- L'art. 45 consente all'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) di autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nel rispetto della normativa doganale unionale e delle disposizioni nazionali in materia.
- Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale (non unionali), la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni complessivi, inclusi i primi trenta, a fronte di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall'art. 46.
- Il sistema si raccorda con il Reg. UE 952/2013 (art. 110-112) che già disciplina il credito di pagamento e le semplificazioni per gli operatori economici autorizzati (AEO), aggiungendo una specifica deroga nazionale per i diritti di competenza interna.
- Se la scadenza della dilazione cade in un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo successivo, senza necessità di istanza da parte del debitore.
- Il mancato rispetto dei termini e delle condizioni della dilazione (garanzia insufficiente, mancato pagamento degli interessi) può comportare la decadenza dal beneficio e l'esigibilità immediata del debito doganale.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 D.Lgs. 141/2024 — Pagamenti dilazionati o periodici dei diritti doganali
Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione (D.Lgs. 26 settembre 2024, n. 141)
1. L’Agenzia può autorizzare il pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, nei termini e con le modalità indicate dalla normativa doganale unionale e da altre disposizioni nazionali in tema di dilazioni e di autorizzazioni.
2. Per i soli diritti doganali previsti dalla normativa nazionale, la dilazione può essere estesa fino a un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta, dietro prestazione di idonea garanzia e pagamento degli interessi nella misura stabilita dall’articolo 46.
3. Quando la data di scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine per il pagamento è posticipato al giorno lavorativo successivo.
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Stesso numero, altri codici
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- Art. 45 Reg. (UE) 2024/1689 — Obblighi di informazione degli organismi notificati
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 148/2015 — Accesso ai dati elementari
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
In sintesi
Indice dei contenuti
Contesto sistematico: dilazione nel diritto doganale unionale e nazionale
L'art. 45 del D.Lgs. 141/2024 disciplina l'istituto del pagamento dilazionato o periodico dei diritti doganali, collocandosi al crocevia tra la normativa doganale unionale e il diritto nazionale complementare. Il codice doganale dell'Unione (Reg. UE 952/2013, artt. 110-112) già prevede la possibilità che le autorità doganali accordino un credito di pagamento per i dazi all'importazione e all'esportazione, stabilendo le condizioni generali (garanzia, interessi, procedura di autorizzazione). Il D.Lgs. 141/2024, in coerenza con il proprio ruolo di normativa complementare nazionale, non riproduce la disciplina unionale ma vi si aggancia, precisando esclusivamente gli aspetti di pertinenza italiana.
La distinzione tra diritti doganali unionali (dazi doganali, dazi antidumping, dazi compensativi) e diritti doganali nazionali (IVA all'importazione, accise, altri tributi nazionali riscossi in dogana) è fondamentale per la corretta applicazione dell'art. 45: solo per questi ultimi la norma consente una dilazione fino a novanta giorni, mentre per i diritti unionali valgono esclusivamente le regole del Reg. UE 952/2013 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione (Reg. UE 2446/2015 e 2447/2015).
Il meccanismo della dilazione: struttura e presupposti
Il comma 1 stabilisce che ADM può autorizzare la dilazione o il pagamento periodico. Il termine «può» indica una facoltà discrezionale dell'Agenzia, non un diritto soggettivo dell'operatore: la concessione della dilazione è subordinata alla valutazione della situazione del debitore, all'esistenza di idonea garanzia e alla conformità ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento. In sede di prassi operativa, ADM ha tradizionalmente richiesto che l'operatore sia in regola con i propri obblighi doganali e fiscali e che non siano pendenti procedimenti di recupero coattivo a suo carico.
La disciplina unionale (art. 110 Reg. UE 952/2013) prevede due distinte modalità di pagamento agevolato: il credito globale (pagamento differito entro un termine prestabilito per tutti i dazi contabilizzati in un dato periodo) e il credito differito (dilazione per singola obbligazione doganale). Queste modalità si applicano anche alle operazioni soggette a diritti nazionali, salvo che la norma nazionale non preveda condizioni più specifiche, come fa l'art. 45, comma 2, per la dilazione estesa fino a novanta giorni.
La dilazione estesa per i diritti nazionali: novanta giorni e garanzie
Il comma 2 introduce la fattispecie peculiare della dilazione estesa, riservata ai soli diritti doganali nazionali. La locuzione «compresi i primi trenta» chiarisce che il limite di novanta giorni è complessivo: non si tratta di novanta giorni aggiuntivi rispetto ai trenta ordinari, bensì di un massimale unico di novanta giorni che include il periodo iniziale. In termini pratici, un'impresa che ottiene la dilazione standard di trenta giorni (equiparabile al termine unionale) può richiedere un'estensione fino ad ulteriori sessanta giorni, per un totale non superiore a novanta giorni dalla data di contabilizzazione del debito doganale.
Due condizioni cumulative devono essere soddisfatte:
Proroga automatica in caso di giorno festivo
Il comma 3 introduce una regola di semplificazione procedurale: quando la scadenza della dilazione coincide con un giorno festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno lavorativo successivo. La norma non richiede alcuna formalità da parte del debitore doganale: la proroga opera automaticamente per effetto della legge. In questo, l'art. 45 si allinea al principio generale dell'ordinamento italiano in materia di scadenze (art. 2963 c.c. e art. 155 c.p.c.) e alla clausola di salvaguardia già presente nel codice doganale unionale (art. 56, paragrafo 3, Reg. UE 952/2013). Per «giorno festivo» si intendono le domeniche, le festività nazionali e le festività locali riconosciute dalla normativa vigente.
Profili operativi per spedizionieri e operatori economici
Per gli operatori economici che gestiscono flussi continuativi di importazioni — spedizionieri doganali, importatori strutturati, operatori AEO — l'art. 45 presenta un rilevante interesse gestionale. La possibilità di dilazionare i diritti nazionali fino a novanta giorni consente di ottimizzare la liquidità aziendale, concentrando i pagamenti in scadenze compatibili con i flussi di cassa generati dalla rivendita o dalla lavorazione della merce importata. Tuttavia, l'operatore deve considerare il costo del denaro rappresentato dagli interessi ex art. 46 e valutare se la dilazione sia conveniente rispetto a forme alternative di finanziamento a breve termine.
In caso di mancato rispetto delle condizioni della dilazione (es. escussione della garanzia, inadempimento al pagamento degli interessi), ADM può revocare l'autorizzazione con effetto immediato. Il debito doganale diviene esigibile e ADM procede alla riscossione coattiva secondo le norme vigenti. L'operatore che si trova in difficoltà finanziaria temporanea dovrebbe pertanto comunicare proattivamente con l'ufficio doganale competente, valutando se sussistano i presupposti per una rinegoziazione dei termini o per l'accesso a istituti deflattivi del contenzioso.
Raccordo con il Reg. UE 952/2013 e la disciplina degli interessi
Il raccordo sistematico tra l'art. 45 e il codice doganale unionale merita un approfondimento. Il Reg. UE 952/2013 disciplina gli interessi di mora (art. 114) e gli interessi compensativi (art. 519 del Reg. UE 2447/2015), che si applicano ai debiti doganali unionali. Per i diritti doganali nazionali, la normativa di riferimento è quella interna, e l'art. 45 rimanda all'art. 46 del D.Lgs. 141/2024 che ne fissa il tasso. È importante che l'operatore distingua tra:
La distinzione è rilevante perché ciascuna categoria ha un tasso e una base di calcolo diversi, con effetti significativi sull'importo complessivo dovuto dall'operatore.
Considerazioni pratiche per il contenzioso
Se ADM nega la dilazione o la revoca, l'operatore può impugnare il provvedimento nelle forme ordinarie del contenzioso doganale (ricorso alla Corte di giustizia tributaria). Nella fase cautelare, è possibile chiedere la sospensione dell'esecutività del provvedimento di revoca, dimostrando il fumus boni iuris (es. garanzia formalmente idonea) e il periculum in mora (pregiudizio grave e irreparabile da pagamento immediato). La giurisprudenza tributaria ha riconosciuto la natura discrezionale della concessione della dilazione, ma ha anche affermato che la revoca per vizi formali della garanzia deve essere preceduta da un'espressa contestazione e dalla concessione di un termine per la regolarizzazione, in ossequio al principio del contraddittorio.
Casi pratici
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Domande frequenti