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Ultimo aggiornamento: 11 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche
In sintesi
  • Definisce le opere rilevanti per il diritto di seguito (art. 144).
  • Sono gli originali delle opere delle arti figurative (art. 2): quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, nonché gli originali dei manoscritti.
  • Devono essere creazioni eseguite dall'autore o esemplari considerati opere d'arte e originali.
  • Le copie in numero limitato prodotte dall'autore o sotto la sua autorità valgono come originali se numerate, firmate o debitamente autorizzate.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 145 L. 633/1941

Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.

Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.

Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.

Fonte: Normattiva.it.

In sintesi

  • Definisce le opere rilevanti per il diritto di seguito (art. 144).
  • Sono gli originali delle opere delle arti figurative (art. 2): quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, nonché gli originali dei manoscritti.
  • Devono essere creazioni eseguite dall'autore o esemplari considerati opere d'arte e originali.
  • Le copie in numero limitato prodotte dall'autore o sotto la sua autorità valgono come originali se numerate, firmate o debitamente autorizzate.
Indice dei contenuti

Per il diritto di seguito si intendono per opere gli originali delle arti figurative (quadri, sculture, incisioni, fotografie, ecc.) e dei manoscritti; le copie in numero limitato fatte o autorizzate dall'autore valgono come originali.

L'oggetto del diritto di seguito

L'art. 145 individua con precisione quali opere danno luogo al diritto di seguito previsto dall'art. 144. È una definizione importante, perché delimita l'ambito di un diritto che incide sulle rivendite nel mercato dell'arte. La nozione è ancorata agli originali delle opere delle arti figurative, richiamate dall'art. 2 della legge.

L'elenco delle opere

La norma elenca le tipologie rilevanti: quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie, oltre agli originali dei manoscritti. È un catalogo ampio, che copre le principali espressioni delle arti visive. Il requisito comune è che si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati opere d'arte e originali: il diritto di seguito segue l'opera nella sua dimensione di originale, non di semplice riproduzione.

Le copie equiparate agli originali

Un punto delicato riguarda le copie. In molte arti (incisione, scultura, fotografia) l'originale può esistere in più esemplari. La legge stabilisce che le copie prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità sono considerate come originali, a condizione che siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. È il criterio della tiratura controllata: una stampa numerata e firmata dall'artista ha la dignità di originale ai fini del diritto di seguito, una riproduzione anonima e seriale no.

La ratio della definizione

La definizione serve a circoscrivere il diritto a ciò che ha reale valore artistico e di mercato come originale. Si evita così che il diritto di seguito si applichi a poster, riproduzioni di massa o copie non autorizzate, concentrandolo sugli esemplari - unici o a tiratura limitata e controllata - che effettivamente circolano nel mercato dell'arte e generano gli incrementi di valore a cui l'autore ha diritto di partecipare.

Domande frequenti

Quali opere danno luogo al diritto di seguito?

Gli originali delle arti figurative (quadri, sculture, incisioni, fotografie, ecc.) e gli originali dei manoscritti, eseguiti dall'autore o considerati opere d'arte e originali.

Anche le fotografie rientrano?

Sì: le fotografie sono espressamente comprese tra le opere rilevanti ai fini del diritto di seguito.

Le copie valgono come originali?

Sì, se prodotte in numero limitato dall'autore o sotto la sua autorità e numerate, firmate o debitamente autorizzate.

Una riproduzione di massa fa scattare il diritto?

No: il diritto riguarda gli originali e le copie a tiratura limitata e controllata, non le riproduzioni seriali.

Perché serve questa definizione?

Per circoscrivere il diritto di seguito agli esemplari che hanno reale valore di originale nel mercato dell'arte.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-06
A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.