Indice
- Definisce le opere rilevanti per il diritto di seguito (art. 144).
- Sono gli originali delle opere delle arti figurative (art. 2): quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro, fotografie, nonché gli originali dei manoscritti.
- Devono essere creazioni eseguite dall'autore o esemplari considerati opere d'arte e originali.
- Le copie in numero limitato prodotte dall'autore o sotto la sua autorità valgono come originali se numerate, firmate o debitamente autorizzate.
Testo dell'articoloVigente
Art. 145 L. 633/1941
Testo vigente verificato su Normattiva. Scheda in arricchimento editoriale.
Ai fini dell'articolo 144, per opere si intendono gli originali delle opere delle arti figurative, comprese nell'articolo 2, come i quadri, i "collages", i dipinti, i disegni, le incisioni, le stampe, le litografie, le sculture, gli arazzi, le ceramiche, le opere in vetro e le fotografie, nonché gli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati come opere d'arte e originali.
Le copie delle opere delle arti figurative prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità, sono considerate come originali purché siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore.
Fonte: Normattiva.it.
Stesso numero, altri codici
- Art. 145 Cod. Amb. — equilibrio del bilancio idrico
- Art. 145 D.Lgs. 209/2005 — Proponibilità dell'azione di risarcimento
- Art. 145 D.Lgs. 42/2004 — Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione
- Art. 145 Codice Civile: Intervento del giudice
- Articolo 145 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 145 Cod.Cons.: Competenze delle regioni e delle province au
In sintesi
Indice dei contenuti
Per il diritto di seguito si intendono per opere gli originali delle arti figurative (quadri, sculture, incisioni, fotografie, ecc.) e dei manoscritti; le copie in numero limitato fatte o autorizzate dall'autore valgono come originali.
L'oggetto del diritto di seguito
L'art. 145 individua con precisione quali opere danno luogo al diritto di seguito previsto dall'art. 144. È una definizione importante, perché delimita l'ambito di un diritto che incide sulle rivendite nel mercato dell'arte. La nozione è ancorata agli originali delle opere delle arti figurative, richiamate dall'art. 2 della legge.
L'elenco delle opere
La norma elenca le tipologie rilevanti: quadri, collages, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie, oltre agli originali dei manoscritti. È un catalogo ampio, che copre le principali espressioni delle arti visive. Il requisito comune è che si tratti di creazioni eseguite dall'autore stesso o di esemplari considerati opere d'arte e originali: il diritto di seguito segue l'opera nella sua dimensione di originale, non di semplice riproduzione.
Le copie equiparate agli originali
Un punto delicato riguarda le copie. In molte arti (incisione, scultura, fotografia) l'originale può esistere in più esemplari. La legge stabilisce che le copie prodotte in numero limitato dall'autore stesso o sotto la sua autorità sono considerate come originali, a condizione che siano numerate, firmate o altrimenti debitamente autorizzate dall'autore. È il criterio della tiratura controllata: una stampa numerata e firmata dall'artista ha la dignità di originale ai fini del diritto di seguito, una riproduzione anonima e seriale no.
La ratio della definizione
La definizione serve a circoscrivere il diritto a ciò che ha reale valore artistico e di mercato come originale. Si evita così che il diritto di seguito si applichi a poster, riproduzioni di massa o copie non autorizzate, concentrandolo sugli esemplari - unici o a tiratura limitata e controllata - che effettivamente circolano nel mercato dell'arte e generano gli incrementi di valore a cui l'autore ha diritto di partecipare.
Domande frequenti
Quali opere danno luogo al diritto di seguito?
Gli originali delle arti figurative (quadri, sculture, incisioni, fotografie, ecc.) e gli originali dei manoscritti, eseguiti dall'autore o considerati opere d'arte e originali.
Anche le fotografie rientrano?
Sì: le fotografie sono espressamente comprese tra le opere rilevanti ai fini del diritto di seguito.
Le copie valgono come originali?
Sì, se prodotte in numero limitato dall'autore o sotto la sua autorità e numerate, firmate o debitamente autorizzate.
Una riproduzione di massa fa scattare il diritto?
No: il diritto riguarda gli originali e le copie a tiratura limitata e controllata, non le riproduzioni seriali.
Perché serve questa definizione?
Per circoscrivere il diritto di seguito agli esemplari che hanno reale valore di originale nel mercato dell'arte.