Testo dell'articoloVigente
Art. 13 D.Lgs. 1/2018 — Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile (Articoli 1-bis, comma 3, e 11 legge 225/1992
Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 — Codice della protezione civile
1. Oltre al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che opera quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, sono strutture operative nazionali: a) le Forze armate; b) le Forze di polizia; c) gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e il Consiglio nazionale delle ricerche; d) le strutture del Servizio sanitario nazionale; e) il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco nazionale del volontariato di protezione civile, l’Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico; f) il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente; g) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale. g-bis) le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo appositamente organizzate per la gestione delle attività di messa in sicurezza e salvaguardia del patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamità naturali.
2. Concorrono, altresì, alle attività di protezione civile gli ordini e i collegi professionali e i rispettivi Consigli nazionali, anche mediante forme associative o di collaborazione o di cooperazione appositamente definite tra i rispettivi Consigli nazionali nell’ambito di aree omogenee, e gli enti, gli istituti e le agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile e aziende, società e altre organizzazioni pubbliche o private che svolgono funzioni utili per le finalità di protezione civile. 2-bis. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i comuni e i commissari delegati di cui all’articolo 25, comma 7, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, possono porre in essere attività connesse con la valutazione dell’impatto e il censimento dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, ai beni culturali e paesaggistici in raccordo con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e Bolzano, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile di cui all’articolo 7, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali di cui al comma 2 del presente articolo, anche ove costituiti nelle forme associative o di collaborazione o di cooperazione di cui al medesimo comma 2, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali ad essi afferenti.
3. Le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali, e nei limiti delle competenze loro attribuite, possono individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di riferimento delle strutture di cui al comma 1.
4. Le strutture operative nazionali e regionali svolgono, nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali, salvo quanto previsto dal comma 5, le attività previste dal presente decreto. Con le direttive di cui all’articolo 15, si provvede a disciplinare specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione delle strutture operative nel Servizio nazionale della protezione civile.
5. Le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dal presente decreto sono disciplinate, secondo quanto previsto in materia dagli articoli 15, 89, comma 3, 92 e 549-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, adottato ai sensi dell’ articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità, dei requisiti e delle condizioni con cui, su richiesta delle autorità di protezione civile, in occasione di eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), limitatamente alla durata delle relative esigenze emergenziali, il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee, anche avvalendosi delle deroghe, in materia di norme tecniche, autorizzazioni ovvero titoli e abilitazioni, eventualmente previste con le ordinanze di cui all’articolo 25. articolo precedente articolo successivo
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In sintesi
L'articolo 13 del D.Lgs. 1/2018 elenca le strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile. Oltre ai vigili del fuoco, sono strutture operative: le Forze armate, le Forze di polizia, gli enti di ricerca di rilievo nazionale (tra cui INGV e CNR), il Servizio sanitario nazionale, il volontariato organizzato, la Croce rossa, il CNSAS, il SNPA e i servizi meteorologici nazionali. Ai soggetti concorrenti (ordini professionali, enti e aziende) si aggiunge la possibilità per professionisti iscritti agli albi di partecipare alla valutazione dei danni. Le Regioni possono individuare proprie strutture operative regionali. Le strutture agiscono nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; le modalità di concorso delle Forze armate sono disciplinate da un apposito DPCM.Indice dei contenuti
Il catalogo delle strutture operative nazionali
L'articolo 13 del D.Lgs. 1/2018 fornisce il catalogo delle strutture operative che costituiscono l'ossatura tecnico-operativa del Servizio nazionale. Si tratta di soggetti che, a differenza delle componenti di cui all'articolo 4 (Stato, Regioni, enti locali), non rappresentano livelli di governo ma strutture specializzate che concorrono all'esercizio della funzione di protezione civile con le proprie competenze tecnico-operative. Il comma 1 dell'articolo 13 elenca sette categorie, che si aggiungono al Corpo nazionale dei vigili del fuoco già qualificato come componente fondamentale dall'articolo 10. La distinzione tra strutture operative nazionali e soggetti concorrenti di cui al comma 2 rileva ai fini dell'intensità del vincolo di cooperazione: le prime sono obbligate a concorrere alle attività di protezione civile nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; i secondi lo fanno su base volontaria o convenzionale.
Forze armate e Forze di polizia: concorso con disciplina speciale
Le Forze armate e le Forze di polizia sono menzionate alle lettere a) e b) del comma 1, ma il loro concorso alle attività di protezione civile è caratterizzato da una speciale complessità giuridica. Per le Forze armate, il comma 5 prevede che le modalità e le procedure del loro concorso siano disciplinate con un apposito DPCM adottato su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Con lo stesso DPCM si disciplinano le condizioni con cui il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee in occasione di eventi di tipo c), avvalendosi di eventuali deroghe alle norme tecniche previste dalle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25.
Gli enti di ricerca e i centri di competenza
La lettera c) del comma 1 include tra le strutture operative gli enti e istituti di ricerca di rilievo nazionale con finalità di protezione civile, anche organizzati come centri di competenza, con specifica menzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Questa inclusione riflette il ruolo fondamentale della conoscenza scientifica nella previsione e prevenzione dei rischi: l'INGV fornisce il monitoraggio sismico e vulcanico in tempo reale; il CNR contribuisce con competenze trasversali in ambito ambientale, idrologico e climatologico. I centri di competenza, disciplinati dall'articolo 21 del decreto, sono organismi tecnico-scientifici accreditati che supportano il sistema di allertamento e la pianificazione di protezione civile.
Il volontariato e le organizzazioni di soccorso specializzato
La lettera e) del comma 1 include tra le strutture operative il volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell'elenco nazionale, l'Associazione della Croce rossa italiana e il Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico (CNSAS). Il volontariato di protezione civile è disciplinato in modo analitico dagli articoli da 31 a 43 del decreto, che ne regolano l'iscrizione, l'utilizzo e le tutele. La Croce rossa e il CNSAS hanno caratteristiche specifiche: la prima opera come struttura ausiliaria dello Stato con obblighi internazionali derivanti dalle Convenzioni di Ginevra; il secondo si specializza nel soccorso in ambiente montano, ipogeo e in acque interne, settori nei quali la competenza tecnica è imprescindibile per la sicurezza dei soccorritori stessi.
I soggetti concorrenti e il ruolo degli ordini professionali
Il comma 2 dell'articolo 13 disciplina i soggetti che concorrono alle attività di protezione civile senza essere strutture operative in senso stretto: ordini e collegi professionali con i rispettivi Consigli nazionali, enti, istituti e agenzie nazionali che svolgono funzioni in materia di protezione civile, aziende, società e organizzazioni pubbliche o private. Il comma 2-bis, introdotto successivamente, prevede la possibilità per il Dipartimento, le Regioni, i Comuni e i commissari delegati di porre in essere attività di valutazione dell'impatto e censimento dei danni mediante accordi con i Consigli nazionali degli ordini, che si avvalgono dei professionisti iscritti ai rispettivi albi. Questo meccanismo consente di mobilitare competenze tecniche di ingegneri, architetti, geologi e altri professionisti in forma organizzata e sotto la supervisione istituzionale.
Le strutture operative regionali
Il comma 3 prevede che le Regioni, relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite, possano individuare proprie strutture operative regionali in ambiti operativi diversi da quelli delle strutture nazionali. Questa previsione rispecchia il principio dell'autonomia organizzativa regionale e consente di valorizzare specificità locali: in talune regioni esistono corpi forestali regionali, agenzie di protezione civile o strutture tecniche specializzate che possono essere integrate formalmente nel sistema. Il comma 4 specifica che le strutture operative svolgono le attività previste dal decreto nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, e che con le direttive di cui all'articolo 15 si disciplinano specifiche forme di partecipazione, integrazione e collaborazione.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti