Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2026 c.c. – Pegno
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
La costituzione in pegno di un titolo nominativo può farsi anche mediante consegna del titolo, girato con la clausola «in garanzia» o altra equivalente.
Il giratario in garanzia non può trasmettere ad altri il titolo se non mediante girata per procura.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2025 - Art. 2025 Codice Civile: Usufrutto→Cod. civ. art. 2027 - Articolo 2027 Codice Civile: Ammortamento→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2024 Codice Civile: Vincoli sul credito→Articolo 2028 Codice Civile: Obbligo di continuare la gestione→Articolo 2023 Codice Civile: Trasferimento mediante girata→Articolo 2029 Codice Civile: Capacità del gestore→Articolo 2022 Codice Civile: Trasferimento→Articolo 2030 Codice Civile: Obbligazioni del gestore→Articolo 2021 Codice Civile: Legittimazione del possessore
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In sintesi
Indice dei contenuti
Il pegno sui titoli nominativi: uno schema semplificato
L'art. 2026 del Codice Civile disciplina la costituzione del pegno su titoli nominativi, prevedendo una modalità operativa più snella rispetto al pegno di crediti ordinario. Invece di richiedere la forma scritta e la notifica al debitore ceduto, la norma consente di costituire il pegno mediante la semplice consegna del titolo, a condizione che questo sia girato con la clausola 'in garanzia' o con altra clausola di significato equivalente. Si tratta di uno schema che mutua elementi dal diritto cambiario, adattandoli alle peculiarità del titolo nominativo.
La clausola 'in garanzia'
La girata con clausola 'in garanzia' (o equivalente, come 'in pegno' o 'a garanzia del credito') e' l'elemento distintivo che qualifica il rapporto come pegno e non come trasferimento della proprietà. Questa clausola segnala a chiunque legga il titolo che il giratario non e' il proprietario del titolo, ma il titolare di un diritto di garanzia su di esso. Si pensi a Tizio che costituisce in pegno le proprie azioni nominative a favore di Caio (banca creditrice): Tizio girera' il titolo con la dicitura 'in garanzia' e lo consegnera' a Caio. Caio acquisisce così un diritto di pegno sul titolo e sui diritti in esso incorporati.
I limiti del giratario in garanzia
Il giratario in garanzia non acquista la libera disponibilita' del titolo come farebbe un normale giratario. La legge lo limita esplicitamente: non può trasmettere il titolo ad altri se non mediante girata per procura. La girata per procura e' uno strumento che consente al mandatario di esercitare i diritti incorporati nel titolo in nome e per conto del mandante (il costituente il pegno), senza trasferire la proprietà. Questo limite tutela il datore del pegno (Tizio) dal rischio che il creditore pignoratizio (Caio) alieni il titolo senza autorizzazione, preservando il diritto di restituzione del titolo una volta estinto il debito garantito.
Coordinamento con l'art. 2024
Nonostante la semplificazione introdotta dall'art. 2026, il pegno su titoli nominativi resta soggetto alla regola generale dell'art. 2024: per essere opponibile all'emittente e ai terzi, il vincolo deve essere annotato sul titolo e nel registro dell'emittente. La consegna del titolo girato in garanzia e' dunque condizione necessaria ma non sufficiente per la piena efficacia erga omnes del pegno; occorre anche l'annotazione. Questo coordinamento assicura coerenza del sistema e protegge i terzi che fanno affidamento sul registro.
Distinzione dalla girata piena e dalla girata per procura
È importante non confondere la girata in garanzia con la girata piena (che trasferisce la proprietà) e con la girata per procura (che conferisce un mandato all'esercizio dei diritti). La girata in garanzia e' una figura intermedia, che attribuisce al giratario diritti limitati funzionali alla garanzia del credito. Il giratario in garanzia non può esercitare i diritti incorporati nel titolo per proprio conto (salvo escussione della garanzia), ma può custodire il titolo e, se necessario, agire per procura per conservarne il valore.
Domande frequenti
Come si costituisce il pegno su un titolo nominativo secondo l'art. 2026 c.c.?
Mediante consegna del titolo girato con la clausola 'in garanzia' o altra equivalente; non occorre la forma scritta del contratto di pegno ne' la notifica al debitore.
Il giratario in garanzia può vendere il titolo nominativo ricevuto in pegno?
No, il giratario in garanzia non può trasmetterlo ad altri se non mediante girata per procura; non acquista la libera disponibilita' del titolo.
Qual e' la differenza tra girata in garanzia e girata piena?
La girata piena trasferisce la proprietà del titolo; la girata in garanzia attribuisce solo un diritto di garanzia (pegno), con poteri limitati di disposizione.
Il pegno costituito con girata in garanzia e' opponibile alla società senza annotazione?
No, resta soggetto all'art. 2024: deve essere annotato sul titolo e nel registro dell'emittente per essere opponibile alla società emittente e ai terzi.
Cosa si intende per girata per procura?
È una girata che conferisce al giratario il potere di esercitare i diritti incorporati nel titolo in nome e per conto del girante, senza trasferirgli la proprietà del titolo.