← Torna a Cripto-attività — MiCA (Regolamento UE 2023/1114)
Ultimo aggiornamento: 27 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Gli emittenti di ART devono notificare immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nell'organo di amministrazione.
  • La notifica deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per valutare se i nuovi componenti soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 34, par. 2 MiCA.
  • L'obbligo scatta non solo per sostituzioni o nuove nomine, ma anche per ogni variazione nella composizione o nelle deleghe dell'organo.
  • Il termine «immediatamente» implica che non è ammissibile alcun ritardo burocratico: la comunicazione deve precedere o accompagnare l'efficacia della modifica.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 33 Reg. (UE) 2023/1114 — Notifica delle modifiche all’organo di amministrazione

Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 relativo ai mercati delle cripto-attività (Markets in Crypto-Assets, MiCA)

Gli emittenti di token collegati ad attività notificano immediatamente alla rispettiva autorità competente qualsiasi modifica apportata al loro organo di amministrazione e forniscono all’autorità competente tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità all’articolo 34, paragrafo 2.

In sintesi

  • Gli emittenti di ART devono notificare immediatamente all'autorità competente qualsiasi modifica intervenuta nell'organo di amministrazione.
  • La notifica deve essere corredata di tutte le informazioni necessarie per valutare se i nuovi componenti soddisfano i requisiti di onorabilità e professionalità ex art. 34, par. 2 MiCA.
  • L'obbligo scatta non solo per sostituzioni o nuove nomine, ma anche per ogni variazione nella composizione o nelle deleghe dell'organo.
  • Il termine «immediatamente» implica che non è ammissibile alcun ritardo burocratico: la comunicazione deve precedere o accompagnare l'efficacia della modifica.
Contesto: il ruolo dell'organo di amministrazione negli emittenti di ART

L'articolo 33 MiCA si inserisce nel quadro degli obblighi organizzativi e di governance che il Titolo III impone agli emittenti di token collegati ad attività (ART). Gli ART sono token il cui valore è stabilizzato facendo riferimento a un paniere di valute ufficiali, di merci o di cripto-attività; la loro capacità di mantenere la stabilità del valore e di non arrecare rischi sistemici dipende in larga misura dalla qualità del management che li governa.

MiCA richiede che i componenti dell'organo di amministrazione di un emittente di ART soddisfino standard elevati di onorabilità, competenza ed esperienza (definiti all'articolo 34, paragrafo 2). Tali requisiti non sono una valutazione una tantum svolta in sede di prima autorizzazione: devono permanere per tutta la durata dell'attività. L'articolo 33 è il meccanismo operativo che consente all'autorità competente di esercitare un controllo continuativo su questo profilo.

Il meccanismo della notifica immediata

Il termine «immediatamente» è dirimente. A differenza di altri obblighi informativi in materia finanziaria che prevedono termini espressi (ad esempio cinque giorni lavorativi), l'art. 33 non quantifica la tempistica ma richiede una comunicazione senza indugio. Nella prassi delle autorità di vigilanza europee, «immediatamente» viene interpretato come entro le 24-48 ore dall'efficacia della modifica, o addirittura prima se la modifica è programmata e l'emittente ne è a conoscenza in anticipo. Un emittente che deliberi in consiglio di amministrazione la sostituzione di un consigliere e notifichi l'autorità solo settimane dopo si espone a una contestazione formale.

L'obbligo si estende non solo alle sostituzioni o alle nuove nomine, ma a qualsiasi modifica della composizione dell'organo, incluse variazioni nelle deleghe, nelle qualifiche ufficialmente comunicate, o nei ruoli esecutivi. Se un componente assume o perde la qualifica di amministratore delegato — circostanza che può incidere sul profilo di rischio complessivo — la notifica è dovuta.

Il contenuto della notifica: il raccordo con l'art. 34, par. 2

La notifica non è una semplice comunicazione anagrafica. L'emittente deve fornire all'autorità competente «tutte le informazioni necessarie» per valutare la conformità al regime di requisiti dell'art. 34, par. 2. Questo include, in linea di massima:

  • curriculum vitae aggiornato del nuovo componente;
  • dichiarazioni sull'assenza di condanne penali o procedimenti disciplinari rilevanti (onorabilità);
  • documentazione sull'esperienza pregressa in ambito finanziario, tecnologico o giuridico pertinente (professionalità);
  • dichiarazione relativa a eventuali conflitti di interesse con l'emittente o con soggetti terzi collegati.

La pratica applicativa degli Stati membri che già conoscevano regimi analoghi per le istituzioni finanziarie (come i fit and proper assessment della direttiva CRD IV per le banche) costituisce un utile riferimento. Le autorità nazionali competenti (in Italia la Banca d'Italia o la Consob, a seconda della qualificazione dell'emittente) tenderanno a richiedere i medesimi standard documentali già applicati in quegli ambiti.

Implicazioni operative per gli emittenti di ART

Per un emittente di ART che opera in un contesto dinamico — startup tecnologiche, società di gestione di stablecoin, consorzi bancari che emettono token di pagamento — il rispetto dell'art. 33 richiede la predisposizione di una procedura interna di governance change management. In concreto:

  • il dipartimento legal/compliance deve essere informato di qualsiasi variazione dell'organo di amministrazione prima che essa diventi efficace;
  • deve esistere un template di notifica pre-compilato con i campi richiesti dall'autorità competente;
  • i nuovi componenti dell'organo devono essere orientati a fornire la documentazione necessaria prima della nomina formale;
  • la procedura deve prevedere un escalation path in caso di modifiche urgenti (es. dimissioni improvvise per cause di forza maggiore).

La mancata o tardiva notifica non è una violazione meramente formale: l'autorità competente può adottare misure di vigilanza, inclusa la sospensione dell'autorizzazione all'emissione di ART, qualora ritenga che la composizione modificata dell'organo non soddisfi i requisiti di legge.

Coordinamento con il regime di autorizzazione ex artt. 21-24 MiCA

L'articolo 33 va letto in combinato disposto con gli articoli 21-24 MiCA, che disciplinano la procedura di autorizzazione iniziale degli emittenti di ART. In sede di autorizzazione, l'autorità competente valuta già la composizione dell'organo di amministrazione; l'art. 33 assicura la continuità di tale valutazione nel tempo, trasformando quella che sarebbe una verifica statica in un meccanismo di vigilanza dinamica. Se un emittente modifica il proprio organo in modo da far venir meno uno dei requisiti che avevano giustificato l'autorizzazione originaria, l'autorità può richiedere misure correttive o, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione ai sensi dell'art. 25 MiCA.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 100 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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