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Ultimo aggiornamento: 16 Aprile 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 177 del D.Lgs. 174/2016 elenca i mezzi di impugnazione ammissibili contro le sentenze della Corte dei conti e definisce il concetto di cosa giudicata formale nel processo contabile. I rimedi esperibili sono: l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione limitato ai motivi di giurisdizione. La sentenza passa in giudicato quando non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione. La norma regola anche l'acquiescenza espressa e tacita, nonché gli effetti dell'impugnazione parziale.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 177 D.Lgs. 174/2016 — Mezzi di impugnazione e cosa giudicata formale

Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 — Codice di giustizia contabile (Allegato 1)

1. I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l’appello, l’opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

2. S’intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all’articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.

3. Salvi i casi previsti dall’articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), l’acquiescenza risultante da accettazione espressa o da atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni esclude la proponibilità di queste ultime.

4. L’impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate.

Commento

Il sistema delle impugnazioni nel processo contabile

L'articolo 177 costituisce la norma cardine del sistema delle impugnazioni nel processo contabile. Il legislatore ha previsto quattro rimedi distinti: l'appello (impugnazione ordinaria di merito), la revocazione (impugnazione straordinaria per errore di fatto o vizi occulti), l'opposizione di terzo (rimedio per il terzo pregiudicato dal giudicato) e il ricorso per cassazione, quest'ultimo limitato ai soli motivi inerenti alla giurisdizione. La struttura ricalca quella del processo civile, con la significativa differenza del ricorso per cassazione limitato alla giurisdizione.

Il ricorso per cassazione limitato ai motivi di giurisdizione

La limitazione del ricorso per cassazione ai soli motivi inerenti alla giurisdizione riflette la posizione della Corte dei conti come giudice speciale nell'ordinamento italiano. Ai sensi dell'articolo 111, comma 8, della Costituzione, contro le sentenze dei giudici speciali il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi attinenti alla giurisdizione. La Corte di cassazione non può quindi sindacare gli errori di diritto o di fatto commessi dalla Corte dei conti: la sua funzione si limita a verificare che la Corte dei conti non abbia sconfinato dai limiti della propria giurisdizione o non abbia invaso quella di altri giudici.

La cosa giudicata formale: definizione e presupposti

Il comma 2 definisce la cosa giudicata formale: si intende passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere f) e g), né a ricorso per cassazione. La cosa giudicata formale rappresenta la stabilità processuale della sentenza: una volta formatosi il giudicato, la sentenza non può più essere rimessa in discussione con i rimedi ordinari. La revocazione per i motivi «ordinari» (dolo, falsità, recupero di documenti) è invece assoggettata a termini propri e non incide sulla formazione del giudicato formale.

L'acquiescenza: espressa e tacita

Il comma 3 disciplina l'acquiescenza, ossia la rinuncia all'impugnazione da parte del soccombente. L'acquiescenza può essere espressa (accettazione formale della sentenza) o tacita (risultante da atti incompatibili con la volontà di impugnare, come l'esecuzione spontanea della condanna). L'acquiescenza esclude la proponibilità delle impugnazioni: una volta che la parte ha accettato la sentenza, non può più tornare sui propri passi. Fanno eccezione solo i casi di cui all'articolo 202, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), che riguardano vizi particolarmente gravi come il dolo del giudice o la falsità di documenti.

L'acquiescenza parziale e i suoi effetti

Il comma 4 stabilisce che l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnate. Si tratta di una regola di fondamentale importanza pratica: se la parte impugna solo alcuni capi della sentenza, sulle parti non impugnate si forma immediatamente il giudicato. Il soccombente deve quindi valutare con attenzione l'estensione dell'impugnazione, verificando che tutti i capi della sentenza che intende contestare siano espressamente inclusi nei motivi dell'atto di impugnazione.

Il rapporto tra impugnazione ordinaria e straordinaria

Il sistema delineato dall'articolo 177 distingue tra impugnazioni ordinarie (appello) e straordinarie (revocazione, opposizione di terzo, ricorso per cassazione). Solo l'appello è una vera impugnazione di merito che sospende la formazione del giudicato formale. La revocazione e l'opposizione di terzo, invece, operano su sentenze già passate in giudicato formale, eccezionalmente riaprendone l'esame in presenza di specifici presupposti normativamente individuati. Questa distinzione ha ricadute dirette sull'esecutività della sentenza e sull'efficacia del giudicato.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Quali sono i mezzi di impugnazione delle sentenze della Corte dei conti?

Appello, opposizione di terzo, revocazione e ricorso per cassazione. Quest'ultimo è ammesso solo per i motivi inerenti alla giurisdizione, ai sensi dell'articolo 111, comma 8, della Costituzione.

Quando una sentenza della Corte dei conti passa in giudicato?

Quando non è più soggetta ad appello, né a revocazione per i motivi di cui all'articolo 202 comma 1 lettere f) e g), né a ricorso per cassazione.

Cos'è l'acquiescenza e quando si verifica tacitamente?

L'acquiescenza è la rinuncia all'impugnazione. Si verifica tacitamente quando la parte compie atti incompatibili con la volontà di impugnare, come l'esecuzione spontanea della condanna. Esclude la proponibilità di tutte le impugnazioni, salvo i casi di cui all'articolo 202 comma 1 lettere a)-e).

Se impugno solo parte di una sentenza, cosa succede per le parti non impugnate?

Si forma immediatamente il giudicato formale sulle parti non impugnate, per effetto del comma 4. Il giudice di appello non potrà riesaminare i capi della sentenza che non sono stati espressamente contestati.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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