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Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 173 del D.Lgs. 174/2016 disciplina le modalità di proposizione della domanda nei giudizi ad istanza di parte previsti dall'articolo 172. Il ricorso deve contenere le indicazioni di cui all'articolo 36 e va depositato nella segreteria della sezione competente entro il termine di legge, insieme al provvedimento impugnato. Il presidente fissa l'udienza di discussione entro dieci giorni con decreto comunicato al ricorrente, nominando contestualmente il relatore almeno trenta giorni prima dell'udienza. Il codice prevede che tra il deposito del ricorso e l'udienza non decorrano più di novanta giorni, assicurando così la celerità del procedimento.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 173 D.Lgs. 174/2016 — Forma della domanda

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. Il ricorso, contenente le indicazioni prescritte dall’articolo 36, è depositato, nel termine di legge, nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

2. Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l’udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio almeno trenta giorni prima dell’udienza di merito.

3. Tra il giorno del deposito del ricorso e l’udienza di discussione non devono decorrere più di novanta giorni.

Commento

Il ricorso come atto introduttivo: forma e contenuto

Nei giudizi ad istanza di parte rientranti nell'articolo 172, l'atto che introduce il giudizio è il ricorso, che deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 36 del codice. Quest'ultimo articolo impone l'indicazione delle generalità del ricorrente e del suo difensore, l'esposizione dei fatti e dei motivi di diritto, la formulazione delle conclusioni e la produzione dei documenti rilevanti. Il ricorso va depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente insieme al provvedimento impugnato, il che consente al giudice di avere subito visione sia dell'atto contestato sia delle ragioni del ricorrente.

Il termine di legge per il deposito

La norma fa riferimento al deposito «nel termine di legge» senza specificarlo direttamente: il termine è ricavabile dalle singole norme speciali che regolano ciascuna tipologia di giudizio o, in via residuale, dalle disposizioni del rito ordinario per effetto del rinvio di cui all'articolo 176. Il rispetto del termine è un requisito di procedibilità: un deposito tardivo espone il ricorso alla declaratoria di inammissibilità per decorso del termine perentorio. È pertanto essenziale identificare con precisione la norma che fissa il termine applicabile alla specifica controversia.

Il decreto presidenziale di fissazione dell'udienza

Ricevuto il ricorso, il presidente della sezione ha dieci giorni per fissare con decreto l'udienza di discussione. Questo termine presidenziale è molto stringente e riflette la scelta del legislatore di garantire una trattazione celere delle controversie. Il decreto è comunicato al ricorrente dalla segreteria: si tratta di una comunicazione d'ufficio, che non richiede quindi l'iniziativa di parte. Con separato provvedimento il presidente nomina il relatore del giudizio, con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto all'udienza di merito, così da consentire una preparazione adeguata.

Il termine massimo di novanta giorni tra deposito e udienza

Il comma 3 fissa un termine massimo di novanta giorni tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione. Si tratta di un limite ordinatorio che traduce in norma il principio di ragionevole durata del processo sancito dall'articolo 4 del codice e dall'articolo 111 della Costituzione. In caso di superamento di questo termine, il ricorrente non ha un rimedio diretto previsto dalla norma, ma può avvalersi dei rimedi generali per l'inerzia giudiziaria, compreso il ricorso per equa riparazione previsto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89.

L'obbligo di allegare il provvedimento impugnato

La previsione dell'obbligo di depositare insieme al ricorso il provvedimento impugnato ha una finalità pratica immediata: consente al giudice e alle parti di avere sin dall'inizio un quadro completo del contenzioso, senza necessità di acquisizioni istruttorie preliminari. È un requisito formale il cui mancato rispetto potrebbe comportare un'ordinanza presidenziale di integrazione documentale o, nei casi più gravi, l'inammissibilità del ricorso.

Il raccordo con la competenza territoriale

Il ricorso va depositato nella segreteria della sezione «territorialmente competente». La competenza territoriale della Corte dei conti nei giudizi ad istanza di parte segue criteri diversi a seconda della tipologia di causa: in linea generale rileva il luogo in cui ha sede l'amministrazione che ha adottato il provvedimento impugnato o il luogo di esecuzione del titolo giudiziale. Il ricorrente deve quindi verificare con attenzione quale sezione regionale sia competente, pena il rischio di una declaratoria di incompetenza che comporterebbe la trasmissione degli atti alla sezione corretta con possibili ricadute sui termini.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali indicazioni deve contenere il ricorso ai sensi dell'articolo 173?

Le indicazioni prescritte dall'articolo 36 del codice: generalità del ricorrente e del difensore, esposizione dei fatti e dei motivi di diritto, conclusioni e documenti. Al ricorso va allegato il provvedimento impugnato.

Entro quanti giorni il presidente fissa l'udienza dopo il deposito del ricorso?

Entro dieci giorni dal deposito. Il decreto è comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.

Qual è il termine massimo tra il deposito del ricorso e l'udienza di discussione?

Novanta giorni. Si tratta di un termine ordinatorio che traduce il principio di ragionevole durata del processo, ma il suo superamento non determina di per sé l'invalidità del procedimento.

Quando va nominato il relatore del giudizio?

Almeno trenta giorni prima dell'udienza di merito, con separato provvedimento del presidente della sezione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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