Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2012 c.c. – Obblighi del girante
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Salvo diversa disposizione di legge o clausola contraria risultante dal titolo, il girante non è obbligato per l’inadempimento della prestazione da parte dell’emittente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2011 - Articolo 2011 Codice Civile: Effetti della girata→Cod. civ. art. 2013 - Articolo 2013 Codice Civile: Girata per incasso o per procura→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2010 Codice Civile: Girata condizionale o parziale→Articolo 2014 Codice Civile: Girata a titolo di pegno→Articolo 2009 Codice Civile: Forma della girata→Articolo 2015 Codice Civile: Cessione del titolo all’ordine→Articolo 2008 Codice Civile: Legittimazione del possessore→Articolo 2016 Codice Civile: Procedura d’ammortamento→Articolo 2007 Codice Civile: Distruzione del titolo
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La posizione del girante: regola e deroga
L'articolo 2012 del Codice Civile stabilisce la regola di default sulla responsabilità del girante di un titolo all'ordine: salvo legge speciale o clausola contraria, il girante non garantisce l'adempimento della prestazione da parte dell'emittente. È una norma dispositiva, che può essere derogata sia verso l'alto (assunzione della garanzia) che verso il basso (esonero ancora più esplicito).
La logica della norma
La scelta di escludere la responsabilità del girante come regola generale risponde a una logica precisa: nei titoli all'ordine generici (diversi dalla cambiale) il girante e' un semplice cedente che trasferisce un diritto, non un coobbligato che garantisce la solvenza dell'emittente. Onerarlo automaticamente di una garanzia renderebbe la circolazione più rischiosa per i cedenti e disincentiverebbe il trasferimento dei titoli.
Il contrasto con la cambiale
La norma codicistica si pone in netto contrasto con la disciplina cambiaria speciale (art. 17 r.d. 1669/1933): nella cambiale il girante e' per legge solidalmente responsabile verso i portatori successivi per il pagamento della cambiale, salvo inserisca la clausola «senza garanzia» o «senza ricorso». L'art. 2012 capovolge questa logica: la garanzia e' l'eccezione, non la regola.
Chi acquista un titolo all'ordine non cambiario, per esempio una fede di deposito o una ricevuta bancaria girata, non può automaticamente contare sulla garanzia del girante; deve verificare se il titolo o la legge speciale applicabile la prevedono.
Le clausole di garanzia nel titolo
Tizio gira una polizza di carico a Caio inserendo la dicitura «con garanzia del girante»: in quel caso, se il vettore (emittente) non consegna la merce, Caio potra' agire contro Tizio per il risarcimento. La clausola deve risultare dal titolo, non da un accordo separato, coerentemente con il principio di letteralita' dei titoli di credito: il regime giuridico del titolo si legge sul titolo stesso.
Responsabilità del girante e catena di girate
Quando il titolo e' girato più volte, ogni girante risponde nei limiti di quanto previsto dalla clausola o dalla legge speciale, autonomamente rispetto agli altri. Non esiste solidarietà automatica tra giranti successivi nell'art. 2012: ogni anello della catena va valutato separatamente. Cio' distingue ulteriormente questo regime da quello cambiario, dove tutti i giranti sono coobbligati in solido.
Domande frequenti
Il girante e' sempre responsabile se l'emittente non paga?
No. L'art. 2012 stabilisce che di regola il girante non e' responsabile per l'inadempimento dell'emittente, salvo legge speciale o clausola contraria nel titolo.
Come si assume la garanzia del girante?
Inserendo nel titolo una clausola espressa di garanzia. L'accordo separato non basta: deve risultare dal documento, per il principio di letteralita' dei titoli di credito.
La cambiale segue la stessa regola?
No. Nella cambiale il girante e' per legge solidalmente responsabile; per escludere la garanzia deve inserire la clausola 'senza garanzia' o 'senza ricorso'.
In una catena di girate più giranti rispondono in solido?
No, non automaticamente. Ogni girante risponde solo nei limiti della propria clausola o della legge speciale; non c'e' solidarietà automatica tra giranti successivi nell'art. 2012.
Quali titoli all'ordine sono soggetti all'art. 2012?
I titoli all'ordine generici non disciplinati da legge speciale (polizze di carico, fedi di deposito, ecc.). Cambiali e assegni seguono le rispettive leggi speciali che prevedono regole diverse.