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Ultimo aggiornamento: 23 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Norma abrogata dal Codice del Terzo Settore. L'art. 111-ter del TUIR (D.P.R. 917/1986), rubricato «Organizzazioni non lucrative di utilità sociale», è stato abrogato con l'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e del relativo regime fiscale degli enti del terzo settore (ETS). Le ONLUS come categoria giuridica-fiscale sono in via di superamento, assorbite nella nuova categoria degli ETS.
  • Regime storico delle ONLUS. In vigenza dell'art. 111-ter TUIR, le ONLUS godevano di un regime fiscale agevolato: le attività istituzionali non erano considerate attività commerciali ai fini IRPEF/IRES, le attività connesse erano tassate in misura ridotta e le erogazioni liberali ricevute beneficiavano di deduzioni per i donatori.
  • Transizione al Codice del Terzo Settore. Con il d.lgs. 117/2017 e le successive disposizioni attuative, le ONLUS iscritte all'anagrafe ONLUS dell'Agenzia delle Entrate stanno migrando verso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il nuovo regime fiscale ETS è più organico e articolato rispetto a quello originario dell'art. 111-ter.
  • Regime attuale di riferimento. Per gli ETS oggi iscritti al RUNTS, il regime fiscale è contenuto nel Titolo X del d.lgs. 117/2017 (artt. 79-89 CTS) e nelle relative disposizioni di coordinamento con il TUIR. Per le ONLUS non ancora migrate, si applica in via transitoria il regime previgente fino al completamento della transizione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 111 Ter TUIR – Organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale. (N.D.R.: ex art.103.)

In vigore dal 01/01/1998

Modificato da: Decreto legislativo del 04/12/1997 n. 460 Articolo 12

Soppresso da: Decreto legislativo del 12/12/2003 n. 344 Articolo 1

“1. Per le organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), ad eccezione delle societa’ cooperative, non costituisce esercizio di attivita’ commerciale lo svolgimento delle attivita’ istituzionali nel perseguimento di
esclusive finalita’ di solidarieta’ sociale.
2. I proventi derivanti dall’esercizio delle attivita’ direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile.”

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Commento

Ratio

L'art. 111-ter del TUIR (D.P.R. 917/1986) nasce dall'esigenza di riconoscere sul piano fiscale la specificità degli enti senza scopo di lucro che operano in settori di rilevanza sociale: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale, promozione della cultura e dell'arte, ricerca scientifica di particolare interesse sociale. L'istituzione della categoria ONLUS (avvenuta con il d.lgs. 460/1997) ha rappresentato una svolta nell'ordinamento fiscale italiano, introducendo per la prima volta un regime organico e unitario per il non profit.

Prima del d.lgs. 460/1997, il trattamento fiscale degli enti non profit era frammentato e disomogeneo: associazioni di promozione sociale, enti religiosi, fondazioni e cooperative sociali erano disciplinati da norme diverse e spesso contradditorie. Il legislatore del 1997 ha scelto di introdurre una categoria trasversale — le ONLUS — definita da requisiti sostanziali (mancanza di scopo di lucro, settori di attività, democraticità interna, divieto di distribuzione degli utili) e di accordarle un regime fiscale di favore uniforme, coordinato con il TUIR attraverso l'art. 111-ter.

Il regime delle ONLUS si basava sulla distinzione fondamentale tra attività istituzionale (svolta nei settori previsti a favore dei destinatari dell'ente) e attività connessa (strumentale all'attività istituzionale, eventualmente retribuita sul mercato ma comunque funzionale al perseguimento delle finalità solidaristiche). Solo l'attività connessa era assoggettata a imposizione ridotta; quella istituzionale era fiscalmente irrilevante.

Analisi

L'art. 111-ter TUIR, nel testo vigente prima dell'abrogazione, conteneva le norme fiscali di coordinamento del regime ONLUS con il sistema IRPEF/IRES. I profili principali erano:

Non commercialità dell'attività istituzionale. Le attività svolte dalle ONLUS nei settori previsti dalla legge a favore dei propri destinatari non erano considerate attività commerciali ai sensi del TUIR: i proventi derivanti da tali attività non concorrevano alla formazione del reddito imponibile IRES. Questa previsione evitava che il perseguimento di finalità solidaristiche generasse reddito tassabile.

Attività connesse. Le ONLUS potevano svolgere attività diverse da quelle istituzionali, purché connesse (ovvero strumentali rispetto alle finalità solidaristiche e non prevalenti in termini di entrate). I proventi delle attività connesse erano tassati secondo le regole ordinarie IRES, ma la norma prevedeva agevolazioni specifiche (es. non applicazione delle percentuali di deducibilità ridotta per certi costi).

Erogazioni liberali. Le donazioni a favore delle ONLUS godevano di un regime agevolato per il donatore: le persone fisiche potevano dedurre le erogazioni in denaro fino a un certo limite (storicamente 2.065,83 euro, poi modificato) o detrarre il 19% dell'importo donato. Le imprese potevano dedurre le erogazioni nei limiti previsti dall'art. 100 TUIR o, per le ONLUS, entro un limite percentuale specifico.

Imposta sulle successioni e donazioni. Le ONLUS beneficiavano di esenzioni specifiche nell'ambito delle imposte di successione e donazione per i trasferimenti a loro favore, riconoscendo il carattere solidaristico degli enti beneficiari.

L'entrata in vigore del d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ha determinato l'abrogazione progressiva del regime ONLUS, sostituito da un sistema più articolato che distingue tra: Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Enti Filantropici, Reti Associative, Imprese Sociali, e la categoria generale degli ETS. Ciascuna tipologia ha un proprio regime fiscale, più favorevole di quello precedente delle ONLUS per molti aspetti.

Le ONLUS esistenti hanno beneficiato di un periodo di transizione durante il quale il vecchio regime continuava ad applicarsi in via provvisoria; con il completamento dell'operatività del RUNTS e la migrazione delle ONLUS verso le nuove forme giuridiche, il regime dell'art. 111-ter ha esaurito la sua funzione pratica.

Quando si applica

L'art. 111-ter TUIR, nella sua veste abrogata, è ancora rilevante in senso storico e transitorio:

— Per le ONLUS che non hanno ancora completato la migrazione al RUNTS e che continuano, in via transitoria, ad applicare il regime previgente.

— Per le controversie tributarie relative a periodi d'imposta precedenti all'entrata in vigore del regime ETS, in cui si dibatte dell'applicazione del vecchio regime ONLUS.

— Per la valutazione di operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni) che coinvolgano ONLUS storiche e che richiedano una ricostruzione del regime fiscale applicabile nei periodi di riferimento.

Per i nuovi enti non profit costituiti dopo l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, il riferimento normativo esclusivo è il Titolo X del d.lgs. 117/2017, con i regimi fiscali degli ETS iscritti al RUNTS.

Connessioni

D.lgs. 460/1997: ha istituito la categoria delle ONLUS e ne ha definito i requisiti sostanziali e formali. L'art. 111-ter TUIR era il punto di raccordo fiscale con il TUIR.

D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore): ha abrogato il regime ONLUS e lo ha sostituito con il sistema degli ETS. Il Titolo X (artt. 79-89) disciplina il regime fiscale degli ETS iscritti al RUNTS.

Art. 10 TUIR: oneri deducibili, rilevanti per le erogazioni liberali a ONLUS/ETS da parte di persone fisiche non imprenditori.

Art. 100 TUIR: deducibilità delle erogazioni liberali da parte delle imprese, in parte sostituita dal più favorevole regime ETS del Codice del Terzo Settore.

Art. 15 TUIR: detrazioni per erogazioni liberali a ONLUS/ETS, rilevanti per i donatori persone fisiche.

RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore): il registro istituito dal Codice del Terzo Settore, la cui operatività ha determinato l'avvio della transizione dal regime ONLUS al regime ETS.

Prassi e linee guida

Circolare · n. 1/E del 19 febbraio 2026

Disciplina fiscale del Codice del Terzo Settore: chiarimenti su iscrizione al RUNTS, qualifica di ente non commerciale e regime transitorio per le ONLUS gia' iscritte. La circolare ridisegna i criteri di non commercialita' e tratta i nuovi parametri di prevalenza delle attivita' istituzionali, superando progressivamente il regime ex art. 111-ter/150 TUIR (D.Lgs. 460/1997).

Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.it

Casi pratici

Caso 1: ONLUS in fase di transizione

Tizio è presidente di un'associazione iscritta all'anagrafe ONLUS che gestisce una mensa per i senza fissa dimora. L'associazione non ha ancora deliberato la trasformazione in ODV e l'iscrizione al RUNTS. In via transitoria, può continuare ad applicare il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 111-ter TUIR: le attività istituzionali di assistenza sociale non concorrono alla formazione del reddito imponibile IRES. Tuttavia il consulente fiscale di Tizio lo avverte che la transizione è inevitabile e che ritardarla comporta incertezza normativa; è opportuno avviare la procedura di iscrizione al RUNTS.

Caso 2: Donazione a ONLUS da parte di un privato

Caio effettua una donazione di 1.000 euro a una ONLUS ancora regolarmente iscritta all'anagrafe ONLUS. In base al regime vigente nel periodo di transizione, Caio può detrarre il 30% della donazione (fino a 30.000 euro) o, alternativamente, dedurre l'importo dal reddito complessivo fino al 10% dello stesso. Se la ONLUS avesse già migrato al RUNTS come ETS, il regime di favore ETS del Codice del Terzo Settore sarebbe applicabile direttamente: la sostanza del beneficio per il donatore è analoga, ma il fondamento normativo è diverso.

Domande frequenti

Le ONLUS esistono ancora dopo il Codice del Terzo Settore?

Le ONLUS esistono ancora in via transitoria: le associazioni iscritte all'anagrafe ONLUS continuano ad applicare il vecchio regime fiscale agevolato fino al completamento della migrazione al RUNTS. Con l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'ente assume una delle nuove forme giuridiche previste dal d.lgs. 117/2017 (ODV, APS, ente filantropico, ecc.) e si applica il nuovo regime ETS.

Il regime fiscale delle ONLUS è più o meno favorevole di quello ETS?

In molti aspetti il regime ETS introdotto dal Codice del Terzo Settore è più favorevole di quello ONLUS: prevede, tra l'altro, la deducibilità delle erogazioni liberali fino al 10% del reddito imponibile del donatore (impresa o persona fisica), regime più ampio rispetto ai limiti precedenti. Tuttavia la transizione richiede l'iscrizione al RUNTS e il rispetto dei requisiti del Codice del Terzo Settore.

Chi può costituire una ONLUS oggi?

Con l'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore, non è più possibile costituire nuove ONLUS come categoria autonoma. I nuovi enti non profit si costituiscono direttamente come ETS nelle forme previste dal d.lgs. 117/2017 (ODV, APS, impresa sociale, ecc.) e richiedono l'iscrizione al RUNTS per beneficiare del regime fiscale agevolato.

Le donazioni a una ONLUS sono detraibili?

Sì, nel periodo di vigenza del regime transitorio. Le persone fisiche possono detrarre il 30% delle donazioni alle ONLUS (fino a un massimo detraibile di 30.000 euro), oppure dedurre l'importo dal reddito complessivo. Per le ONLUS migrate al RUNTS come ETS, si applica il regime del Codice del Terzo Settore, che prevede una deducibilità fino al 10% del reddito complessivo.

Qual è il riferimento normativo per gli enti non profit oggi?

Il riferimento principale è il d.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in particolare il Titolo X (artt. 79-89) per il regime fiscale degli ETS iscritti al RUNTS. Le disposizioni di coordinamento con il TUIR sono contenute nello stesso Titolo X. L'art. 111-ter TUIR è abrogato; per i periodi pregressi in regime ONLUS si consulta il testo vigente all'epoca.

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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