Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 178 D.Lgs. 174/2016 – Termini per le impugnazioni e decorrenza

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 – Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il termine per proporre l’appello, la revocazione, l’opposizione di terzo di cui all’articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. È anche di sessanta giorni il termine per proporre la revocazione e l’opposizione di terzo di cui al primo periodo contro la sentenza delle sezioni di appello.

2. I termini stabiliti al comma 1 sono perentori e decorrono dalla notificazione della sentenza, effettuata con le modalità di cui agli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile, tranne per i casi previsti dall’articolo 200, comma 2, e 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, riguardo ai quali il termine decorre dal giorno in cui sono stati scoperti il dolo o la falsità o la collusione o è stato recuperato il documento, o sono stati riconosciuti l’omissione o il doppio impiego ovvero è passata in giudicato la sentenza di cui all’articolo 202, comma 1, lettera b), o il pubblico ministero ha avuto conoscenza della sentenza di cui all’articolo 202, comma 2.

3. L’impugnazione proposta contro una parte fa decorrere nei confronti dello stesso impugnante i termini di cui al comma 1 per proporla contro le altre parti.

4. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, fatto salvo il caso in cui la parte contumace dimostra di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione di essa o per nullità della notificazione degli atti di cui all’articolo 93, l’appello e la revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti, a pena di decadenza, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza.

5. Indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso per cassazione deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

6. Quando, durante la decorrenza dei termini di cui al comma 1 o 4, sopravviene alcuno degli eventi previsti nell’articolo 108, commi 1 e 7, si applica l’ articolo 328 del codice di procedura civile.

In sintesi

L'articolo 178 del D.Lgs. 174/2016 fissa i termini perentori per le impugnazioni delle sentenze della Corte dei conti. Il termine ordinario di sessanta giorni si applica all'appello, alla revocazione, all'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e al ricorso per cassazione; lo stesso termine vale per revocazione e opposizione di terzo contro sentenze delle sezioni di appello. Il termine decorre dalla notificazione della sentenza secondo le modalità del codice di procedura civile, salvo che per le ipotesi speciali in cui decorre dalla scoperta del vizio (dolo, falsità, documenti recuperati). In assenza di notificazione, appello e revocazione cadono in decadenza entro un anno dalla pubblicazione della sentenza. Il ricorso per cassazione si prescrive entro sei mesi dalla pubblicazione.
Indice dei contenuti

Il termine ordinario di sessanta giorni

L'articolo 178 stabilisce che il termine per proporre l'appello, la revocazione, l'opposizione di terzo di cui all'articolo 200, comma 2, e il ricorso per cassazione è di sessanta giorni. Si tratta di un termine unico per tutti i principali mezzi di impugnazione, che si applica anche alle impugnazioni delle sentenze delle sezioni di appello (revocazione e opposizione di terzo). Il termine è perentorio: la sua violazione determina la decadenza dall'impugnazione, senza possibilità di rimessione in termini salvo le ipotesi eccezionali previste dal codice.

La decorrenza: la notificazione della sentenza

Il comma 2 individua il dies a quo ordinario nel momento della notificazione della sentenza, effettuata con le modalità degli articoli 285 e 286 del codice di procedura civile. La notificazione della sentenza è un atto di parte: è la parte vittoriosa a notificare la sentenza alla parte soccombente per far decorrere il termine breve di impugnazione. In assenza di notificazione, il termine breve non decorre e opera solo il termine lungo (un anno dalla pubblicazione per appello e revocazione, sei mesi per il ricorso per cassazione).

Le decorrenze speciali per le impugnazioni straordinarie

Per le impugnazioni straordinarie (revocazione per dolo, falsità di documenti, collusione, recupero di documenti, omissione o doppio impiego di cui all'articolo 202, comma 1, lettere a)-e)) il termine di sessanta giorni non decorre dalla notificazione della sentenza, ma dal momento in cui il vizio che legittima la revocazione è stato scoperto o si sono verificate le condizioni previste dalla norma. Per la revocazione del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 202, comma 2, il termine decorre dal momento in cui la procura ha avuto conoscenza della sentenza.

I termini lunghi indipendenti dalla notificazione

Il comma 4 introduce un termine di decadenza assoluto: indipendentemente dalla notificazione della sentenza, appello e revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), devono essere proposti entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di decadenza. Fa eccezione solo la parte contumace che dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della notificazione. Il termine annuale garantisce che le sentenze non rimangano indefinitamente impugnabili in assenza di notificazione formale.

Il termine semestrale per il ricorso per cassazione

Il comma 5 prevede un termine autonomo per il ricorso per cassazione: indipendentemente dalla notificazione della sentenza, il ricorso deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza. Il termine semestrale è più breve di quello annuale previsto per appello e revocazione, il che riflette l'esigenza di definire rapidamente le questioni di giurisdizione che il ricorso per cassazione è chiamato a risolvere. La decorrenza dalla «pubblicazione» - e non dalla notificazione - rende il termine automaticamente conoscibile da tutte le parti, indipendentemente dall'iniziativa della parte vittoriosa.

La sospensione dei termini per eventi interruttivi

Il comma 6 disciplina le conseguenze della sopravvenienza di uno degli eventi previsti dall'articolo 108, commi 1 e 7 (come la morte o la perdita della capacità di una delle parti) durante la decorrenza dei termini di impugnazione. In questo caso si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile, che regola la sospensione e la ripresa dei termini di impugnazione in caso di eventi interruttivi del processo. Il rinvio al codice di procedura civile garantisce la coerenza con il regime processuale generale in materia di decadenza e interruzione dei termini.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Qual è il termine per proporre appello contro una sentenza della Corte dei conti?

Sessanta giorni dalla notificazione della sentenza. In assenza di notificazione, entro un anno dalla pubblicazione della sentenza, a pena di decadenza.

Da quando decorre il termine per la revocazione per falsità di documenti?

Dal giorno in cui è stata scoperta la falsità, non dalla notificazione della sentenza. I motivi straordinari di revocazione hanno decorrenze speciali legate al momento della scoperta del vizio.

Entro quanto tempo va proposto il ricorso per cassazione?

Entro sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure, indipendentemente dalla notificazione, entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Cosa succede ai termini di impugnazione se una parte muore durante il decorso del termine?

Si applica l'articolo 328 del codice di procedura civile, richiamato dall'articolo 178, comma 6: i termini si sospendono e riprendono a decorrere secondo le modalità previste da quella disposizione per gli eventi interruttivi del processo.

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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