvo giusta causa. Parimenti, le norme sulla retribuzione del mandatario si applicano solo se l'interessato ratifica la gestione o se la legge prevede altrimenti, non automaticamente.

Domande frequenti

Quali obblighi ha il gestore di affari altrui?

Il gestore e' soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario: deve agire con diligenza, rendicontare le operazioni compiute, restituire quanto ricevuto per conto dell'interessato e agire nell'interesse di quest'ultimo.

Il gestore può essere ritenuto responsabile per errori commessi in buona fede?

Si', ma il giudice può moderare (ridurre) il risarcimento tenendo conto delle circostanze che hanno indotto il gestore ad assumere la gestione, ad esempio l'urgenza o la buona fede altruistica.

Il gestore ha diritto a un compenso?

La gestione di affari non prevede automaticamente un compenso, a differenza del mandato oneroso. Il gestore ha però diritto al rimborso delle spese necessarie e utili sostenute, con gli interessi (art. 2031 c.c.).

Cosa succede se il gestore agisce in nome proprio invece che in nome dell'interessato?

Se il gestore agisce in nome proprio, rimane personalmente obbligato verso i terzi. Ha però il diritto di rivalersi sull'interessato per le spese necessarie e utili sostenute nell'interesse di quest'ultimo.

La moderazione del risarcimento si applica anche alla colpa grave?

La norma parla genericamente di colpa, senza distinguere tra colpa lieve e grave. La giurisprudenza tende a riservare la moderazione ai casi di colpa lieve, escludendola o limitandola in caso di colpa grave o dolo.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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