Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
CCNL Calzaturiero (Industria)

Mensa aziendale, buoni pasto e indennità nel CCNL Calzaturiero (Industria)

Dove esistono mense aziendali o grandi siti produttivi, il servizio sostitutivo del pasto può assumere forme diverse — mensa interna, convenzioni, buoni pasto, indennità sostitutiva — ciascuna con un proprio trattamento fiscale. Capire quale spetta e quanto è esente da imposte evita sorprese in busta paga.

In sintesi

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR). I buoni pasto sono esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici; l’indennità sostitutiva è di regola imponibile, salvo un’esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione. Il diritto al beneficio nasce dal CCNL.

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Dati contrattuali

Parti firmatarie
Assocalzaturifici · Filctem-Cgil · Femca-Cisl · Uiltec-Uil
Istituti trattati
Mensa aziendale · Buoni pasto · Indennità sostitutiva · Regime fiscale
Riferimenti
Art. 51, comma 2, TUIR (regime fiscale di mensa e buoni pasto) · CCNL per spettanza e importi
Fonte
Testo del CCNL depositato presso il CNEL

Le forme del servizio pasto a confronto

Il servizio sostitutivo della mensa può assumere quattro forme principali, con trattamenti fiscali differenti. Il diritto al beneficio e il suo importo nascono dal CCNL o dall’accordo aziendale; le soglie di esenzione sono invece fissate dalla legge.

Servizio pasto — forme e regime fiscale (art. 51 TUIR)
Forma In che cosa consiste Regime fiscale
Mensa aziendale / convenzioni Somministrazione di vitto gestita dal datore o da terzi Non concorre al reddito (esente, senza limite)
Buono pasto cartaceo Ticket cartaceo spendibile nella ristorazione convenzionata Esente fino a 4,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Buono pasto elettronico Ticket su card/app Esente fino a 8,00 €/giorno; eccedenza imponibile
Indennità sostitutiva di mensa Somma in denaro al posto del servizio Imponibile, salvo esenzione fino a 5,29 €/giorno per cantieri e zone prive di ristorazione
Di norma spetta un solo beneficio per giornata lavorativa. Gli importi e le condizioni di spettanza sono fissati dal CCNL e dagli accordi aziendali: per i valori esatti si rinvia al testo contrattuale vigente.

Mensa aziendale e forme alternative

Nei grandi siti produttivi il pasto può essere garantito in più modi, fiscalmente non equivalenti.

La mensa aziendale e le convenzioni

La somministrazione di vitto in una mensa gestita direttamente dal datore o da terzi, e le convenzioni con esercizi di ristorazione, non concorrono al reddito del lavoratore (art. 51, comma 2, TUIR): è la forma fiscalmente più vantaggiosa, senza limiti di importo.

I buoni pasto

Dove la mensa non c’è, il datore può riconoscere buoni pasto: esenti fino a 4 €/giorno se cartacei e 8 €/giorno se elettronici, con imponibile sull’eccedenza.

L’indennità sostitutiva

La somma in denaro erogata al posto del servizio mensa è di norma imponibile, salvo l’esenzione fino a 5,29 €/giorno riservata agli addetti ai cantieri e alle strutture lavorative a carattere temporaneo o in zone prive di ristorazione.

Un diritto contrattuale, non di legge

È bene chiarire un punto spesso frainteso: né il buono pasto né la mensa sono un diritto generale previsto dalla legge. La legge si limita a stabilire fino a quando questi benefici sono esenti da imposte; la loro spettanza dipende dal CCNL o dalla contrattazione aziendale. Vi sono quindi settori in cui il pasto è garantito e altri in cui non è previsto alcun beneficio. Dove esiste, il beneficio spetta di regola per le sole giornate di effettiva presenza con prestazione che dà titolo al pasto, e non matura nei giorni di assenza, ferie o malattia.

Casi pratici

Tizio — mensa aziendale interna
Tizio lavora in uno stabilimento con mensa interna. Il valore del pasto consumato in mensa non concorre al suo reddito: è integralmente esente, senza limiti di importo. Se in alcune giornate la mensa è chiusa e riceve un buono pasto elettronico, quel buono è esente fino a 8 €.
Caia — indennità sostitutiva in trasferta di cantiere
Caia è addetta a un cantiere temporaneo in una zona priva di ristoranti e percepisce un’indennità sostitutiva di mensa. Ricorrendo i presupposti di legge, l’indennità è esente fino a 5,29 €/giorno; l’eventuale eccedenza è imponibile.

Domande frequenti

Il buono pasto spetta anche nei giorni di ferie o malattia?
No. Il buono pasto è collegato alla presenza effettiva e alla prestazione che dà titolo al pasto: non matura nelle giornate di assenza, ferie, malattia o permesso. Le regole di dettaglio sono fissate dal CCNL o dall’accordo aziendale.
Posso ricevere insieme mensa, buono pasto e indennità?
Di norma no: per ciascuna giornata lavorativa spetta un solo beneficio sostitutivo del pasto. Il CCNL o l’accordo aziendale individuano quale spetta in base alla sede e all’organizzazione del lavoro.
Il valore del buono pasto entra nel calcolo del TFR o della tredicesima?
No: i buoni pasto e i servizi sostitutivi del pasto hanno natura non retributiva e, di regola, non rientrano nella base di calcolo di TFR e mensilità aggiuntive. Fa eventualmente eccezione la quota imponibile eccedente le soglie, secondo la disciplina applicabile.
Il pasto consumato nella mensa aziendale è tassato?
No. La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre al reddito (art. 51 TUIR), senza limiti di importo. È la forma più vantaggiosa rispetto a buoni pasto e indennità.

Stesso CCNL: consulta anche tabelle retributive e minimi 2024-2026, preavviso, modulo telematico, giusta causa, preavviso e licenziamento 2024, ferie, permessi e ROL 2024, maternità e congedi 2024 e tredicesima e premi di risultato.

Contenuto divulgativo aggiornato alle regole generali di legge (art. 51 TUIR). Per spettanza, importi e condizioni di mensa, buoni pasto e indennità sostitutiva si rinvia sempre al testo del CCNL vigente e agli accordi aziendali.

In sintesi

  • La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre a formare il reddito di lavoro (art. 51, comma 2, TUIR), senza limiti di importo.
  • I buoni pasto sono esenti fino a 4 euro al giorno se cartacei e fino a 8 euro al giorno se elettronici; l'eccedenza è imponibile.
  • L'indennità sostitutiva di mensa è di regola imponibile, salvo l'esenzione fino a 5,29 euro al giorno per addetti a cantieri e zone prive di ristorazione.
  • Il diritto al beneficio e la sua forma nascono dal CCNL o dall'accordo aziendale; le soglie di esenzione sono fissate dalla legge.
  • Per importi e spettanza occorre leggere il contratto del settore calzaturiero vigente; le soglie fiscali restano quelle di legge.
Indice dei contenuti

Nel comparto calzaturiero industriale, organizzato in stabilimenti e poli produttivi, il servizio sostitutivo del pasto è un elemento ricorrente del trattamento economico. Può assumere forme diverse - mensa interna, convenzioni, buoni pasto cartacei o elettronici, indennità in denaro - ciascuna con un proprio regime fiscale. Capire quale forma spetta e quanto è esente da imposte evita errori in busta paga. La materia poggia su due piani da non confondere: il diritto al beneficio, che nasce dal contratto collettivo, e il trattamento fiscale, governato dall'art. 51 del TUIR.

Le quattro forme del servizio pasto

Il servizio sostitutivo della mensa si articola in quattro forme principali. La mensa aziendale o la convenzione comporta la somministrazione diretta del vitto. Il buono pasto, cartaceo o elettronico, è un titolo spendibile presso esercizi convenzionati. L'indennità sostitutiva è un'erogazione in denaro. La spettanza e l'importo di ciascuna forma discendono dal CCNL o dall'accordo aziendale; il regime fiscale, invece, è dettato dalla legge in modo uniforme per tutti i settori.

La mensa: esenzione senza limiti

La somministrazione di vitto tramite mensa aziendale o convenzioni non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del TUIR, senza alcun limite di importo. È la forma fiscalmente più vantaggiosa: il valore del pasto non viene mai tassato. Dove la mensa esiste, rappresenta in genere il beneficio più conveniente per il lavoratore.

I buoni pasto e le due soglie di legge

I buoni pasto sono esenti entro soglie giornaliere fissate dalla legge: fino a 4,00 euro al giorno per i cartacei e fino a 8,00 euro al giorno per gli elettronici. La quota eccedente la soglia concorre al reddito ed è tassata. La maggiore esenzione riconosciuta al formato elettronico è una scelta del legislatore volta a incentivarne l'adozione. Sono soglie certe, che non dipendono dal contratto applicato.

L'indennità sostitutiva

L'indennità sostitutiva di mensa erogata in denaro è, di regola, interamente imponibile, in quanto considerata retribuzione. Fa eccezione l'indennità riconosciuta agli addetti a strutture lavorative a carattere temporaneo o a unità produttive ubicate in zone prive di servizi di ristorazione, esente fino a 5,29 euro al giorno. Si tratta di una soglia di legge, applicabile quando ne ricorrano i presupposti oggettivi.

Due piani da non confondere

Conviene distinguere nettamente due profili. Se al lavoratore spetta il beneficio, in quale forma e per quale importo, è materia del contratto collettivo o dell'accordo aziendale, da leggere sul testo vigente senza affidarsi a importi indicativi. Quanto di quel beneficio è esente da imposte è invece stabilito dalla legge, con le soglie sopra richiamate. La confusione tra spettanza contrattuale e soglia fiscale è l'errore più frequente.

Che cosa controllare

In concreto è utile verificare: quale forma di servizio pasto riconosce il proprio contratto; se l'importo erogato rispetta le soglie di esenzione fiscale; e se eventuali indennità in denaro siano correttamente trattate, anche con riguardo alla soglia speciale di 5,29 euro quando ne ricorrano i presupposti. Sono i passaggi che evitano tassazioni indebite o benefici non correttamente applicati.

Domande frequenti

La mensa aziendale è tassata nel settore calzaturiero?

No. La somministrazione di vitto tramite mensa o convenzioni non concorre a formare il reddito (art. 51, comma 2, TUIR), senza limiti di importo: è la forma fiscalmente più favorevole.

Qual è la soglia di esenzione dei buoni pasto?

Fino a 4,00 euro al giorno per i buoni cartacei e fino a 8,00 euro al giorno per quelli elettronici. La parte eccedente è imponibile. Sono soglie di legge.

L'indennità sostitutiva in denaro è tassata?

Di regola sì, è interamente imponibile. Fa eccezione l'indennità per addetti a cantieri o zone prive di ristorazione, esente fino a 5,29 euro al giorno.

Chi stabilisce se mi spetta il buono pasto e di quale importo?

Il diritto e l'importo del beneficio nascono dal CCNL o dall'accordo aziendale, da verificare sul contratto vigente. Le soglie di esenzione fiscale sono invece fissate dalla legge.

Conviene di più il buono cartaceo o elettronico?

Fiscalmente è più vantaggioso l'elettronico, perché esente fino a 8 euro al giorno contro i 4 euro del cartaceo: a parità di valore facciale, riduce la parte tassata.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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