In sintesi
L'articolo 168 del Codice di giustizia contabile stabilisce che la sentenza nel giudizio pensionistico sia depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo il diverso termine fissato dal giudice nel dispositivo ai sensi dell'articolo 167, comma 1, per i casi di particolare complessità. La segreteria dà immediata comunicazione del deposito a tutte le parti del giudizio. La norma fissa quindi il termine ordinario per la materiale messa a disposizione della sentenza, coordinandosi con la disciplina della pronuncia del dispositivo all'udienza.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 168 D.Lgs. 174/2016 — Deposito della sentenza
Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)
1. La sentenza è depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo quanto previsto dall’articolo 167, comma 1. La segreteria ne dà immediata comunicazione alle parti.
Stesso numero, altri codici
- Art. 168 Cod. Amb. — utilizzazione delle acque destinate ad uso idroelettrico
- Art. 168 D.Lgs. 209/2005 — Effetti del trasferimento di portafoglio, della fusione e della scissione
- Art. 168 D.Lgs. 42/2004 — Violazione in materia di affissione
- Art. 168 Codice Civile: Impiego ed amministrazione del fondo
- Articolo 168 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
- Art. 168 C.d.S.: Disciplina del trasporto su strada dei material
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
L'articolo 168 del Codice di giustizia contabile stabilisce che la sentenza nel giudizio pensionistico sia depositata in segreteria entro quindici giorni dalla pronuncia, salvo il diverso termine fissato dal giudice nel dispositivo ai sensi dell'articolo 167, comma 1, per i casi di particolare complessità. La segreteria dà immediata comunicazione del deposito a tutte le parti del giudizio. La norma fissa quindi il termine ordinario per la materiale messa a disposizione della sentenza, coordinandosi con la disciplina della pronuncia del dispositivo all'udienza.Il deposito della sentenza: funzione e collegamento con la pronuncia
L'articolo 168 del Codice di giustizia contabile (D.Lgs. 174/2016) completa la disciplina della sentenza nel giudizio pensionistico, fissando il termine per il deposito in segreteria e prevedendo la comunicazione alle parti da parte della segreteria. La norma è breve ma ha implicazioni pratiche rilevanti: il termine di deposito e la sua decorrenza condizionano il calcolo dei termini per le impugnazioni, in particolare per l'appello.
Il deposito in segreteria è l'atto che rende la sentenza formalmente esistente come documento processuale accessibile alle parti: prima del deposito, la sentenza è «pronunciata» ma non ancora «depositata», e le parti che non abbiano partecipato all'udienza di lettura del dispositivo non ne conoscono il contenuto. Il sistema del Codice distingue quindi tra la pronuncia (articolo 167) e il deposito (articolo 168), assegnando a ciascun momento un ruolo processuale distinto.
Il termine di quindici giorni e il coordinamento con l'articolo 167
Il termine ordinario per il deposito è di quindici giorni dalla pronuncia. Questo termine si applica quando il giudice abbia pronunciato la sentenza con lettura contestuale del dispositivo e della motivazione all'udienza, ai sensi dell'articolo 167, comma 1, prima parte. In tal caso la pronuncia e il deposito sono concettualmente distinti: la sentenza è pronunciata all'udienza con la lettura del dispositivo, mentre il deposito materializza il documento completo in segreteria entro i successivi quindici giorni.
Quando invece il giudice abbia fatto ricorso alla separazione tra dispositivo e motivazione (articolo 167, comma 1, seconda parte), fissando nel dispositivo un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito, il termine dell'articolo 168 cede a favore di quello indicato nel dispositivo. La locuzione «salvo quanto previsto dall'articolo 167, comma 1» è appunto il raccordo normativo tra le due disposizioni.
La comunicazione da parte della segreteria
L'articolo 168 prevede che la segreteria dia «immediata comunicazione» alle parti del deposito della sentenza. La comunicazione è un atto formale che adempie a una duplice funzione: porta a conoscenza delle parti l'esistenza e la disponibilità del testo integrale della sentenza, e fa decorrere i termini per le impugnazioni nei casi in cui questi siano collegati alla conoscenza formale del provvedimento.
Nel processo contabile, come in quello amministrativo, la decorrenza dei termini di impugnazione dalla comunicazione della segreteria — piuttosto che dalla pubblicazione o dalla sola notificazione — risponde all'esigenza di garantire che le parti abbiano effettiva conoscenza del testo della sentenza prima che inizino a decorrere i termini per proporre gravame. Questo meccanismo tutela il diritto di difesa, evitando che i termini scorrano all'insaputa della parte.
Rilevanza del deposito per i termini di impugnazione
Il deposito della sentenza è il punto di riferimento per il calcolo dei termini di impugnazione previsti dal Codice. L'appello nel giudizio pensionistico, disciplinato dal Titolo VIII, deve essere proposto nel termine indicato dalle norme sulle impugnazioni (articoli 178 e seguenti del Codice), che decorre dalla comunicazione del deposito o dalla notificazione della sentenza alla parte, secondo il meccanismo del «doppio binario» dei termini.
La breve distanza temporale tra pronuncia (articolo 167) e deposito (articolo 168) — al massimo sessanta giorni, solitamente quindici — risponde al principio di ragionevole durata del processo: la parte che ha vinto in primo grado deve poter disporre del titolo esecutivo in tempi brevi, senza attendere mesi la formalizzazione della sentenza.
Aspetti operativi e verifica del deposito
Dal punto di vista operativo, il ricorrente o il suo difensore devono verificare il deposito della sentenza attraverso i canali di comunicazione della segreteria della sezione competente della Corte dei conti. La comunicazione è effettuata dalla segreteria «immediatamente», vale a dire senza indugi ingiustificati: non è prevista una forma specifica per la comunicazione, ma il mezzo utilizzato deve essere idoneo a produrre la prova dell'avvenuta ricezione, rilevante per il calcolo dei termini di impugnazione.
In caso di tardivo deposito da parte del giudice, la parte interessata può segnalarlo al presidente della sezione, ferma restando l'efficacia della sentenza già pronunciata con la lettura del dispositivo. Il ritardo nel deposito non determina l'invalidità della sentenza ma può rilevare sul piano delle responsabilità interne del magistrato.
Coordinamento con la disciplina delle impugnazioni
L'articolo 168 si coordina con le disposizioni sulle impugnazioni del Titolo VIII del Codice: la comunicazione del deposito della sentenza è il dies a quo per il calcolo del termine lungo di impugnazione nei confronti delle parti non presenti all'udienza di lettura del dispositivo. Per le parti presenti all'udienza, il termine può decorrere dalla lettura del dispositivo, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 167. L'esatta individuazione del termine applicabile richiede una lettura congiunta degli articoli 167, 168 e delle disposizioni specifiche sulle impugnazioni.
Casi pratici
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Domande frequenti