Indice
- L'affittuario, non il proprietario, è soggetto passivo del reddito agrario quando il terreno è dato in affitto per uso agricolo.
- La deroga all'art. 26 TUIR si applica solo a contratti di natura agricola in senso stretto, non a usi naturalistici o di ricerca.
- Nel comodato, la prassi amministrativa imputa il reddito agrario a chi esercita effettivamente l'attività agricola.
- In conduzioni associate, il reddito si divide pro-quota tra i partecipanti con obbligo di formalizzazione in atto sottoscritto.
- La coltivazione di vegetali per conto terzi produce reddito agrario a favore del coltivatore, purché su suo terreno.
Testo dell'articoloVigente
Art. 33 TUIR – Imputazione del reddito agrario
In vigore dal 01/01/2008 con effetto dal 01/01/1992
Modificato da: Legge del 24/12/2007 n. 244 Articolo 1
“1. Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo dell’affittuario, anziché quello del possessore, a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.
2. Nei casi di conduzione associata, salvo il disposto dell’articolo 5, il reddito agrario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun associato per la quota di sua spettanza. Il possessore del terreno o l’affittuario deve allegare alla dichiarazione dei redditi un atto sottoscritto da tutti gli associati dal quale risultino la quota del reddito agrario spettante a ciascuno e la decorrenza del contratto. Mancando la sottoscrizione anche di un solo associato o l’indicazione della ripartizione del reddito si presume che questo sia ripartito in parti uguali. 2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all’articolo 32, comma 2, lettera b).”
Stesso numero, altri codici
- Art. 33 Cod. Amb. — Oneri istruttori
- Art. 33 D.Lgs. 159/2011 — L'amministrazione giudiziaria dei beni personali
- Art. 33 D.Lgs. 209/2005 — Tasso di interesse garantibile nei contratti relativi ai rami vita
- Art. 33 D.Lgs. 42/2004 — Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti
- Art. 33 CAD — Articolo abrogato
- Art. 33 Codice Civile: Registrazione delle persone giuridiche
Commento
Commento del professionista
imprenditori agricoli e professionisti del settore
Quando si parla di reddito agrario, una delle questioni più frequenti che si pone nella pratica professionale riguarda un problema apparentemente semplice: chi deve dichiarare il reddito agrario? Il proprietario del terreno o chi lo coltiva davvero?
L’art. 33 del TUIR risponde a questa domanda con una disciplina specifica che deroga al principio generale dei redditi fondiari, e che merita un’analisi attenta per chi opera nel settore agricolo.
La regola generale e la sua deroga: il caso dell’affittuario
Il punto di partenza è il principio sancito dall’art. 26 TUIR, secondo cui i redditi fondiari tra cui rientra il reddito agrario spettano a chi possiede l’immobile a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale.
L’art. 33, comma 1, tuttavia, introduce una deroga fondamentale: quando il terreno viene dato in affitto per uso agricolo, il reddito agrario non va dichiarato dal proprietario, bensì dall’affittuario, a partire dalla data di efficacia del contratto.
La ratio è chiara, e nella pratica professionale si traduce in un principio di buon senso: il reddito agrario è una grandezza forfettaria che misura la redditività dell’attività agricola esercitata sul fondo. Chi lavora la terra apportando lavoro e capitale di esercizio è il soggetto economicamente rilevante, non chi si limita a possedere il terreno.
Attenzione però: la deroga si applica soltanto se il contratto di affitto ha natura agricola in senso stretto. Non basta che il terreno venga ceduto a un soggetto che si occupa di qualcosa che avviene su un suolo. Non rientrano nell’ambito dell’art. 33 i terreni concessi per uso naturalistico, per esperienze di ricerca su piantagioni, per la caccia o per la pesca in acque private. In tutti questi casi, il reddito agrario rimane in capo al proprietario perché manca l’esercizio effettivo dell’impresa agricola.
Un caso pratico che ricorre spesso nello studio è quello del comodato: il proprietario concede il terreno gratuitamente a un familiare o a un terzo che lo coltiva. La lettera della norma parla solo di affitto, e qualche pronuncia giurisprudenziale ha contestato la possibilità di imputare il reddito al comodatario. Tuttavia, la prassi amministrativa confermata anche dalle istruzioni ai modelli dichiarativi ha da tempo assunto una posizione più pragmatica: il reddito agrario va imputato a chi esercita l’attività agricola, indipendentemente dal titolo giuridico con cui detiene il terreno. Una soluzione coerente con la sostanza economica dell’istituto.
Le conduzioni associate: compartecipazione, soccida e impresa familiare
Il comma 2 dell’art. 33 regola i casi in cui il terreno viene condotto in forma associata, cioè quando più soggetti partecipano insieme all’attività agricola. In questi casi, il reddito agrario si divide tra gli associati in proporzione alle rispettive quote.
La norma richiede che le quote siano formalizzate in un atto sottoscritto da tutti gli associati, contenente sia la ripartizione del reddito sia la decorrenza del contratto. In mancanza di firma anche di un solo partecipante, o in assenza dell’indicazione delle quote, scatta una presunzione legale: il reddito si considera ripartito in parti uguali. È un dettaglio che nella pratica non va mai sottovalutato.
Le principali forme di conduzione associata meritano un cenno specifico:
La compartecipazione agraria è un contratto in cui il compartecipato (di norma l’imprenditore agricolo titolare del fondo e dei mezzi meccanici) e il compartecipante (che apporta sementi, concimi e altri fattori produttivi) condividono rischi e produzione. Entrambi dichiarano pro-quota il reddito agrario. È uno strumento interessante, ad esempio, per chi vuole coltivare colture energetiche per approvvigionare impianti a fonti rinnovabili, ma va ricordato che è utilizzabile solo per coltivazioni stagionali.
La soccida disciplinata dagli artt. 2170 e seguenti del codice civile riguarda invece l’allevamento: soccidante e soccidario si associano per allevare bestiame e ripartire prodotti e utili. Anche qui il reddito agrario si imputa pro-quota. La Cassazione (sent. n. 19738/2013) ha chiarito che si tratta di un contratto associativo con comunione di scopo, inquadrabile nell’impresa agricola ex art. 2135 c.c. Vale la pena ricordare che il soccidante è tenuto a comunicare la quota di reddito spettante al soccidario e a tenere il registro carico/scarico animali.
L’impresa familiare agricola segue le regole dell’art. 5 TUIR: il titolare dichiara l’intero reddito agrario nel quadro RA, mentre i familiari partecipanti indicano la propria quota nel quadro RH, nel limite del 49%. Il titolare deve attestare che le quote siano proporzionate al lavoro effettivamente prestato, in modo continuativo e prevalente. Analogamente, nel caso di impresa coniugale non societaria, il reddito agrario si divide al 50% tra i coniugi.
Non vanno dimenticate poi le forme più “tradizionali” come la mezzadria (concedente che apporta il terreno, mezzadro che apporta il lavoro familiare) e la colonia parziaria (strutturalmente simile, ma senza il riferimento alla famiglia colonica). Entrambe seguono le stesse regole di imputazione pro-quota, con le profonde innovazioni introdotte dalla legge n. 203/1982 sui patti agrari.
La coltivazione di vegetali per conto terzi: un’opportunità spesso sottovalutata
Il comma 2-bis, introdotto dalla Legge Finanziaria 2008, ha esteso il regime del reddito agrario a un’attività che in passato creava qualche incertezza classificatoria: la coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi.
In pratica: un soggetto (committente) che può essere un imprenditore agricolo o anche commerciale consegna a un imprenditore agricolo sementi, talee o piante germogliate affinché le coltivi sul proprio terreno e poi restituisca il prodotto finito. Il corrispettivo che il coltivatore riceve rientra nel suo reddito agrario, con tutti i vantaggi del regime catastale.
Tre precisazioni operative che nella consulenza fanno la differenza:
Il terreno deve essere del coltivatore (o detenuto da lui in affitto, comodato, usufrutto): non si applica se la coltivazione avviene su terreni del committente.
Vale solo per i vegetali, non per l’allevamento di animali per quello si ragiona diversamente.
Se si superano i limiti dell’art. 32, comma 2, lett. b) TUIR, la parte eccedente non è più reddito agrario ma reddito d’impresa, calcolato in proporzione alla superficie eccedente (art. 56-bis TUIR). L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 12/E/2008, ha chiarito che questa attività può essere svolta anche in via esclusiva, non necessariamente abbinata ad altre attività agricole.
Il regime è particolarmente interessante nel settore florovivaistico, ma trova applicazione crescente anche nelle coltivazioni energetiche per alimentare impianti a biomasse o biogas un ambito in forte espansione nel quale la corretta qualificazione del reddito può fare una differenza significativa sul piano fiscale.
In sintesi: cosa tener presente nella pratica
L’art. 33 TUIR esprime una scelta di fondo del legislatore fiscale: il reddito agrario segue chi esercita l’attività, non necessariamente chi possiede il bene. È un principio apparentemente semplice, ma che nella pratica genera una serie di questioni dalla qualificazione del contratto, alla formalizzazione delle quote nelle conduzioni associate, ai limiti quantitativi per la coltivazione conto terzi che richiedono attenzione e una corretta gestione documentale fin dall’inizio del rapporto contrattuale.
Come sempre in materia tributaria, la forma conta: un atto di conduzione associata privo anche di una sola firma può portare a una ripartizione del reddito imposta per legge, diversa da quella effettivamente voluta dalle parti. Meglio non scoprirlo in sede di controllo.
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Prassi e linee guida
Circolare · n. 12/E dell'8 agosto 2025
Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sulla disciplina dei redditi dei terreni dopo la riforma operata dal D.Lgs. 192/2024. Si conferma che il reddito agrario dichiarato non puo' essere inferiore al reddito catastale attribuito al fondo e si precisano le regole di imputazione tra proprietario e affittuario rilevanti ai fini dell'art. 33 TUIR.
Leggi il documento su www.agenziaentrate.gov.itDomande frequenti
Chi paga l'imposta sul reddito agrario: proprietario o affittuario?
L'affittuario. L'art. 33 comma 1 TUIR prevede una deroga al principio generale: il reddito agrario è imputato a chi esercita l'attività agricola sul fondo, non al proprietario, dal momento di efficacia del contratto di affitto.
Il reddito agrario si imputa al comodatario?
Secondo la prassi amministrativa confermata dalle istruzioni dichiarative, sì: il reddito agrario va imputato a chi esercita effettivamente l'attività agricola, indipendentemente dal titolo giuridico con cui detiene il terreno, coerentemente con la sostanza economica dell'istituto.
Come si divide il reddito agrario nelle conduzioni associate?
In proporzione alle quote formalizzate in atto sottoscritto da tutti gli associati con indicazione della ripartizione del reddito e decorrenza del contratto. In mancanza anche di una sola firma, presunzione legale di ripartizione in parti uguali.
Quali forme di conduzione associata producono reddito agrario?
Compartecipazione agraria, soccida (per allevamento), impresa familiare agricola, mezzadria e colonia parziaria. Tutte seguono regole di imputazione pro-quota, con documentazione e formalità specifiche richieste per ciascuna forma.
Chi paga l'imposta se coltura vegetali per conto terzi?
Il coltivatore che produce vegetali consegnati da un committente su suo terreno dichiara il corrispettivo come reddito agrario, usufruendo del regime catastale, purché il terreno sia di sua proprietà e non superi i limiti dell'art. 32.
Vedi anche